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Circa 400 collaboratori a progetto coinvolti nel nord Italia, una quarantina nella provincia orobica al lavoro soprattutto per DHL
ISONZO MULTISERVICES
. DOMANI LA PAROLA FINE ALLA VICENDA CON LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI DI AZZANO

Con le firme sui verbali di conciliazione, domani (e venerdì), i 43 collaboratori a progetto della Cooperativa Isonzo Multiservices di Azzano San Paolo metteranno la parola fine ad una vicenda iniziata nell’aprile del  2009. Per loro si procederà alla trasformazione della posizione da soci collaboratori a progetto in soci lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato e con l’applicazione del Contratto Collettivo nazionale di “Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni”.
Per Isonzo Multiservices lavorano in tutto il nord Italia
417 collaboratori, che svolgono mansioni di corriere e spedizioniere per vari committenti, ma principalmente per DHL. Sin dall’autunno di due anni fa i sindacati orobici avevano chiesto la stabilizzazione ritenendo l’uso della collaborazione a progetto improprio per le mansioni, gli orari prestabiliti e la mancanza di autonomia nello svolgimento dell’attività.

La trattativa negli ultimi mesi era passata dal livello provinciale a quello nazionale
, in seguito alla sindacalizzazione dei collaboratori di Isonzo anche in altri territori del nord Italia. Il 23 maggio scorso era stata, infine, siglata nella sede di Confcooperative a Bergamo l’intesa nazionale tra NIDIL-CGIL, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e la cooperativa Isonzo Multiservices sulla stabilizzazione dei 417 soci collaboratori a progetto impiegati nelle 14 filiali sparse nel Nord Italia, Bergamo compresa.
Un certo peso nella vertenza avrebbero avuto anche due sentenze favorevoli all’Ufficio Vertenze CGIL e a NIDIL-CGIL di Bergamo: risalgono al maggio e all’ottobre 2010, quando il Tribunale di Bergamo dichiarò, nelle cause mosse da 2 ex collaboratori di Isonzo, entrambi cittadini del Ghana che si erano rivolti alla CGIL, l’illegittimità dei contratti a progetto, riconoscendo l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato. Entrambi i contratti erano stati certificati dalla Commissione di Certificazione istituita presso l’Università di Modena e presieduta dal noto giuslavorista professor Michele Tiraboschi, consulente del Ministro Sacconi.
A livello provinciale, lo
scorso agosto è stato firmato, poi, un accordo territoriale per la stabilizzazione dei soci lavoratori dell’unità produttiva di Bergamo, 43 lavoratori del polo di Azzano San Paolo.

L’accordo siglato a maggio prevede
la trasformazione scaglionata dei soci collaboratori a progetto in soci lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato e l’applicazione del Contratto Collettivo nazionale di “Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni”. Nell'accordo si dà la possibilità ai lavoratori giovani con età inferiore ai 29 anni di utilizzare l'apprendistato ma tenendo conto dell'anzianità di collaborazione (che pertanto verrà considerata come parte di apprendistato già compiuto). Le unità produttive di Bergamo, Crema e Verona sono coinvolte nella prima tranche di trasformazioni. Ci saranno successivamente altri 4 scaglioni per la trasformazione dei contratti nelle altre unità operative. La fase sarà conclusa entro il 2013.
“Esprimiamo grande soddisfazione per la stabilizzazione di questi primi 43 lavoratori. Qui, nella provincia di Bergamo, è cominciata la trattativa e siamo particolarmente orgogliosi che da qui parta la fase che garantirà un posto fisso a centinaia di persone anche in altri territori entro il 2013” spiegano
i sindacati di categoria NIDIL-CGIL, FILT-CGIL, FELSA-CISL, FIT-CISL, Uiltrasporti e Uiltemp di Bergamo.

Bergamo, mercoledì 7 settembre 2011 

COLLABORATORI DI ISONZO MULTISERVICES: ROTTE LE TRATTATIVE PER LA STABILIZZAZIONE. IL 18 MAGGIO SCIOPERO UNITARIO.

Aperta ormai da cinque mesi a livello nazionale (ma da oltre un anno e mezzo a livello provinciale) la vertenza che riguarda i collaboratori a progetto della Cooperativa Isonzo Multiservices di Azzano San Paolo, arriva ora al momento più critico, con uno sciopero nazionale proclamato da NIDIL-CGIL, FILT-CGIL, FELSA-CISL, FIT-CISL, Uiltrasporti e Uiltemp per mercoledì 18 maggio.
Per Isonzo Multiservices lavorano in tutto il nord Italia circa 400 collaboratori a progetto, di cui una quarantina nella provincia di Bergamo. Per questi lavoratori, che svolgono mansioni di corriere e spedizioniere per DHL, committente principale, e per altri committenti secondari, sin dall’autunno del 2009 i sindacati chiedono la stabilizzazione e l’applicazione del Contratto Nazionale della Logistica, Trasporto merci e Spedizioni. La trattativa negli ultimi mesi è passata dal livello bergamasco a quello nazionale, in seguito alla sindacalizzazione dei collaboratori di Isonzo anche in altri territori del nord Italia.
“Questi lavoratori hanno il diritto di ottenere il passaggio dall’attuale contratto a progetto ad uno a tempo indeterminato perché le loro mansioni non sono in alcun modo riconducibili ad un progetto” spiegano i sindacati di categoria NIDIL-CGIL, FILT-CGIL, FELSA-CISL, FIT-CISL, Uiltrasporti e Uiltemp di Bergamo. “La stessa Isonzo ha firmato a fine 2010 un verbale d’intesa in cui si impegnava alla stabilizzazione di tutti i quattrocento lavoratori e di farlo con una gradualità nell’applicazione del contratto nazionale del Trasporto merci Logistica. Ora, la cooperativa ha fatto un passo indietro all’ultimo minuto, in fase di preparazione dell’accordo finale. Nelle battute finali della trattativa, prima della rottura, come sindacati ribadivamo la necessità di una stabilizzazione di tutti i collaboratori a progetto, ma eravamo disponibili ad una graduale conversione dei rapporti entro un paio di anni. Eravamo d’accordo anche in merito all’applicazione graduale di tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi e all’utilizzo dell’apprendistato per i giovani neoassunti. Nemmeno a queste condizioni Isonzo ha voluto sottoscrivere l’intesa sulla stabilizzazione. Per questo ora siamo alle prese con uno sciopero”.

