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LAVORO a termine, collaborazione, a progetto, di partecipazione,
somministrazione? SI POSSONO CONTESTARE
contratto a tempo determinato -
somministrazione di lavoro -
contratto di collaborazione a progetto o
co.co.pro -
contratto di associazione in partecipazione
-
tempi di decadenza dell'impugnativa e casi di illegittimità
Il
contratto
a
tempo determinato
Definizione
E' il
contratto di lavoro
che prevede un
termine finale
di durata.
Condizioni per la
stipula
del
contratto
Il
contratto di lavoro
a
termine può essere stipulato
quando
vi siano
ragioni
di ordine tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo,
anche se riferibili
alla
ordinaria
attività del datore
di lavoro.
Si può pensare,
ad esempio,
alla
necessità di un incremento di manodopera
per far
fronte
a picchi temporanei
di
attività dovuti
a circostanze
eccezionali
o
alle
attività stagionali,
ma
anche
alla
sostituzione di lavoratori
assenti per malattia,
ferie, ecc.
Divieti
L'assunzione
a
termine non è invece
ammessa:
-
per sostituire lavoratori
in sciopero;
-
per le
aziende che
abbiano
effettuato
licenziamenti
collettivi nei sei mesi precedenti l'assunzione,
salvo
alcuni casi
particolari
indicati
dalla
legge;
-
per le
aziende che sono
ammesse
alla
Cassa
Integrazione
Guadagni;
-
per le
aziende non in regola
con la
normativa
in materia
di sicurezza
sul lavoro.
Forma
del
contratto
L’apposizione
di un
termine deve risultare
da
atto scritto, nel quale
sono inoltre specificate
le ragioni
dell’assunzione
a tempo determinato;
in mancanza,
il
contratto si considera
a tempo indeterminato.
Una
copia
dell'atto
scritto deve essere consegnata
al lavoratore
entro cinque giorni dall'inizio
del rapporto
di lavoro.
La
forma
scritta
non è richiesta
quando
la
durata
del rapporto
di lavoro
non supera
12 giorni.
Durata
Il
contratto di lavoro
non può
avere una
durata
iniziale
superiore
ai 36 mesi.
Eccezioni
È sempre consentita
l'assunzione
a
termine dei dirigenti, purché la
durata
del
contratto non sia
superiore
a 5
anni.
Casi
particolari
si rilevano
inoltre nel settore del trasporto
aereo dove sono
ammessi contratti
a
termine di durata
complessiva
non superiore
a 6 mesi nei periodi compresi tra
aprile e ottobre di ogni
anno, nonché contratti
a
termine di durata
non superiore
a 4 mesi per periodi diversamente
distribuiti.
Proroga
Il
termine finale
del
contratto può essere prorogato,
per una
sola
volta,
quando
il
contratto iniziale
ha
una
durata
inferiore
a tre
anni e con il consenso del lavoratore.
La
proroga
è
ammessa
quando
sussistono ragioni
oggettive e si riferisce
alla
stessa
attività lavorativa
per la
quale
era
stato
stipulato
il
contratto iniziale.
In tal
caso,
la
durata
complessiva
del rapporto
di lavoro
(durata
iniziale
+ proroga)
non può superare
i 3
anni.
Scadenza
del
termine
Se il rapporto
di lavoro
prosegue dopo la
scadenza
del
termine inizialmente
fissato
o successivamente
prorogato,
il datore
di lavoro
deve corrispondere
al lavoratore
una
maggiorazione
della
retribuzione complessiva
pari
al 20% fino
al decimo giorno successivo
alla
scadenza,
e pari
al 40% per ogni giorno ulteriore.
La
legge fissa
anche un
termine massimo
per la
prosecuzione oltre la
scadenza,
termine pari
a 20 giorni, se il
contratto
a
termine
aveva
una
durata
inferiore
a 6 mesi, e
a 30 giorni negli
altri casi.
