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TI
LICENZIANO CON LETTERA O VERBALMENTE?
Impugnativa
di licenziamento
Il licenziamento è un atto con il quale l’impresa decide, in
forma scritta e unilateralmente, di risolvere il rapporto di lavoro
in essere.
Alla
esigua tipologia classificatoria del licenziamento (MOTIVO OGGETTIVO
– MOTIVO SOGGETTIVO – GIUSTA CAUSA) fanno da contraltare una
infinità di fattispecie che vanno valutate singolarmente per
stabilirne la legittimità.
Cosa
fare
Per questo motivo è necessario agire
tempestivamente nell’ipotesi in cui fosse utile effettuare
l’impugnazione del licenziamento stesso (entro 15 giorni per
un’eventuale richiesta dei motivi – 60 giorni come termine massimo
di decadenza).
Suggeriamo quindi di prendere subito contatto con l'Ufficio
Vertenze CGIL,
ricordando di portare con sé tutta la documentazione inviata
dall'azienda ed in particolare:
-
la lettera
di assunzione;
-
la lettera
di licenziamento;
-
eventuali
provvedimenti disciplinari ricevuti negli ultimi due anni;
-
buste paga.
La comunicazione della richiesta del tentativo
di conciliazione, se attivata, sospende il decorso
del termine di decadenza per la durata del tentativo stesso e per i
20 giorni successivi alla sua conclusione (purché venga inviata nei
termini dei 60 giorni come sopra indicato al datore di lavoro).
SE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE SI SVOLGE E NON SI RAGGIUNGE UN
ACCORDO ILTERMINE PER PRESENTARE IL RICORSO LEGALE AD UN GIUDICE DEL
LAVORO E' DI 60 GIORNI.
Il lavoratore licenziato può impugnare lo stesso
senza attivare (consigliata) il tentativo di conciliazione presso la
Direzione Provinciale del lavoro
SEMPRE ENTRO 60 GIORNI
dalla ricezione
scritta con una semplice lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno PERO' DEVE ATTIVARE ENTRO 270 GIORNI SUCCESSIVI (9 mesi) la
causa legale depositando ricorso in Tribunale del Lavoro.
I l lavoratore che non abbia tempestivamente impugnato il
licenziamento intimatogli senza giusta causa o giustificato motivo
perde il diritto alla tutela garantita dalla legge.
Dimissioni giusta
causa
L’art. 2119 del codice
civile prevede che il dipendente possa dimettersi per giusta
causa (chiedi il modulo all'Ufficio Vertenze) con effetto
immediato quando un grave inadempimento o una qualsiasi azione od
omissione del datore di lavoro, che renda impossibile o non
produttiva la prestazione, non consenta la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto di lavoro. Vige in questo caso il principio
dell’immediatezza della reazione, da intendersi in senso non rigido,
tenuto conto dei naturali tempi di maturazione della volontà nel
determinarsi a estinguere il rapporto. La legge prevede
espressamente che il lavoratore dimissionario per giusta causa ha
comunque diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, dovendosi
imputare la cessazione del rapporto a un’inadempienza del datore di
lavoro.
In questo caso il lavoratore ha diritto all’indennità di
disoccupazione sempre che abbia i requisiti richiesti per
l’erogazione della stessa (dopo la apertura della vertenza farsi
assistere dal patronato INCA CGIL).
Licenziamento
collettivo
Il licenziamento collettivo può dipendere solo da cause inerenti
l'impresa, può essere determinato dallo stato di crisi economico
e/o organizzativo dell'azienda, determinando un generico
ridimensionamento o la trasformazione dell'attività aziendale.
Procedura
L'iter burocratico
L'azienda che intende procedere alla collocazione in mobilità' del
proprio personale dipendente (operai, impiegati, quadri) deve darne
comunicazione scritta ai rappresentanti sindacali aziendali ed alle
organizzazioni sindacali provinciali di categoria aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione a queste organizzazioni può essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce.
Tale
comunicazione deve necessariamente contenere (art. 4 comma 3 L.
223/91):
-
motivi
che determinano la situazione di eccedenza;
-
motivi
tecnici, organizzativi, produttivi ai quali l'azienda ritiene di
non dover ricorrere, per evitare in tutto o in parte la
dichiarazione di eccedenza di personale;
-
numero,
collocazione aziendale e profili professionali del personale
eccedente;
-
tempi
di attuazione del programma di mobilità (o dei licenziamenti);
-
misure
individuate per far fronte sul piano sociale alle conseguenze
derivanti dal licenziamento (o dalla messa in mobilità).
Alla
comunicazione, sia alle RSU (rappresentanze sindacali unitarie
aziendali), sia alle organizzazioni sindacali, va allegata fotocopia
della ricevuta del versamento all'Inps di una somma pari al
trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato
per il numero dei lavoratori eccedenti. Naturalmente il versamento
va effettuato solo per i lavoratori che hanno diritto all'indennità
di mobilità. L'indennità è riservata esclusivamente a quei
lavoratori che dipendono da imprese che rientrano nel campo di
applicazione della cassa integrazione straordinaria. Tuttavia
l'articolo 8, ultimo comma, della legge 236/93 precisa che il
mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento all'Inps
non comporta la sospensione della procedura.
Durata
della procedura (art. 4 comma 6 L. 223/91)
I termini per la richiesta di incontro da parte del sindacato e
delle rappresentanze aziendali sono fissati in sette giorni dal
ricevimento della comunicazione.
Nell'incontro si dovranno approfondire le cause che hanno
determinato l'eccedenza di personale e verificare, in via
preliminare, la possibilità di utilizzare diversamente il personale
eccedente anche mediante il ricorso a contratti di solidarietà e
lavoro a tempo parziale.
L'intera procedura dovrà esaurirsi entro quarantacinque giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione dell'impresa.
Il
ricorso all'Ufficio provinciale del Lavoro (art. 4 comma 7 L.
223/91)
In caso di mancato accordo sindacale l'impresa dovrà darne
comunicazione all'Ufficio provinciale del Lavoro (all'Ufficio
regionale del Lavoro se la procedura interessa più province di una
stessa regione, al Ministero del Lavoro se interessa più regioni),
il quale convocherà le parti per un ulteriore esame della materia,
formulando a riguardo proposte per l'attuazione di un accordo.
Tale riesame deve comunque esaurirsi entro il termine di trenta
giorni.
Riduzione
della durata della procedura (art. 4 comma 8 L. 223/91)
Nel caso in cui i licenziamenti o la collocazione in mobilità
riguardino un numero di lavoratori inferiori a dieci, la durata
dell'intera procedura (45 giorni più 30) è ridotta della metà (23
più 15).
Fine
della procedura e licenziamento (art. 4 comma 9 L. 223/91)
Raggiunto l'accordo sindacale, oppure esaurita l'intera
procedura, l'azienda può procedere al licenziamento (Nota bene: la
messa in mobilità è licenziamento!).
La comunicazione della cessazione del rapporto deve essere
effettuata in forma scritta ad ogni singolo lavoratore. Il
licenziamento effettuato non in forma scritta e' inefficace; in
altre parole non avrà alcun valore, con tutte le conseguenze
retributive e normative, finché non sarà di nuovo comunicato il
licenziamento alla persona, questa volta per iscritto.
I lavoratori licenziati entrano a far parte delle liste di mobilità
costituite presso l'Ufficio regionale del Lavoro, il quale assumerà
le opportune iniziative per la ricollocazione nel mercato del
lavoro.
Per
questo ed altro puoi contattarci
e saremo ben lieti di darti attraverso una e-mail le risposte a
tutti i tuoi dubbi e/o incertezze.
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