Bergamo, martedì 10 maggio 2011

LAVORATORI SOMMINISTRATI E DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI
C'è tempo fino al 31 marzo 2011 per coprire i periodi di disoccupazione scoperti del 2010

Ricordiamo, come ogni anno, che entro il 31 marzo 2011 è possibile fare la domanda di disoccupazione a requisiti ridotti per coprire i periodi di disoccupazione non coperti dell’anno precedente (2010). ATTENZIONE: Possono fare domanda anche i lavoratori che oggi stanno lavorando. Leggi il volantino di NIDIL Bergamo con le informazioni essenziali per fare domanda.

Bergamo, 10 febbraio 2011

ISONZO MULTISERVICES: PRIMI PASSI VERSO LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI OGGI CON CONTRATTO A PROGETTO. INTANTO LA CORTE D'APPELLO CONFERMA L'ILLEGITTIMITA' DEL CONTRATTO A PROGETTO

Si è svolto il 14 dicembre 2010 a Milano un primo incontro tra i sindacati territoriali e nazionali dei lavoratori atipici e dei trasporti e i rappresentanti della cooperativa Isonzo Multiservices. Sul tavolo, la vertenza relativa ai suoi collaboratori a progetto, oltre 350 persone in tutto il nord Italia, 35 in forza a Bergamo, sede legale e operativa della Isonzo. Per questi lavoratori collaboratori, che svolgono mansioni di corriere e spedizioniere per DHL, committente principale, e per altri committenti secondari, NIDIL-CGIL e FILT-CGIL chiedono da tempo la stabilizzazione e l’applicazione del Contratto Nazionale della Logistica, Trasporto merci e Spedizioni. La trattativa negli ultimi mesi è passata dal livello bergamasco a quello nazionale, in seguito alla sindacalizzazione dei collaboratori di Isonzo anche in altri territori del nord Italia.
Un certo peso nella trattativa avrebbero avuto anche due sentenze favorevoli all’Ufficio Vertenze CGIL di Bergamo e a NIDIL-CGIL: risalgono al maggio e all’ottobre scorso, quando il Tribunale di Bergamo ha
 dichiarato, in entrambe le cause mosse da ex collaboratori di Isonzo di origine ganese che si erano rivolti alla CGIL, l’illegittimità dei contratti a progetto, riconoscendo l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato. Entrambi i contratti erano stati certificati dalla Commissione di Certificazione, quella istituita presso l’Università di Modena e presieduta dal noto giuslavorista professor Michele Tiraboschi, consulente del Ministro Sacconi.
Con l’incontro del 14 dicembre tra la delegazione sindacale e la cooperativa Isonzo si è aperto, dunque, un percorso finalizzato alla stabilizzazione di tutti i lavoratori attualmente inquadrati con contratto a progetto.
Nel verbale di incontro sottoscritto ieri da NIDIL-CGIL, FILT-CGIL, FIT-CISL e cooperativa Isonzo sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere nel percorso: la stabilizzazione dei lavoratori, la salvaguardia dell’occupazione ma anche del loro reddito attuale, la regolazione della posizione contributiva di ciascuno, l’inquadramento nel Contratto nazionale della Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, anche tramite accordi di gradualità ed emersione e tenendo conto delle peculiarità che ha la tipologia di lavoro del corriere. C’è ovviamente soddisfazione per il percorso intrapreso e che ieri ha fatto il primo, vero, passo con Isonzo. Dopo mesi di stallo nella trattativa si è arrivati ad una sorta di comune dichiarazione di intenti, avviando un percorso condiviso dalle parti e individuando obiettivi precisi e chiari.
Il secondo incontro tra tutta la delegazione sindacale e l'azienda, assistita da Confcooperative, si è svolto lo scorso 4 febbraio e altri due incontri sono stati fissati per il 22 e 28 febbraio.
Intanto anche la Corte d'appello ha confermato l'illegittimità del contratto a progetto di uno dei due collaboratori a progetto che aveva fatto causa ad Isonzo.

Bergamo, 16 dicembre 2010 (aggiornato il 10 febbraio 2011)

PRECARI TRAVOLTI DALLA SANATORIA SALVA-IMPRESE
Cambiano i tempi di decadenza per far valere l’eventuale illegittimità di contratti a termine, somministrazioni, collaborazioni a progetto.

I CONTRATTI GIÀ TERMINATI IMPUGNABILI SOLO FINO AL 23 GENNAIO 2011

E’ entrata in vigore la nuova legge (collegato lavoro)
che introduce l’arbitrato, rafforza la certificazione dei contratti e cambia le decadenze per i lavoratori precari che vogliono fare vertenza alla vecchia azienda che non gli ha rinnovato dei contratti illegittimi. Le nuove norme sull’arbitrato non sono ancora attive mentre le nuove decadenze sono già attive e sono una vera e propria SANATORIA per le aziende alle spalle dei lavoratori precari (inconsapevoli). Per tutti i contratti a termine, in somministrazione a termine, collaborazioni a progetto e associazioni in partecipazione c’è tempo fino al 23 gennaio per impugnare l’eventuale illegittimità dei contratti. Poi decade ogni possibilità di vertenza. Per i contratti in corso invece ci sarà tempo 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il volantino di CGIL, NIDIL-CGIL e Ufficio vertenze CGIL di Bergamo

IN CORSO L’INVIO DEI MODELLI ECO PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI. SULLE FUTURE PENSIONI DEI PARASUBORDINATI AMARE LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DELL’INPS
E’ in corso l’invio da parte dell’INPS degli estratti contributivi per i lavoratori parasubordinati. Ciò permette ai lavoratori parasubordinati di verificare l’effettivo versamento da parte dei committenti dei contributi per collaboratori a progetto, co.co.co. e associati in partecipazione (per i periodi successivi al 31.12.2004). Venite alla sede Nidil Cgil o al patronato Inca Cgil per segnalare problemi o per supporto nelle verifiche.
Intanto l’Inps, per bocca del suo presidente, dice che i lavoratori parasubordinati non possono avere la simulazione di quanta pensione prenderebbero, per il rischio di sommovimenti sociali. Anziché nascondere la realtà in merito al rischio che le future pensioni dei lavoratori parasubordinati siano sussidi da fame occorre intervenire presto con misure urgenti.

