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TI DEVI DIMETTERE?

Le dimissioni dal posto di lavoro
Si tratta di un atto di recesso a opera del dipendente, che produce l'estinzione del rapporto di lavoro dal momento della ricezione da parte del datore di lavoro e senza che sia richiesta l’accettazione di questi. Le dimissioni possono attuarsi con qualsiasi forma di manifestazione della volontà, ma ragioni pratiche suggeriscono l’adozione della forma scritta in quanto consente di verificare l'effettività e la data del recesso.
Il lavoratore che intende dimettersi deve dare il preavviso secondo quanto disposto dalla legge e soprattutto dalla contrattazione collettiva. La durata viene fissata nei contratti collettivi talora in un periodo inferiore a quello richiesto per il preavviso del licenziamento in ragione della diversa gravità delle conseguenze che ne derivano. In mancanza del preavviso il lavoratore deve corrispondere l’indennità sostitutiva, che il datore di lavoro può trattenere direttamente sull’ammontare della liquidazione.
L’art. 2119 del codice civile prevede che il dipendente possa dimettersi per giusta causa con effetto immediato quando un grave inadempimento o una qualsiasi azione od omissione del datore di lavoro, che renda impossibile o non produttiva la prestazione, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Vige in questo caso il principio dell’immediatezza della reazione, da intendersi in senso non rigido, tenuto conto dei naturali tempi di maturazione della volontà nel determinarsi a estinguere il rapporto. La legge prevede espressamente che il lavoratore dimissionario per giusta causa ha comunque diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, dovendosi imputare la cessazione del rapporto a un’inadempienza del datore di lavoro.
In questo caso il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione sempre che abbia i requisiti richiesti per l’erogazione della stessa (dopo la apertura della vertenza farsi assistere dal patronato INCA CGIL).

Disoccupazione
è un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati.
Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
L’indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).
Dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.

Per questo ed altro puoi contattarci e saremo ben lieti di darti attraverso una e-mail le risposte a tutti i tuoi dubbi e/o incertezze. 

 

Rivolgiti al sindacato di categoria CGIL o all'Ufficio Vertenze CGIL di Bergamo
Via Garibaldi, 3 24122 Bergamo. tel. 035.3594.340 fax 035.3594.482 e-mail vertenzecgilbg@cgil.lombardia.it