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TI LICENZIANO CON LETTERA O VERBALMENTE?

Impugnativa di licenziamento
Il licenziamento è un atto con il quale l’impresa decide, in forma scritta e unilateralmente, di risolvere il rapporto di lavoro in essere.

Alla esigua tipologia classificatoria del licenziamento (MOTIVO OGGETTIVO – MOTIVO SOGGETTIVO – GIUSTA CAUSA) fanno da contraltare una infinità di fattispecie che vanno valutate singolarmente per stabilirne la legittimità.

Cosa fare

Per questo motivo è necessario agire tempestivamente nell’ipotesi in cui fosse utile effettuare l’impugnazione del licenziamento stesso (entro 15 giorni per un’eventuale richiesta dei motivi – 60 giorni come termine massimo di decadenza).
Suggeriamo quindi di prendere subito contatto con l'
Ufficio Vertenze CGIL
, ricordando di portare con sé tutta la documentazione inviata dall'azienda ed in particolare:

  • la lettera di assunzione;

  • la lettera di licenziamento;

  • eventuali provvedimenti disciplinari ricevuti negli ultimi due anni;

  • buste paga.

La comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione, se attivata, sospende il decorso del termine di decadenza per la durata del tentativo stesso e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione (purché venga inviata nei termini dei 60 giorni come sopra indicato al datore di lavoro).
SE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SI SVOLGE E NON SI RAGGIUNGE UN ACCORDO ILTERMINE PER PRESENTARE IL RICORSO LEGALE AD UN GIUDICE DEL LAVORO E' DI 60 GIORNI.

Il lavoratore licenziato può impugnare lo stesso
senza attivare (consigliata) il tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro SEMPRE ENTRO 60 GIORNI dalla ricezione scritta con una semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno PERO' DEVE ATTIVARE ENTRO 270 GIORNI SUCCESSIVI (9 mesi) la causa legale depositando ricorso in Tribunale del Lavoro.
I l lavoratore che non abbia tempestivamente impugnato il licenziamento intimatogli senza giusta causa o giustificato motivo perde il diritto alla tutela garantita dalla legge.

Dimissioni giusta causa
L’art. 2119 del codice civile prevede che il dipendente possa dimettersi per giusta causa (chiedi il modulo all'Ufficio Vertenze) con effetto immediato quando un grave inadempimento o una qualsiasi azione od omissione del datore di lavoro, che renda impossibile o non produttiva la prestazione, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Vige in questo caso il principio dell’immediatezza della reazione, da intendersi in senso non rigido, tenuto conto dei naturali tempi di maturazione della volontà nel determinarsi a estinguere il rapporto. La legge prevede espressamente che il lavoratore dimissionario per giusta causa ha comunque diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, dovendosi imputare la cessazione del rapporto a un’inadempienza del datore di lavoro.
In questo caso il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione sempre che abbia i requisiti richiesti per l’erogazione della stessa (dopo la apertura della vertenza farsi assistere dal patronato INCA CGIL).

Licenziamento collettivo
Il licenziamento collettivo può dipendere solo da cause inerenti l'impresa, può essere determinato dallo stato di crisi economico e/o organizzativo dell'azienda, determinando un generico ridimensionamento o la trasformazione dell'attività aziendale.

Procedura
L'iter burocratico
L'azienda che intende procedere alla collocazione in mobilità' del proprio personale dipendente (operai, impiegati, quadri) deve darne comunicazione scritta ai rappresentanti sindacali aziendali ed alle organizzazioni sindacali provinciali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione a queste organizzazioni può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce.

Tale comunicazione deve necessariamente contenere (art. 4 comma 3 L. 223/91):

  • motivi che determinano la situazione di eccedenza;

  • motivi tecnici, organizzativi, produttivi ai quali l'azienda ritiene di non dover ricorrere, per evitare in tutto o in parte la dichiarazione di eccedenza di personale;

  • numero, collocazione aziendale e profili professionali del personale eccedente;

  • tempi di attuazione del programma di mobilità (o dei licenziamenti);

  • misure individuate per far fronte sul piano sociale alle conseguenze derivanti dal licenziamento (o dalla messa in mobilità).

Alla comunicazione, sia alle RSU (rappresentanze sindacali unitarie aziendali), sia alle organizzazioni sindacali, va allegata fotocopia della ricevuta del versamento all'Inps di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori eccedenti. Naturalmente il versamento va effettuato solo per i lavoratori che hanno diritto all'indennità di mobilità. L'indennità è riservata esclusivamente a quei lavoratori che dipendono da imprese che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria. Tuttavia l'articolo 8, ultimo comma, della legge 236/93 precisa che il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento all'Inps non comporta la sospensione della procedura.

Durata della procedura (art. 4 comma 6 L. 223/91)
I termini per la richiesta di incontro da parte del sindacato e delle rappresentanze aziendali sono fissati in sette giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nell'incontro si dovranno approfondire le cause che hanno determinato l'eccedenza di personale e verificare, in via preliminare, la possibilità di utilizzare diversamente il personale eccedente anche mediante il ricorso a contratti di solidarietà e lavoro a tempo parziale.
L'intera procedura dovrà esaurirsi entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'impresa.

Il ricorso all'Ufficio provinciale del Lavoro (art. 4 comma 7 L. 223/91)
In caso di mancato accordo sindacale l'impresa dovrà darne comunicazione all'Ufficio provinciale del Lavoro (all'Ufficio regionale del Lavoro se la procedura interessa più province di una stessa regione, al Ministero del Lavoro se interessa più regioni), il quale convocherà le parti per un ulteriore esame della materia, formulando a riguardo proposte per l'attuazione di un accordo.
Tale riesame deve comunque esaurirsi entro il termine di trenta giorni.

Riduzione della durata della procedura (art. 4 comma 8 L. 223/91)
Nel caso in cui i licenziamenti o la collocazione in mobilità riguardino un numero di lavoratori inferiori a dieci, la durata dell'intera procedura (45 giorni più 30) è ridotta della metà (23 più 15).

Fine della procedura e licenziamento (art. 4 comma 9 L. 223/91)
Raggiunto l'accordo sindacale, oppure esaurita l'intera procedura, l'azienda può procedere al licenziamento (Nota bene: la messa in mobilità è licenziamento!).
La comunicazione della cessazione del rapporto deve essere effettuata in forma scritta ad ogni singolo lavoratore. Il licenziamento effettuato non in forma scritta e' inefficace; in altre parole non avrà alcun valore, con tutte le conseguenze retributive e normative, finché non sarà di nuovo comunicato il licenziamento alla persona, questa volta per iscritto.
I lavoratori licenziati entrano a far parte delle liste di mobilità costituite presso l'Ufficio regionale del Lavoro, il quale assumerà le opportune iniziative per la ricollocazione nel mercato del lavoro.

Per questo ed altro puoi contattarci e saremo ben lieti di darti attraverso una e-mail le risposte a tutti i tuoi dubbi e/o incertezze. 

 

Rivolgiti al sindacato di categoria CGIL o all'Ufficio Vertenze CGIL di Bergamo
Via Garibaldi, 3 24122 Bergamo. tel. 035.3594.340 fax 035.3594.482 e-mail vertenzecgilbg@cgil.lombardia.it