|
torna indietro
torna indietro
|
TI
DEVI DIMETTERE?
Le
dimissioni dal posto di lavoro
Si tratta di un atto di recesso a opera del dipendente, che produce
l'estinzione del rapporto di lavoro dal momento della ricezione da
parte del datore di lavoro e senza che sia richiesta
l’accettazione di questi. Le dimissioni possono attuarsi con
qualsiasi forma di manifestazione della volontà, ma ragioni
pratiche suggeriscono l’adozione della forma scritta in quanto
consente di verificare l'effettività e la data del recesso.
Il lavoratore che intende dimettersi deve dare il preavviso
secondo quanto disposto dalla legge e soprattutto dalla
contrattazione collettiva. La durata viene fissata nei contratti
collettivi talora in un periodo inferiore a quello richiesto per il
preavviso del licenziamento in ragione della diversa gravità delle
conseguenze che ne derivano. In mancanza del preavviso il lavoratore
deve corrispondere l’indennità sostitutiva, che il datore di
lavoro può trattenere direttamente sull’ammontare della
liquidazione.
L’art. 2119 del codice civile prevede che il dipendente possa
dimettersi per giusta causa con effetto immediato quando un grave
inadempimento o una qualsiasi azione od omissione del datore di
lavoro, che renda impossibile o non produttiva la prestazione, non
consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Vige in questo caso il principio dell’immediatezza della reazione,
da intendersi in senso non rigido, tenuto conto dei naturali tempi
di maturazione della volontà nel determinarsi a estinguere il
rapporto. La legge prevede espressamente che il lavoratore
dimissionario per giusta causa ha comunque diritto all’indennità
sostitutiva del preavviso, dovendosi imputare la cessazione del
rapporto a un’inadempienza del datore di lavoro.
In questo caso il lavoratore ha diritto all’indennità di
disoccupazione sempre che abbia i requisiti richiesti per
l’erogazione della stessa (dopo la apertura della vertenza farsi
assistere dal patronato INCA CGIL).
Disoccupazione
è un'indennità che
spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione
involontaria, che siano stati licenziati.
Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette
volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
L’indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da
giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie
sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).
Dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi
da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai
lavoratori né dal datore di lavoro.
Per
questo ed altro puoi contattarci
e saremo ben lieti di darti attraverso una e-mail le risposte a
tutti i tuoi dubbi e/o incertezze.
|