Se il rapporto
di lavoro
prosegue oltre i suddetti termini, il
contratto deve essere considerato
a tempo indeterminato
a partire
dalla
scadenza
dei termini.
Riassunzione
a
termine
Una
disciplina
particolare
è prevista
per l'ipotesi in cui il lavoratore
venga
assunto più volte con contratti
a tempo determinato
presso la
stessa
azienda.
In tale
ipotesi, se il lavoratore
viene riassunto
con
contratto
a
termine entro 10 o 20 giorni dalla
scadenza,
a seconda
che il primo
contratto fosse di durata
rispettivamente
inferiore o superiore
a 6 mesi, il secondo
contratto viene considerato
a tempo indeterminato.
Se invece il lavoratore
viene riassunto
con
contratto
a
termine immediatamente
dopo la
scadenza
del primo
contratto, in modo che tra
il primo e il secondo
contratto non vi sia
alcuna
soluzione di continuità, il rapporto
di lavoro
si considera
a tempo indeterminato
fin dalla
data
della
stipulazione
del primo
contratto.
Successione di contratti
a
termine
Fatte
salve
diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati
a livello nazionale,
territoriale
o
aziendale,
qualora
il rapporto
di lavoro
avente
ad oggetto mansioni
equivalenti
abbia
complessivamente
superato
i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione che intercorrono tra
un
contratto e l'altro,
il rapporto
di lavoro
si considera
a tempo indeterminato
a partire
dalla
scadenza
dell'ultimo
termine.
Eccezioni
-
anche
se complessivamente
il rapporto
di lavoro
ha
superato
i 36 mesi, un successivo
contratto
a
termine può essere concluso
per una
sola
volta,
a condizione che la
stipula
avvenga
presso la
Direzione Provinciale
del lavoro
(in Trentino il Servizio Lavoro)
con l'assistenza
di un rappresentante
sindacale.
-
il limite dei 36 mesi non si
applica
nei confronti delle
attività stagionali.
Diritti di precedenza
Il lavoratore
che
abbia
prestato
attività lavorativa
a
termine presso la
stessa
azienda
per un periodo superiore
ai 6 mesi, ha
diritto di precendenza
nelle
assunzioni
a tempo indeterminato
per mansioni
equivalenti,
effettuate
dal
datore
di lavoro
entro i 12 mesi successivi. Il lavoratore
assunto
a
termine per lo svolgimento di
attività stagionali
ha
diritto di precedenza
fatte
salve
diverse disposizioni dei contratti
collettivi stipulati
a livello nazionale,
territoriale
o
aziendale,
nelle
assunzioni
a
termine per le medesime
attività stagionali
effettuate
dal
datore
entro i 12 mesi successivi. I diritti di precedenza
sopra
menzionati
possono essere esercitati
a condizione che il lavoratore
manifesti
la
propria
volontà
al datore
di lavoro
rispettivamente
entro 6 mesi o 3 mesi (per le
attività stagionali)
dalla
data
di cessazione
del rapporto
di lavoro.
Principio di non discriminazione
Il lavoratore
a tempo determinato
ha
diritto
a ricevere lo stesso trattamento
dei lavoratori
assunti
a tempo indeterminato
che svolgano
la
stessa
attività, ovvero che
abbiano
lo stesso inquadramento
contrattuale,
in proporzione
al periodo di lavoro
prestato.
In particolare,
al lavoratore
a
termine spettano
le ferie, la
gratifica
natalizia,
la
tredicesima
mensilità, il trattamento
di fine rapporto
e ogni
altro trattamento
in
atto nell'impresa,
a meno che non sia
obiettivamente
incompatibile
con la
natura
del
contratto
a tempo determinato.
Il lavoratore
assunto
a
termine ha
inoltre diritto
a ricevere una
formazione
specifica
in materia
di sicurezza
per l'esercizio delle mansioni
per le quali
è stato
assunto,
al fine di prevenire i rischi
connessi
all'esecuzione del lavoro.
