|
torna indietro
torna indietro
|
L’AZIENDA
CESSA L’ATTIVITà
In
relazione alla tipologia ed alle dimensioni le imprese
possono essere soggette alle procedure fallimentari. In questo
caso gli Uffici
Vertenze CGIL
daranno le opportune indicazioni per attivarsi ed attivare una serie
di azioni di recupero del credito.
Cosa
fare
è
necessario presentare tutta la documentazione che si riferisce al
rapporto di lavoro, a partire dalla lettera di assunzione, i CUD, le buste paga di cui si
dispone, l'eventuale lettera di licenziamento o dimissioni.
Procedure
concorsuali e fallimentari
Per procedure concorsuali si intendono: il fallimento,
l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, la
liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi.
L'ufficio CGIL offre assistenza e tutela completa per i lavoratori
delle aziende coinvolte nelle procedure concorsuali. Queste
procedure comportano lo svolgimento per conto del lavoratore di
tutte le operazioni atte a recuperare le spettanze dovute e, in
generale, la realizzazione dei loro diritti anche sul piano legale nel caso che ciò si renda
necessario. In particolare vengono garantite attività di:
-
informazione
sui diritti contrattuali e legali che disciplinano il rapporto di
lavoro con particolare attenzione alla loro gestione nello
svolgimento delle diverse procedure;
-
informazione
sullo svolgimento di ogni procedura concorsuale;
-
istruzione
della pratica;
-
controllo
dei prospetti paga o dei compensi ricevuti
alla fine del rapporto;
-
eventuale
redazione dell'istanza per la dichiarazione dello stato
d'insolvenza dell'impresa;
-
redazione
della domanda di ammissione allo stato passivo con relativa
elaborazione dei conteggi;
-
assistenza
in sede di verifica dei crediti;
-
assistenza
legale nelle cause di opposizione allo stato passivo e nelle
domande di ammissione tardiva;
-
preparazione
ed inoltro delle domande al Fondo INPS per l'anticipo del TFR e
dei crediti diversi;
-
assistenza
nella fase amministrativa del contenzioso nei confronti degli enti
previdenziali;
-
assistenza
legale nel contenzioso con gli organi delle procedure concorsuali
o con gli enti di previdenza.
Le
garanzie a tutela dei lavoratori
Il credito da lavoro dipendente gode di particolari garanzie, in considerazione
della posizione di debolezza contrattuale del lavoratore. Infatti,
l'articolo 2751 bis del Codice civile prevede il privilegio generale
dei crediti del lavoratore subordinato sui beni mobili del datore di
lavoro.
Il diritto al pagamento della retribuzione, comprendendo
tutto ciò che deve essere pagato periodicamente ogni anno o in
termini più brevi, cade in prescrizione dopo 5 anni. Questo termine
però, in considerazione del fatto che il lavoratore può non avere
interesse o essere costretto a non istaurare un giudizio nei
confronti del datore di lavoro, inizia a decorrere dalla data di
cessazione del rapporto.
Crediti
per retribuzioni
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le
retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di
lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro , nonché il credito del
lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da
parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed
assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del
danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o
annullabile.
Per
questo ed altro puoi contattarci
e saremo lieti di fornirti le risposte a
tutti i tuoi dubbi e/o incertezze.
|