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Come chiedere la sospensione del mutuo

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Il D.L. del 2 marzo 2020 ha disposto l'ammissione, ai benefici del Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche agli eventi legati alla sospensione del lavoro e alla riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Il D.L. del 17 marzo 2020 ha disposto l'ammissione, ai benefici del Fondo di Solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che certifichino di aver subito perdite superiori al 33% nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre del 2019.
Al fine di rendere operativa la misura, a breve verrà pubblicato un regolamento attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze relativo alle nuove ipotesi di sospensione dei mutui prima casa. A seguito della pubblicazione di tale provvedimento sarà disponibile anche la nuova modulistica da utilizzare per l'inoltro delle domande di sospensione.
È indispensabile contattare l' istituto di credito presso il quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, in quanto è il solo soggetto incaricato a trasmettere la domanda, con allegata la necessaria documentazione, alla Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa, che delibera l'ammissione al Fondo di Solidarietà.
Al Fondo di Solidarietà, istituito con la legge 244/2007 e gestito da Consap Spa, sono stati destinati 400 milioni di euro che si aggiungono ai 25 milioni residui già presenti.
Il Fondo provvede al pagamento del 50% degli intessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Il restante 50% degli interessi sarà a carico del mutuatario e dovranno essere corrisposti al termine della sospensione.
È possibile richiedere la sospensione del mutuo due volte e per un massimo di 18 mesi complessivi, prorogando conseguentemente la scadenza finale del mutuo stesso.

PRESUPPOSTI AGGIORNATI PER ACCEDERE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, parasubordinato, di rappresentaza commerciale o di agenzia
  • Morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile non inferiore all'80%
  • Sospensione del lavoro, riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
  • Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti che certifichino di aver subito perdite superiori al 33% nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre del 2019
  • Mutuo destinato all'acquisto della prima casa d'importo non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda
  • Mutuo in regolare ammortamento o con un ritardo nel pagamento delle relative rate non superiore a 90 giorni consecutivi

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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