Per quanto
riguarda,
più in generale,
la
formazione
professionale,
la
legge prevede che i contratti
collettivi di lavoro
possano
prevedere le condizioni e le modalità
di
accesso dei lavoratori
a
termine
ad opportunità di formazione
adeguate.
Forma
contrattuali
escluse dalla
presente disciplina
Le seguenti forme contrattuali
hanno
una
specifica
disciplina
e sono quindi escluse dall'ambito
di
applicazione
della
normativa
sui contratti
a
termine:
-
rapporti
di lavoro
tra
datori
di lavoro
agricoli ed operai
assunti
a tempo determinato
-
contratti
di lavoro
temporaneo
-
contratti
di inserimento
-
contratti
di
apprendistato
-
rapporti
di lavoro
instaurati
con
aziende che esercitano
il commercio
all'ingrosso, importazione
ed esportazione
di prodotti ortofrutti coli
-
lavoro
c.d. "extra"
-
assunzione
a
termine di lavoratori
in mobilità
-
assunzione
di lavoratori
a tempo determinato
in sostituzione di lavoratori
in
astensione obbligatoria
o facoltativa
per maternità
-
contratti
a
termine stipulati
con lavoratori
che
abbiano
maturato
i requisiti minimi per l'accesso
al pensionamento
di
anzianità
Il c.d. lavoro
extra
Nei settori del turismo e dei pubblici
esercizi è
ammessa
l'assunzione
di manodopera
per l'esecuzione di speciali
servizi di durata
non superiore
ai 3 giorni. Spetta
alla
contrattazione
collettiva
stabilire
le tipologie di servizi per cui può essere
adottata
questa
particolare
forma
contrattuale
(banquetting,
meeting, convegni,
attività di
assistenza
e ricevimento
agli
arrivi e partenze...)
Licenziamento
Una
particolarità
della
disciplina
del lavoro
a
termine riguarda
il licenziamento:
il lavoratore
assunto
a tempo determinato
non può essere licenziato
prima
della
scadenza
del
termine se non per giusta
causa,
cioè per un fatto
talmente
grave
da
non consentire la
prosecuzione, neppure provvisoria,
del rapporto
di lavoro.
Non è possibile, in
altre parole,
il licenziamento
per giustificato
motivo, sia
soggettivo che oggettivo (ad
esempio per riduzione dell'attività
dell'impresa).
Il licenziamento
intimato
senza
giusta
causa
prima
della
scadenza
del
termine comporta
il diritto del lavoratore
al risarcimento
del danno,
pari
a tutte le retribuzioni che sarebbero
spettate
al lavoratore
fino
alla
scadenza
inizialmente
prevista,
dedotto quanto
eventualmente
percepito dal
lavoratore
lavorando
presso un
altro datore
di lavoro
nel periodo considerato.
Riferimenti normativi
Il
contratto
a tempo determinato
è
attualmente
disciplinato
dal
D. Lgs. del 06.09.2001, n.368 (emanato
in
attuazione
della
Direttiva
comunitaria
1999/70 sul lavoro
a
termine), che ha
espressamente
abrogato
la
precedente normativa.
Il D. Lgs. del 06.09.2001, n.368 è stata
inoltre integrato
dalla
L. del 24.12.2007, n. 247 (c.d. collegato
alla
finanziaria
2007) e dalla
L. del 06.08.2008, n. 133e l’art. 32 della legge 183/2010 (cd.
collegato lavoro).
La
somministrazione
di lavoro
Con la Legge 30/2003 cambia la definizione ed
anche in parte il contenuto del c.d.
lavoro interinale,
che viene sostituito dal termine
somministrazione
di lavoro.
Caratteristiche del contratto
Con la
somministrazione
di lavoro si instaura un
particolare tipo
di contratto
di lavoro subordinato
che coinvolge tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il
lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene
inviato a svolgere la propria attività presso l'utilizzatore (c.d.
missione). Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un
contratto
di fornitura
di manodopera, che è un normale
contratto commerciale.