Il volantino di Nidil Cgil e Inca Cgil

Bergamo, 25 ottobre 2010

PER L’INPS I LAVORATORI SOMMINISTRATI A TEMPO INDETERMINATO NON HANNO DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMIALIARI: NIDIL-CGIL RICORRE IN TRIBUNALE
È partita da Bergamo, dagli uffici NIDIL-CGIL, la segnalazione di una contraddizione non irrilevante per i lavoratori somministrati a tempo indeterminato e per la loro fruizione degli assegni al nucleo famigliare.
Alcuni lavoratori somministrati a tempo indeterminato dipendenti dall’agenzia Lavorint di Bergamo ci hanno infatti segnalato la non erogazione degli Assegni familiari nei periodi di disponibilità. Secondo una circolare dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale del 2006, infatti, i lavoratori somministrati a tempo indeterminato (assunti alle dipendenze dell’agenzia e a disposizione dell’agenzia per possibili diverse missioni lavorative) non avrebbero diritto agli assegni al nucleo familiare per i periodi di disponibilità indennizzati dall’agenzia. Per chi è assunto a tempo indeterminato i periodi tra una missione lavorativa e la successiva sono indennizzati dall’agenzia con un’indennità di 700 euro su base mensile.
Ciò che, tuttavia, ha insospettito NIDIL-CGIL di Bergamo è il fatto che sull’importo dell’indennità di disponibilità la stessa circolare INPS prevede il versamento dell’intero contributo previdenziale (sia la quota a carico del lavoratore sia la quota a carico dell’agenzia).
Di fronte a questa contraddizione, tecnica eppur rilevante, NIDIL-CGIL, FELSA-CISL, CPO-UIL e Assolavoro nazionali hanno inviato una richiesta ufficiale all’INPS al fine di modificare l’indirizzo preso. L’INPS, sentito l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha ribadito la sua posizione: gli assegni familiari non si pagano nei periodi di disponibilità. A nulla è servito il ricorso al comitato provinciale dell’INPS attuato dall’INCA di Bergamo. Di fronte al paradosso di questa situazione abbiamo ora deciso come NIDIL-CGIL Bergamo di ricorrere legalmente nei confronti dell’INPS. Ci sembra assurdo che il diritto agli assegni famigliari sia sostanzialmente universale (spetta a lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati continuativi, cassaintegrati, disoccupati) e che gli unici esclusi siano i lavoratori somministrati a tempo indeterminato in disponibilità, nonostante il pagamento della contribuzione previdenziale piena.
Ci auguriamo che sia chiarita a favore dei lavoratori questa contraddizione, anche perché lo strumento della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (oggi ancora poco diffusa) è destinato ad aumentare notevolmente nei prossimi anni. Il CCNL delle Agenzie di somministrazione ha infatti introdotto, a partire dal luglio 2008, il diritto alla trasformazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato in contratti di somministrazione a tempo indeterminato dopo 36 mesi (se continuativi) o 42 mesi (se discontinui) di lavoro somministrato con la medesima agenzia”.
 

Bergamo, 15 settembre 2010

AVVISO: SOSPESO IL RECAPITO NIDIL DI GRUMELLO
Avvisiamo i lavoratori e gli utenti che il recapito NIDIL bisettimanale (primo e terzo venerdì del mese) presso la sede CGIL di Grumello è sospeso fino a contrario avviso 

Bergamo, 10 luglio 2010

ABF E SERVIZIO DI LETTORATO PER NON VEDENTI
La nuova convenzione tra Provincia e ABF ha scongiurato il rischio di esternalizzazione

Si è rimessa sul giusto binario la situazione degli oltre trenta collaboratori a progetto impegnati nel servizio di lettorato per non vedenti e ipovedenti.
Ad inizio anno erano iniziate a circolare voci di una possibile esternalizzazione del servizio di lettorato. Le voci erano state confermate dalla Provincia di Bergamo nell’incontro sindacale tenutosi tra NIDIL-CGIL e Provincia lo scorso mese di febbraio. La Provincia stava infatti valutando un nuovo modello organizzativo che avrebbe affidato agli ambiti territoriali il servizio. Tale scelta sarebbe stata molto rischiosa per le ricadute sugli oltre trenta collaboratori a progetto oggi impegnati nel servizio (con il rischio di un ulteriore peggioramento delle loro già precarie condizioni di lavoro), oltre che sulla qualità del servizio stesso, tra i primi in Italia per importanza.
Come NIDIL-CGIL abbiamo espresso sia in sede di incontro sia in una successiva lettera inviata alla Provincia e ad ABF i timori delle ricadute di una simile scelta organizzativa. Anche sulle pagine della stampa locale erano state pubblicate due lettere sul tema: la prima di una mamma di una studentessa ipovedente e la seconda della nostra organizzazione sindacale.
L’amministrazione provinciale è tornata sui suoi passi. La giunta ha infatti approvato una nuova convenzione tra Provincia di Bergamo e ABF, che prevede il mantenimento del servizio in ABF per i prossimi tre anni.
Come NIDIL-CGIL esprimiamo soddisfazione per questa scelta. Con il mantenimento del servizio in ABF potrà ripartire il confronto con essa per una riorganizzazione del servizio e delle modalità di organizzazione del lavoro adottate (come detto oggi il servizio poggia sul lavoro di oltre trenta lavoratori, tutti con contratto di collaborazione a progetto). La previsione di una riorganizzazione era già prevista nell’accordo sindacale sottoscritto a settembre 2008 tra sindacato e ABF, accordo che ha dato in questi ultimi due anni anche importanti risposte sul fronte economico dei collaboratori a progetto. 

