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L’AZIENDA CESSA L’ATTIVITà

In relazione alla tipologia ed alle dimensioni le imprese possono essere soggette alle procedure fallimentari. In questo caso gli Uffici Vertenze CGIL daranno le opportune indicazioni per attivarsi ed attivare una serie di azioni di recupero del credito.

Cosa fare
è necessario presentare tutta la documentazione che si riferisce al rapporto di lavoro, a partire dalla lettera di assunzione, i CUD, le buste paga di cui si dispone, l'eventuale lettera di licenziamento o dimissioni
.

Procedure concorsuali e fallimentari
Per procedure concorsuali si intendono: il fallimento, l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
L'ufficio CGIL offre assistenza e tutela completa per i lavoratori delle aziende coinvolte nelle procedure concorsuali. Queste procedure comportano lo svolgimento per conto del lavoratore di tutte le operazioni atte a recuperare le spettanze dovute e, in generale, la realizzazione dei loro diritti anche sul piano legale nel caso che ciò si renda necessario. In particolare vengono garantite attività di:

  • informazione sui diritti contrattuali e legali che disciplinano il rapporto di lavoro con particolare attenzione alla loro gestione nello svolgimento delle diverse procedure;

  • informazione sullo svolgimento di ogni procedura concorsuale;

  • istruzione della pratica;

  • controllo dei prospetti paga o dei compensi ricevuti alla fine del rapporto;

  • eventuale redazione dell'istanza per la dichiarazione dello stato d'insolvenza dell'impresa;

  • redazione della domanda di ammissione allo stato passivo con relativa elaborazione dei conteggi;

  • assistenza in sede di verifica dei crediti;

  • assistenza legale nelle cause di opposizione allo stato passivo e nelle domande di ammissione tardiva;

  • preparazione ed inoltro delle domande al Fondo INPS per l'anticipo del TFR e dei crediti diversi;

  • assistenza nella fase amministrativa del contenzioso nei confronti degli enti previdenziali;

  • assistenza legale nel contenzioso con gli organi delle procedure concorsuali o con gli enti di previdenza.

Le garanzie a tutela dei lavoratori
Il credito da lavoro dipendente gode di particolari garanzie, in considerazione della posizione di debolezza contrattuale del lavoratore. Infatti, l'articolo 2751 bis del Codice civile prevede il privilegio generale dei crediti del lavoratore subordinato sui beni mobili del datore di lavoro.
Il diritto al pagamento della retribuzione, comprendendo tutto ciò che deve essere pagato periodicamente ogni anno o in termini più brevi, cade in prescrizione dopo 5 anni. Questo termine però, in considerazione del fatto che il lavoratore può non avere interesse o essere costretto a non istaurare un giudizio nei confronti del datore di lavoro, inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto.

Crediti per retribuzioni
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro , nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.

Per questo ed altro puoi contattarci e saremo lieti di fornirti le risposte a tutti i tuoi dubbi e/o incertezze.

 

Rivolgiti al sindacato di categoria CGIL o all'Ufficio Vertenze CGIL di Bergamo
Via Garibaldi, 3 24122 Bergamo. tel. 035.3594.340 fax 035.3594.482 e-mail vertenzecgilbg@cgil.lombardia.it