Tutela del lavoratore
È importante sottolineare che è fatto
divieto ai soggetti autorizzati o
accreditati
di pretendere qualunque somma
di denaro dal lavoratore in
ragione della propria attività, ad eccezione
di specifici servizi offerti o
rivolti a particolari categorie
di lavoratori altamente
professionalizzate che possono essere previsti dai
contratti collettivi nazionali o
territoriali.
In altre parole, l'inserimento del lavoratore nelle banche dati dei
soggetti autorizzati o accreditati
deve essere assolutamente gratuito.
Tipologie
Il contratto
di
somministrazione può essere
concluso a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. La
somministrazione a tempo
indeterminato (c.d. “staff leasing”), abolita dalla Legge n. 247 del
24.12.2007, è stata reintrodotta dalla Legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Legge
Finanziaria per l’anno 2010) con effetto dal 01.01.2010.
Nel contratto a tempo determinato la durata corrisponde a
quella della missione da svolgere presso l’impresa utilizzatrice.
Condizioni
Salvo il caso in cui il lavoratore assunto a
termine dal somministratore sia un lavoratore iscritto nelle liste
di mobilità, la
somministrazione
di lavoro a tempo determinato è
ammessa esclusivamente a fronte
di ragioni
di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria
attività dell’utilizzatore, mentre eventuali limiti quantitativi
possono essere determinati nei
contratti collettivi nazionali
di lavoro.
Il ricorso alla
somministrazione a tempo
indeterminato può avvenire nelle sole ipotesi espressamente previste
dalla legge o dalla contrattazione collettiva (art. 20 D.lgs
276/2003, art. 2, comma 143 L.191/2009).
Divieti
Il contratto
di
somministrazione è vietato nei
seguenti casi:
-
per la sostituzione
di lavoratori che esercitano
il
diritto
di sciopero;
-
per le mansioni, individuate
dai
contratti collettivi, il cui
svolgimento può rappresentare pericolo per la sicurezza del
lavoratore o
di altri soggetti;
-
salvo
diversa
disposizione degli accordi
sindacali, per le imprese che abbiano effettuato nei 6 mesi
precedenti licenziamenti collettivi riguardanti le figure
professionali oggetto della fornitura, a meno che tale contratto
non sia stipulato per provvedere alla sostituzione
di lavoratori assenti, ovvero
riguardi
l’assunzione
di lavoratori iscritti in
lista
di mobilità, ovvero abbia una
durata iniziale non superiore a mesi tre (Legge 191/2009).
-
salvo
diversa
disposizione degli accordi
sindacali, per le imprese in cui siano in corso interventi
di integrazione salariale che
interessino lavoratori adibiti
alle mansioni oggetto della fornitura;
-
per le imprese che non
siano in regola con gli obblighi previsti in materia
di sicurezza sui luoghi
di lavoro.
Forma e contenuti
Il contratto
di
somministrazione deve essere
stipulato in forma scritta e deve contenere le seguenti indicazioni:
-
gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al
somministratore;
-
il numero
di lavoratori da
somministrare;
-
i motivi
di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo
di ricorso alla
somministrazione
di lavoro;
-
l'indicazione
della presenza
di eventuali rischi per
l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure
di prevenzione adottate;
-
la data
di inizio e la durata
prevista del contratto
di
somministrazione;
-
le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito
ed il relativo inquadramento presso l'impresa utilizzatrice;
-
il luogo, l'orario ed il trattamento economico
e normativo delle prestazioni lavorative;
-
l'assunzione da parte del somministratore
della obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del
trattamento economico, nonché del versamento dei contributi
previdenziali;
-
l'assunzione dell'obbligo da parte
dell'utilizzatore
di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo
effettivamente sostenuti in favore del lavoratore;
-
l'assunzione dell'obbligo da parte
dell'utilizzatore
di comunicare al
somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai
lavoratori comparabili;
-
l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in
caso
di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento
diretto al lavoratore del
trattamento economico, nonché del versamento dei contributi
previdenziali, fatto salvo il
diritto
di rivalsa verso il
somministratore.