Bergamo, 1 luglio 2010

ISONZO MULTISERVICES
Il Tribunale del lavoro boccia un contratto a progetto certificato dalla "Commissione Tiraboschi". Adesso deve riprendere la trattativa per i collaboratori in forza

È stata bocciata dal Tribunale di Bergamo la certificazione del contratto a progetto di un lavoratore della Isonzo Multiservices di Azzano San Paolo.
Il lavoratore Adjei Clement, alla scadenza del suo contratto a progetto, dopo undici mesi di lavoro (da febbraio a dicembre 2008) presso la Cooperativa Isonzo Multiservices di Azzano San Paolo, si era rivolto all’Ufficio Vertenze CGIL di Bergamo per chiedere tutela. La sua mansione consisteva nel consegnare giornali e riviste alle edicole della Val Seriana.
Il via libera all’inquadramento a progetto del lavoratore era stato rilasciato dalla Commissione di Certificazione istituita presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, presieduta dal professore Michele Tiraboschi, noto giuslavorista e già allievo di Marco Biagi.
La certificazione, introdotta con la legge 30/2003, è la procedura che consente di attestare la "veridicità" dei contratti atipici, legittimando il rispetto dei criteri di ricorso previsti dalla normativa.
Partita la procedura vertenziale con l’Ufficio Vertenze della CGIL di Bergamo, la Commissione di certificazione non aveva alcuna intenzione di ammettere l’illegittima qualificazione del contratto a progetto che aveva certificato e la Cooperativa non aveva ritenuto di proporre alcuna somma per la conciliazione e ha ricordato allo stesso Presidente che aveva avuto assicurazione proprio da lui in merito alla legittimità dei contratti stipulati e dell’inattaccabilità ai contenziosi. Così, il lavoratore e l’Ufficio Vertenze di Bergamo, con l’ausilio dello studio dell’avvocato Boiocchi, si sono rivolti al Tribunale del Lavoro.
Con una sentenza pronunciata il 20 maggio scorso, il Giudice Monica Bertoncini del Tribunale del Lavoro di Bergamo ha sancito:

  • il riconoscimento pieno, per il lavoratore, dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

  • la riassunzione del lavoratore con l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

  • il riconoscimento di tutte le differenze retributive per l’anno di lavoro (oltre 18mila euro);

  • il pagamento delle mensilità dalla notifica dell’ impugnativa (circa un anno e mezzo).

La sentenza è una vera e propria vittoria ‘storica’, perché si boccia l’avvenuta certificazione di un contratto che a progetto proprio non poteva essere ed avrà un certo peso proprio all’interno del dibattito sul nuovo Collegato Lavoro, che il Presidente Napolitano ha rimandato alle Camere: se esso verrà approvato senza significativi miglioramenti, non ci permetterà più di smascherare gli abusi subiti dai lavoratori ricorrendo, come è stato fatto per Clement, alla giustizia ordinaria. Si farà firmare, infatti, non solo la richiesta di certificare il contratto ma anche la rinuncia a difendersi. La CGIL sceglie la contrattazione come via maestra per la soluzione dei contenziosi ma non esclude, naturalmente, pur di tutelare i diritti dei lavoratori, il ricorso alle vie legali.
Ci auguriamo ora che la sentenza sblocchi la fase di stallo nella trattativa in corso con l’azienda Isonzo Multiservices proprio sui collaboratori a progetto attualmente in forza. L’estate scorsa, infatti, in seguito al risalto mediatico legato alla vertenza Isonzo molti collaboratori a progetto in forza, di fatto nella stessa condizione di Clement, si sono rivolti a NIDIL CGIL. Da settembre 2009 si è aperto un confronto tra azienda e sindacato in merito all’inquadramento contrattuale dei circa trentacinque courier bergamaschi di Isonzo (tutti inquadrati con contratto di collaborazione a progetto). La trattativa è in fase di stallo da qualche mese soprattutto per le condizioni generali del mercato dei courier che, secondo l’azienda, rischierebbero di portare fuori mercato Isonzo. La sentenza dimostra però che i problemi del mercato non possono essere pagati dai lavoratori (con inquadramenti contrattuali chiaramente irregolari). Vanno trovate pertanto soluzioni condivise che portino Isonzo e, più in generale, tutto il settore courier fuori da questa area grigia di false collaborazioni e false partite Iva, interrompendo questo circolo vizioso nel quale a pagare i prezzi sono solo i lavoratori. Alla luce di questa sentenza è stato chiesto ad Isonzo il ripristino del tavolo di trattativa.

Bergamo, 24 maggio 2010

CRISI ECONOMICA E LAVORATORI ATIPICI: I PROBLEMI, LE RICHIESTE E GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ESISTENTI

