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Assegno non pagato, prescrizione

Consulto da qualche anno il vostro sito con gli utili aggiornamenti degli indici ISTAT.
Purtroppo l'assegno di mantenimento per mio figlio non viene rivalutato da un paio d'anni dal padre, malgrado sia previsto nell'atto di divorzio e gli è stato fatto presente.
Come si può agire in questo caso? La rivalutazione deve essere pretesa entro un determinato periodo oppure ad un certo punto "cade in prescrizione"?

Purtroppo ci sono poche alternative. O l'assegno viene pagato regolarmente o si accede al Tribunale per far rispettare il vincolo. Prima di ricorrere ad avvocati è forse utile fare un ultimo tentativo con una raccomandata (con avviso di ricevimento) di diffida nella quale si invita a pagare e si preannuncia che in caso contrario si inizierà una vertenza legale. Per fare la raccomandata non c'è bisogno di andare da avvocati (che si fanno pagare), può scriverla anche lei senza problemi.
Le allego l'articolo del Codice Civile secondo il quale la prescrizione è di 5 ANNI (v. punto 2 dell'elenco).

Codice Civile
c.c. art. 2948. Prescrizione di cinque anni.

Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari [c.c. 433, 443, 445];
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [c.c. 1571, 1587, n. 2, 1607, 1639];
4) gli interessi [c.c. 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [c.c. 646, 960];
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [c.c. 1751, 2118, 2120].

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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