La lettera
di assegnazione ad ogni singola
missione deve contenere obbligatoriamente tutte le indicazioni
di cui sopra. Nell'indicare
tali elementi, le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei
contratti collettivi.
Inoltre, in mancanza
di forma scritta con indicazione
di quanto citato alle lettere a),
b), c), d) ed e) sopra elencate, il contratto è considerato nullo ed
i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'utilizzatore.
Diritti
e doveri del lavoratore somministrato
Il lavoratore, anche se assunto dall'agenzia somministratrice,
svolge la sua attività sotto la
direzione e il controllo
dell'impresa utilizzatrice. Pertanto, egli è tenuto ad osservare le
disposizioni date dall'impresa
stessa per l'esecuzione del lavoro, come se fosse un
dipendente
di quest'ultima. Il lavoratore,
inoltre, deve osservare tutte le
disposizioni
di legge e
di contratto collettivo applicate
all'impresa utilizzatrice. Egli può fruire
di tutti i servizi sociali e
assistenziali
di cui godono i
dipendenti dell'impresa
utilizzatrice.
Il lavoratore ha inoltre
diritto
di svolgere la sua attività per
l'intera durata della missione, salvo che non sia stato superato il
periodo
di prova o che sussista una
giusta causa
di licenziamento.
Il lavoratore, durante la missione, ha
diritto a percepire la stessa
retribuzione che spetta ad un lavoratore dell'impresa utilizzatrice
che svolge la stessa attività.
Per favorire interventi formativi a favore dei lavoratori assunti
con contratto
di
somministrazione, la legge
prevede che le imprese fornitrici siano tenute a versare il 4% delle
retribuzioni corrisposte agli stessi lavoratori in un fondo
costituito presso il Ministero del Lavoro.
L'impresa fornitrice deve informare i lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute connessi allo svolgimento della missione,
nonché formarli all'uso delle attrezzature
di lavoro necessarie per lo
svolgimento dell'attività prevista. Quest'ultimo obbligo può essere
adempiuto anche dall'impresa utilizzatrice, la quale è responsabile
delle violazioni delle norme
di legge e
di contratto collettivo in
materia antinfortunistica.
Il lavoratore può esercitare i
diritti
di libertà e attività sindacale
presso l'impresa utilizzatrice e partecipare alle assemblee del
personale
dipendente. Godono inoltre
di uno specifico
diritto
di riunione, da esercitarsi fuori
dall'orario
di lavoro in locali messi a
disposizione dall'impresa
fornitrice.
Il
contratto di collaborazione a progetto o co.co.pro
Il contratto a progetto o contratto di
collaborazione a progetto (co.co.pro) è disciplinato dal D. Lgs. n.
276/2003 (c.d. Legge Biagi), di attuazione della legge delega 30 del
2003 e dalla L. 248/2006.
Il lavoro a progetto sostituisce la precedente accezione di rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa, regolamentandone sia la
forma contrattuale che la finalità. I rapporti di collaborazione
coordinata continuativa, come precedentemente intesi, trovano ancora
possibilità di applicazione solo al personale delle pubbliche
amministrazioni.
Il lavoro a progetto non può essere instaurato con un professionista
iscritto all’albo se la prestazione dedotta in contratto è di natura
intellettuale o quando si tratta di prestazione occasionale. Non può
essere altresì stipulato un contratto a progetto con componenti
degli organi di amministrazione e controllo delle società, con i
partecipanti a collegi e commissioni, e con coloro che percepiscono
la pensione di vecchiaia.