Senza dubbio i lavoratori atipici e precari sono stati (e sono tuttora) i primi ad essere colpiti dalla pesante crisi economica che ha colpito soprattutto i settori industriali ma che ha avuto ricadute, più o meno accentuate, su tutta l’occupazione. Per chi ha un contratto atipico infatti la perdita del posto di lavoro non è accompagnata da un sistema di ammortizzatori sociali adatto ad una crisi pesante e sistemica come quella che stiamo vivendo a partire dall’autunno 2008. Gli effetti della crisi stanno accentuando soprattutto negli ultimi mesi. Per i lavoratori somministrati la maggior parte della perdita di posti di lavoro (cessazioni dei contratti) è avvenuta tra la fine del 2008 e i primi mesi del 2009. Quindi molti lavoratori ex somministrati che non hanno trovato un altro lavoro hanno finito (o stanno finendo) di percepire il sussidio di disoccupazione e, considerato che i segnali di ripresa sono ancora deboli, rischiano di restare “a secco“ fino alla prossima chiamata della prima agenzia per il lavoro. L’altro effetto di questa crisi è l’esplosione di contratti atipici illegali o al limite della legalità. Molti disoccupati, specie se terminato il sussidio di disoccupazione e spinti dalla necessità estrema di riprendere a lavorare, accettano proposte di lavoro da parte di cooperative spurie che non applicano i CCNL, contratti a progetto o altre forme di collaborazione mascheranti rapporti di lavoro subordinato.
Per questi motivi è necessario che il governo dia risposte sia sul fronte degli ammortizzatori sociali che sul fronte delle norme che regolamentano il mercato del lavoro.
Sul primo fronte, nell’immediato, la cassa integrazione e l’indennità di disoccupazione devono essere aumentate in durata e massimali e devono essere allargate a tutte le forme di lavoro. In prospettiva serve invece una riforma che allarghi universalmente il sostegno al reddito sia nelle fasi di disoccupazione che nei periodi di lavoro (crisi aziendali), indipendentemente dal tipo di contratto e  indipendentemente dal numero di dipendenti dell’azienda in cui si lavora. Nell'alveo del lavoro economicamente dipendente servirebbe un unico ammortizzatore sociale universale per tamponare le crisi aziendali (ordinarie o straordinarie) utilizzabile a rapporto di lavoro in corso e un unico ammortizzatore sociale universale per sostenere il reddito nel caso il lavoratore venga espulso dall'azienda. Andrebbero inoltre costruite forme di sostegno al reddito anche per chi rientra nell'alveo del lavoro non economicamente dipendente. In materia di ammortizzatori sociali particolare attenzione andrebbe posta infine alle politiche attive del lavoro: lo scopo principale della formazione non deve essere l'interesse aziendale delle migliaia di agenzie formative sparse ma i fabbisogni formativi reali dei lavoratori e dei disoccupati.
Sul fronte del mercato del lavoro serve una rivisitazione completa delle normative. In un mondo del lavoro che cambia non ha più senso parlare di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, distinguendo il livello di autonomia/subordinazione sulla base degli “indici” novecenteschi di subordinazione gerarchica e di rispetto di un orario lavorativo prestabilito. Andrebbe pertanto introdotto il concetto di dipendenza economica, distinguendo il lavoro economicamente dipendente (da mettere sotto la coperta della contrattazione nazionale e integrativa) dal lavoro non economicamente dipendente (in cui confluirebbero le vere collaborazioni, le consulenze professionali, le prestazioni d'opera con partita Iva individuale): sarebbe una svolta che, tra l'altro, eviterebbe anche un bel po' di cause di lavoro sul fenomeno sempre più vasto dei falsi collaboratori e delle false partite Iva.
Nell'alveo del lavoro economicamente dipendente al contratto a tempo indeterminato basterebbe affiancare un unico contratto a contenuto formativo per l'ingresso nel mercato del lavoro (sostitutivo del contratto di inserimento e delle varie forme di apprendistato), il contratto a tempo determinato e la somministrazione di lavoro (quest'ultime forme specificando meglio per legge le causali per le quali possono essere utilizzate e i limiti temporali). Inoltre il costo dei contributi a carico del datore di lavoro dovrebbe essere più alto per i contratti a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato, sia come disincentivo all'utilizzo distorto sia in relazione al maggior rischio di disoccupazione che questi lavoratori hanno.

Lavoratori in somministrazione a tempo determinato (dipendenti dalle agenzie per il lavoro)

  • LAVORATORI IN FORZA (CON CONTRATTO IN CORSO) PRESSO AZIENDE UTILIZZATRICI COINVOLTE DA CRISI AZIENDALE: L’agenzia per il lavoro può chiedere la CASSA INTEGRAZIONE in deroga. In caso di accordi di cassa integrazione il lavoratore (ancora in missione) ha il pagamento dell’indennità Inps di CIG pari all’80% dello stipendio (entro i massimali di 886,31 euro lordi per retribuzioni fino a 1.917,47 euro e 1.065,26 euro lordi per retribuzioni oltre i 1.917,47 euro). L’accordo sindacale può prevedere altri impegni contrattuali (impegno alla proroga del contratto alla scadenza, integrazione tra CIG e salario pieno tramite corsi di formazione con indennità di frequenza in caso di mancata proroga alla scadenza, maturazione del salario differito, del Tfr e dei premi aziendali durante i periodi di CIG.

  • LAVORATORI CON CONTRATTO CESSATO A CAUSA DI CRISI AZIENDALE: Il lavoratore può chiedere all’Inps l’indennità di mobilità in deroga. I requisiti sono la cessazione del contratto di lavoro causata da crisi dell’azienda utilizzatrice (l’azienda utilizzatrice deve avere aperto procedura di mobilità o CIG) e almeno 40 giornate di lavoro somministrato anche non consecutive. L’indennità Inps di mobilità in deroga è pari all’80% dello stipendio (entro i massimali -identici a quelli della CIG- ), per un periodo massimo pari all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell’agenzia (comunque non superiore a 12 mesi).

  • LAVORATORI CON CONTRATTO CESSATO ALLA NATURALE SCADENZA: Il lavoratore può chiedere all’Inps l’indennità di disoccupazione ordinaria. I requisiti sono due anni di anzianità assicurativa all’Inps e almeno 52 settimane di contributi versati negli ultimi 2 anni. L’indennità di DS Ordinaria dura 8 mesi (12 mesi per gli over50) ed è pari al 60% dello stipendio (entro i massimali -identici a quelli della CIG- ) per i primi 6 mesi e al 50% dello stipendio dal 7° mese.