Forma
Il contratto di collaborazione a progetto deve avere forma
scritta e contenere necessariamente:
-
indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
-
indicazione del progetto o programma di
lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto
caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
-
il corrispettivo e i criteri per la sua
determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la
disciplina dei rimborsi spese;
-
le forme di coordinamento del lavoratore a
progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della
prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali
da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione
lavorativa;
-
le eventuali misure per la tutela della salute
e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 66, comma 4.
Il contratto deve inoltre avere ad oggetto uno o
più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato.
La mancanza di quanto sopra qualifica il contratto come rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Corrispettivo
Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo
nel luogo di esecuzione del rapporto.
Obbligo di riservatezza
-
Salvo diverso accordo tra le parti il
collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore
di più committenti.
-
Il collaboratore a progetto non deve svolgere
attività in concorrenza con i committenti ne’, in ogni caso,
diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla
organizzazione di essi, ne’ compiere, in qualsiasi modo, atti in
pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
Altri diritti del collaboratore a progetto
-
La gravidanza, la malattia e l’infortunio del
collaboratore a progetto non comportano l’estinzione del
rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del
corrispettivo.
-
Salva diversa previsione del contratto
individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione del
rapporto non comporta una proroga della durata del contratto,
che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque
recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un
periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel
contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a
trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
-
In caso di gravidanza, la durata del rapporto
e’ prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più
favorevole disposizione del contratto individuale.
Estinzione del contratto e preavviso
-
I contratti di lavoro di cui al presente capo
si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del
programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
-
Le parti possono recedere prima della scadenza
del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o
modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel
contratto di lavoro individuale.
Assegni per il nucleo familiare e indennità di disoccupazione
I lavoratori con contratto a progetto hanno
diritto a richiedere gli
assegni per il nucleo familiare
e al termine del contratto, dal 2009, hanno diritto all’indennità
di disoccupazione.
L’associazione
in partecipazione
è una tipologia di
contratto
consensuale (ossia che si perfeziona con il consenso delle parti) a
titolo oneroso, disciplinato dal Codice Civile Italiano – articoli
2459 e seguenti.
Caratteristiche
L’associazione
in
partecipazione è un
contratto
con il quale una parte (l’associante)
attribuisce ad un’altra (l’associato) il diritto ad una
partecipazione
agli utili della sua impresa o di uno o più
affari, dietro il corrispettivo di un apporto da parte
dell’associato. Tale apporto può assumere diverse forme: apporto di
lavoro, apporto di capitale (beni o danaro), apporto misto
lavoro-capitale. Quindi l’associato da’ il suo contributo – ad
esempio presta la sua attività lavorativa – e in cambio l’associante
concede una partecipazione agli utili della propria impresa.
L'associato
Nel contratto
di
associazione in
partecipazione,
l’associato (che può essere una persona o un’impresa) è colui che
offre un determinato apporto (lavoro, capitale o entrambi), e in
cambio acquisisce il diritto di partecipare agli utili conseguiti
dall’impresa o dal compimento di uno specifico affare. L’associato
“partecipa” all’impresa ma la gestione dell’impresa o dell’affare
spetta all’associante; eventualmente nel
contratto
di associazione
in
partecipazione si può precisare
solo che l’associato possa svolgere una forma di controllo
sull’impresa. L’associato ha il diritto di partecipare agli utili
d’impresa e nello stesso tempo al rischio della gestione
dell’impresa: questo avviene nel caso in cui il risultato della
gestione dell’attività (o dei singoli affari) risulti in perdita.
Tuttavia, l’art. 2553 c.c. stabilisce che “salvo
patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa
misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono
l’associato non possono superare il valore del suo apporto“.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che se l’impresa produce degli utili, l’associato ha
diritto a parteciparvi, se l’impresa va in perdita, l’associato
nonostante abbia prestato il proprio lavoro, non conseguirà alcun
guadagno. Il codice civile prevede che i contraenti (associato e
associante) possono eventualmente stabilire nel
contratto
di associazione
in
partecipazione che l’associato
sia completamente escluso dalla partecipazione alle perdite. Il
compenso mensile o trimestrale percepito dall’associato deve essere
considerato come un acconto in attesa della determinazione
complessiva dell’utile che verrà effettuata a fine anno.
L'associante
Nel contratto
di
associazione in
partecipazione,
l’associante è colui che, in cambio di un apporto dell’associato,
divide parte degli utili della propria impresa o quelli derivanti da
un singolo affare. L’associante mantiene la titolarità esclusiva
dell’impresa e rimane l’unico soggetto che acquisisce e risponde
delle obbligazioni assunte dall’impresa. Secondo l’art. 2552
l’associante è obbligato a dirigere l’attività dell’impresa secondo
buona fede; adempiere ai propri doveri con diligenza; non assumere
iniziative tali da mutare il rischio valutato dall’associato
all’atto della stipula del
contratto; non attribuire altre
partecipazioni senza il consenso dell’associato; dare inizio
all’impresa, se questa non esiste, investendo l’apporto
dell’associato.
Scioglimento del contrattoEssendo
l’associante l’unico titolare delle obbligazioni assunte
dall’impresa, il contratto
di
associazione
in
partecipazione si scioglie per
il fallimento dell’associante. Viceversa, il fallimento
dell’associato (nel caso si tratti di un’impresa) non comporta
automaticamente lo scioglimento del
contratto
di associazione.
Differenze con il rapporto di lavoro subordinato
Il contratto
di
associazione in
partecipazione
si differenzia in modo sostanziale dal rapporto
di lavoro subordinato in quanto: l’associato in
partecipazione,
pur prestando il proprio lavoro, non è un lavoratore subordinato,
perché non si inserisce in un’azienda altrui per finalità a lui
estranee; non è obbligato a prestare una collaborazione; non è
subordinato a un datore di lavoro, ma solo alle direttive
dell’associante; non ha infine diritto a una retribuzione o,
comunque, a un minimo garantito di guadagno e, se pur non partecipa
alle perdite, partecipa tuttavia al rischio dell’impresa potendo non
conseguire alcun guadagno.
TEMPI DI DECADENZA
IMPUGNATIVA E CASI DI ILLEGITTIMITà
-
Illegittimità contratti a termine tutte le
tipologie (entro 60 giorni cessazione rapporto)
-
impugnativa al datore di lavoro (vedi modello)
-
entro 270 giorni successivi va depositato ricorso al Tribunale
del Lavoro (decadenza)
I casi più classici di illegittimità di un contratto a termine
(contratti a termine diretti, di somministrazione a termine,
di collaborazione a progetto, di associazione in partecipazione)
Contratto a
tempo determinato e di somministrazione:
- non riporta nessuna motivazione per l’assunzione
- riporta
una motivazione ma è molto generica ( punte di attività, motivi
tecnici, motivi organizzativi, aumento di commesse, sostituzione di
personale in ferie o malattia senza indicazione di chi ecc…
-
il
lavoratore viene applicato a mansioni diverse e luoghi diversi da
quelli indicati nella motivazione
-
le mansioni
che svolge sono diverse da quelle per cui è stato assunto
-
viene prorogato più di una volta ( 6 volte per la somministrazione)
e la somma di contratti proroghe supera i 36 mesi
Contratto
Collaborazione e/o Progetto e di associazione in partecipazione:
-
causale del
progetto non rispettata, si svolgono lavori diversi da quelli
indicati
-
il progetto
o la collaborazione è identico alla attività ordinaria svolta
dall‘azienda
-
lavoratore
con mancanza di autonomia gestionale, di mezzi, di orari
-
lavoratore
riceve ordini e richiami se non addirittura provvedimenti
disciplinari e/o retribuzione fissa
-
nella
fattispecie del contratto in partecipazione ricevere corrispettivi
fissi mensili, annuali
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