  • LAVORATORI CON CONTRATTO CESSATO E PRIVI DI REQUISITI PER AVERE DISOCCUPAZIONE ORDINARIA / MOBILITA’ IN DEROGA o LAVORATORI IN FORZA CHE DEVONO COPRIRE PERIODI DI DISOCCUPAZIONE PRECEDENTI: Il lavoratore può chiedere all’Inps, entro il 31 marzo di ogni anno, l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti per coprire i periodi di disoccupazione dell’anno precedete. Quindi, questo ammortizzatore serve sia a chi non ha i requisiti per avere la DS Ordinaria sia a chi, pur lavorando, vuole coprire (da un punto di vista retributivo e contributivo) vuoti lavorativi (interruzioni tra contratti) dell’anno precedente. I requisiti sono due anni di anzianità assicurativa all’Inps e almeno 78 giornate lavorate nell’anno precedente alla domanda. L’indennità di DS a requisiti ridotti viene pagata per un numero pari alle giornate lavorate nell’anno precedente a quello della richiesta (con un massimo di 180 giornate), al 35% del salario medio giornaliero (40% oltre i 120 giorni di disoccupazione).

  • INTEGRAZIONE DI SOSTEGNO AL REDDITO EBITEMP: Ai lavoratori somministrati a tempo determinato che risultano disoccupati da almeno 45 giorni e con almeno 132 giornate di lavoro somministrato negli ultimi dodici mesi, viene riconosciuto da EBITEMP (Ente bilaterale Lavoratori temporanei) un  sostegno al reddito Una Tantum di 700 euro lorde integrativo agli ammortizzatori sociali di legge. La prestazione di sostegno al reddito deve essere richiesta entro 45 giorni dalla maturazione dei requisi tramite raccomandata ricevuta di ritorno a EBITEMP, allegando alla richiesta la documentazione richiesta (fotocopia di carta d’identità, codice fiscale, buste paga degli ultimi 12 mesi, certificato di iscrizione al centro per l’impiego e certificato storico di disoccupazione da cui risulta il periodo di disoccupazione di 45 giorni).

  • ACCORDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEL 13 MAGGIO 2009 (ri-finanziato a livello regione Lombardia): I lavoratori somministrati a tempo determinato privi di qualsiasi ammortizzatore sociale possono chiedere, tramite l’ultima agenzia per il lavoro per cui hanno lavorato, un sostegno al reddito Una Tantum di 1.300 euro lordi (che paga l’Inps). I requisiti sono avere almeno 78 giornate di lavoro somministrato a partire dal 1 gennaio 2008, avere almeno 45 giorni di disoccupazione e non avere altri ammortizzatori sociali. Chi fa domanda deve essere disponibile inoltre per corsi di formazione organizzati dall’agenzia.

Lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato (dipendenti delle agenzie per il lavoro)

  • LAVORATORI IN FORZA (CON CONTRATTO IN CORSO) NEI PERIODI DI DISPONIBILITA’ TRA MISSIONI: Chi è assunto a tempo indeterminato tra una missione e l’altra deve essere a disposizione dell’agenzia per nuove missioni a parità di professionalità e percepisce in tali periodi l’indennità di disponibilità prevista dal CCNL Agenzie di somministrazione (pari a 700 euro lorde). In caso di non occasioni di lavoro prolungate nel tempo con impossibilità dell'agenzia di mantenere alle dipendenze il lavoratore l’agenzia stessa può aprire con il sindacato la procedura di confronto sindacale con l’obiettivo di fare un accordo per la riqualificazione professionale e il lavoratore, dall’apertura della procedura, avrà assicurato un periodo di 6 mesi (7 per gli over50) con l'indennità di disponibilità di 700 euro.

  • LAVORATORI CESSATI PER LICENZIAMENTO INDIVIDUALE: I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato in caso di licenziamento possono chiedere all’Inps l’indennità di Disoccupazione ordinaria o l’indennità di Disoccupazione a requisiti ridotti (vedasi i casi dei lavoratori somministrati a tempo determinato).

Collaboratori a progetto
Esiste solo una forma sperimentale di sostegno al reddito per i soli collaboratori a progetto (sono pertanto escluse le altre forme di lavoro parasubordinato e le partite Iva).
I requisiti di accesso, leggermente modificati dalla Finanziaria 2009, restano proibitivi e sono pochi i collaboratori che riescono pertanto ad usufruire della prestazione.
La misura di sostegno consiste nel pagamento di una tantum pari al 30% del reddito dell'anno precedente, con un massimale di 4.000 euro. I requisiti per accedere al sostegno sono:

  • essere iscritti alle liste di disoccupazione del centro per l’impiego al momento della richiesta (fine lavoro) e non avere un contratto di lavoro da almeno 2 mesi

  • aver avuto solo un unico committente relativamente all'ultimo rapporto di lavoro (collaboratore mono-committente)

  • aver guadagnato nell’anno precedente la richiesta un compreso tra 5.000 euro e 20.000 euro

  • avere almeno 3 mesi di contributi versati nell’anno precedente la richiesta e almeno 1 mese di contributi versati nell’anno in corso

Inoltre per i collaboratori che, oltre ai contratti di collaborazione, hanno avuto rapporti di lavoro dipendente (anche saltuari) per almeno 78 giornate nel corso dell’anno solare è possibile fare domanda di disoccupazione a requisiti ridotti per la copertura dei periodi di disoccupazione non coincidenti né con i rapporti di lavoro dipendente, né con i periodi di collaborazione.

Bergamo, dicembre 2009 (aggiornato a marzo 2010)

PETIZIONE NIDIL: MANDIAMO LA PRECARIETà IN PENSIONE
Vieni a NIDIL per firmare la petizione “Mandiamo la precarietà in pensione”.
Il volantino della campagna per dare una pensione più giusta e dignitosa ai precari

Bergamo, 18 novembre 2009

Ricomposta la frattura tra le agenzie. Alleanza Lavoro firma il CCNL Nidil Cgil – Alai Cisl – Cpo Uil – Assolavoro

L’8 ottobre si è finalmente ricomposta la “frattura” contrattuale che si era determinata tra le Agenzie per il Lavoro somministrato (ex lavoro interinale). 
In seguito alla firma del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro, avvenuta il 24 luglio 08 tra Assolavoro, NIdiL CGIL, Alai CISL e Cpo UIL, alcune Agenzie per il Lavoro erano fuori uscite per protesta da Assolavoro, riunendosi in una seconda associazione datoriale (Alleanza Lavoro), la quale aveva deciso di dar vita ad un secondo CCNL (sottoscritto nel mese di ottobre 2008 con i sindacati Confsal e Fismic).
Il secondo contratto rischiava di creare seri problemi per i lavoratori dipendenti delle Agenzie aderenti ad Alleanza Lavoro (in particolar modo, in questo periodo di crisi economica, il venir meno delle prestazioni sociali dell’Ente Bilaterale Ebitemp, oltre ad altri diritti e tutele di non secondaria importanza).
La complessità della crisi economica e la necessità di rilanciare il settore della somministrazione di lavoro hanno reso però sempre più evidente quanto servisse la unicità del Contratto Nazionale e degli Enti bilaterali per gestire le misure indispensabili (come il sostegno al reddito) ed i percorsi da affrontare sia nell’immediato che in prospettiva.
Su queste basi, dopo una trattativa complessa, ha alla fine prevalso la volontà ed il buon senso di tutte le parti in campo, consentendo la firma del testo integrale del CCNL del 24 luglio 2008 da parte di Alleanza Lavoro (con effetto dal 1° gennaio 2010) e la contestuale disdetta del contratto alternativo.
Nel verbale di accordo inoltre le parti si impegnano a verificare la fattibilità di ulteriori miglioramenti di alcune tutele.
Dal 1° gennaio 2010 il settore della somministrazione torna dunque ad avere un unico
contratto, quello sottoscritto il 24 luglio da Assolavoro – NIdiL CGIL – Alai CISL e Cpo UIL, nell’interesse primario della tutela dei lavoratori.

Bergamo, 12 ottobre 2009

VOUCHER LAVORO: PRIME SEGNALAZIONI DI USO DISTORTO. “CHE NON DIVENTI L’ENNESIMA FORMA DI LAVORO GRIGIO”

Dopo un anno di lavoro nero ogni fine settimana in un bar della provincia, una ragazza è stata “promossa” dal suo titolare ed è passata dal “nero pesto” al “grigio scuro” dei voucher lavoro. In un altro caso un giovane studente si è sentito proporre da una piccola officina meccanica della bergamasca di lavorare i tre mesi estivi dietro pagamento di voucher. Si tratta delle prime segnalazioni a NIDIL CGIL Bergamo che riguardano l’uso distorto dei voucher lavoro, i “buoni” previsti dalla Legge 30 ed utilizzabili per pagare lavoretti saltuari come l’insegnamento privato supplementare (le classiche lezioni private), piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione, piccoli lavori domestici, realizzazione di manifestazioni sociali, sportive e culturali, lavori agricoli stagionali.
I lavori ricompensabili coi voucher possono essere svolti da pensionati, studenti, casalinghe, disoccupati e cassaintegrati. Il limite massimo è di 5.000 euro annui per ogni committente (3.000 euro annui indipendentemente dal numero di committenti se percettori di indennità di sostegno al reddito). Ogni singolo voucher vale 10 euro, di cui 7,5 euro vanno al lavoratore ed il resto come contributi INPS (1,3 euro), contributi INAIL (0,7 euro), Poste per la gestione del servizio (0,5 euro).
Se in linea di principio i voucher potrebbero essere anche uno strumento utile in pochi casi ben specifici (ad esempio le lezioni private degli studenti universitari) il pericolo viene dalla vaghezza della normativa (ad esempio: qual è il limite dei piccoli lavori di pulizia e manutenzione?) oltre che dal loro utilizzo senza scrupoli da parte di molte aziende. Il voucher rischia pertanto di diventare l’ennesima forma di lavoro grigio: una variante in più per molti imprenditori di aggirare le norme del lavoro subordinato.
Oltre ai voucher la crisi economica sta facendo aumentare il ricorso ad altre forme di lavoro grigio più classiche quali contratti a progetto fittizi e “perenni” collaborazioni occasionali con ritenuta d’acconto. Non a caso i contratti a progetto sono l’unica forma contrattuale in cui le assunzioni sono in controtendenza. Il rischio è che con la ripresa, lenta o rapida che sia, non riprenderanno, come dovrebbe essere, le forme di lavoro standard o le forme di lavoro atipico tutelate (come la somministrazione di lavoro) bensì le forme di lavoro atipico para-autonome, spesso irregolari e non tutelate come le finte collaborazioni.
Solo un intervento legislativo che riformi il mercato del lavoro può frenare questo rischio, per esempio superando il concetto stesso di lavoro para-subordinato / para-autonomo, riformando il vecchio concetto di lavoro subordinato (introducendo il concetto della dipendenza economica), sfoltendo la rosa di contratti subordinati non standard (basterebbero l’apprendistato, il contratto a termine e il contratto di somministrazione), utilizzabili soltanto in determinate causali stabilite dalla legge o dai Contratti Nazionali.

Bergamo, martedì 1 settembre 2009

 DA GIUGNO NUOVO RECAPITO NIDIL A GRUMELLO
A partire dal mese di giugni 2009 è attivo un nuovo recapito Nidil presso la sede CGIL di Grumello del Monte in piazza Invalidi del Lavoro 38 (tel.035.830.662).
Il recapito sarà ogni primo e terzo venerdì del mese dalle 14.30 alle 18.30.

Bergamo, venerdì 5 giugno 2009

Dal 1 giugno 2009 importanti novità per la formazione dei somministrati ed ex somministrati
Dal 1 giugno 2009 i lavoratori somministrati e i disoccupati (in possesso dei requisiti sotto indicati) possono accedere ad un bonus-voucher formativo del valore massimo di 5.000 euro che permette di scegliere un corso di formazione a scelta del lavoratore e parteciparvi gratuitamente. Possono chiedere tale voucher:

  •  i lavoratori in missione che hanno maturato almeno 2 mesi di lavoro negli ultimi 12 mesi, 

  • i lavoratori in attesa di missione che hanno lavorato almeno 30 giorni nell’ultimo anno e che sono disoccupati da almeno 45 giorni, 

  • i lavoratori che hanno lavorato almeno 6 mesi senza limiti temporali e che sono disoccupati da almeno 45 giorni, 

  • i lavoratori che a seguito di infortunio sul lavoro presentano riduzioni di capacità lavorativa, 

  • le lavoratrici madri senza lavoro in seguito all’astensione obbligatoria della maternità e con almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno.

E’ attivo il sito www.bonusasapersi.it per maggiori chiarimenti sul voucher formativo e per inoltrare le domande di voucher.

Bergamo, 27 maggio 2009

Accordo per il sostegno al reddito dei lavoratori somministrati firmato da Ministero del Lavoro, NIdiL Cgil – Alai Cisl – Cpo Uil e Assolavoro
Il 13 maggio 2009 è stato firmato un accordo fra le parti sottoscrittici il Ccnl del 24-07-08 ed il Ministero del Lavoro per un sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione che non godono già di altri ammortizzatori sociali esistenti.
L’Accordo è stato reso possibile con il concorso economico della bilateralità, disciplinata dal Contratto, ed è la prima misura di sostegno per i lavoratori disoccupati dopo quella prevista dal Ccnl dei Somministrati (700 euro di sostegno Ebitemp, utilizzata sinora da migliaia di lavoratori).
L’accordo è rivolto ai lavoratori in somministrazione:

  • con almeno 78 giorni di lavoro con Agenzie per il lavoro a partire dal 1.1.08

  • disoccupati da almeno 45 giorni di calendario

  • privi dei requisiti di accesso per indennità di disoccupazione(DS ordinaria o DS a requisiti ridotti con i requisiti maturati nel 2008) e ammortizzatori in deroga

L’accordo prevede:

  • 1300 euro una tantum di sostegno al reddito

  • un voucher individuale di 700 euro da utilizzare esclusivamente per la partecipazione a corsi di formazione

Per maggiori informazioni rivolgiti presso NIDIL CGIL.

Bergamo, 25 maggio 2009

SOSTEGNI AL REDDITO PER I COLLABORATORI A PROGETTO CHE PERDONO IL POSTO DI LAVORO
Chi lavora con contratto di collaborazione a progetto rimane ancora lavoratore di serie B nel caso di perdita del posto di lavoro. Infatti nella cosiddetta “legge anti-crisi” il governo ha previsto poco o nulla per i collaboratori.
L’unica misura inserita è una sorta di sostegno Una Tantum pari al 20% del reddito dell’anno precedente (il 20% vale solo per il 2009 - dall'anno prossimo è pari al 10%) che viene erogata soltanto con una serie di requisiti (da soddisfare simultaneamente):

  • essere iscritti alle liste di disoccupazione del centro per l’impiego al momento della richiesta

  • aver avuto solo un unico committente (collaboratore monocommittente)

  • aver guadagnato un compenso nell’anno precedente la richiesta compreso tra 5.000 euro e 13.819 euro

  • avere tra i 3 e i 10 mesi di contributi versati nell’anno precedente la richiesta e almeno 3 mesi di contributi versati nell’anno in corso

A causa di tutti questi requisiti pochi sono i collaboratori che, perso il posto di lavoro, hanno diritto a tale misura di sostegno. Consigliamo ai pochi ex collaboratori a progetto oggi disoccupati che avessero i requisiti di venire alle sedi del patronato INCA CGIL per presentare le domande (o per verificare i requisiti di accesso alla prestazione). La domanda si presenta entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (entro il 30 giugno per i contratti scaduti prima del 30 maggio)
Unica nota positiva è che nell’accordo regionale firmato recentemente tra Regione Lombardia e parti sociali è stato inserito un impegno a costruire insieme possibili misure aggiuntive di sostegno per i collaboratori a progetto.
Ricordiamo comunque i collaboratori a progetto di far verificare al sindacato NIdiL CGIL i contratti. La maggior parte dei collaboratori a progetto sono infatti lavoratori dipendenti mascherati e spesso ci sono le condizioni per impugnare i contratti e far valere i propri diritti.

Bergamo, 23 maggio 2009

ACCORDO ANASFIM E CLACS-CISL SU PROMOTER E MERCHANDISER: DIRITTI CALPESTATI E SNATURAMENTO DEL RUOLO DEL SINDACATO”
ANASFIM, un’associazione nazionale delle Agenzie di Servizi e Field Marketing (per intendersi: quelle che mandano promoters e merchandiser nei supermercati) e CLACS-CISL hanno siglato un accordo sui temi della regolamentazione delle collaborazioni di natura autonoma nel settore delle agenzie di marketing operativo.
Tale accordo cerca di dare una parvenza di legittimità ai tanti contratti di collaborazione a progetto contestabili del settore e snatura il ruolo del sindacato.
Innanzitutto non ci risulta che CLACS-CISL sia legittimata ne tanto meno rappresentativa del settore, almeno per la provincia di Bergamo”. Come NIdiL CGIL e Filcams CGIL non riconosciamo alcun contenuto dell’accordo sottoscritto, ci impegneremo ad informare e tutelare i lavoratori del comparto e valuteremo legalmente se l’iniziativa costituisca ‘condotta anti-sindacale’.
Ci sembra quantomeno discutibile che per mansioni di merchandising, allestimento, promozioni, servizi hostess e steward nel campo fieristico possa prefigurarsi un genuino rapporto di lavoro parasubordinato. Non ci sembra, infatti, che lavoratori adibiti ad allestimento di scaffali di un banco di vendita o promozioni di prodotti abbiano i livelli di autonomia nei tempi, modi e organizzazione del lavoro propri di un lavoratore parasubordinato. A nostro parere si tratterebbe, invece, di lavoro subordinato. 
All’interno dell’accordo si definisce poi un compenso minimo di 6,20 euro orari. Al di là del fatto che una retribuzione oraria per i lavoratori parasubordinati è spesso in contraddizione con il concetto stesso di lavoro parasubordinato, tale compenso minimo è decisamente al di sotto di ogni parametro contrattuale
Ci preoccupa, poi, il fatto che venga istituito un contributo obbligatorio automatico per l’organizzazione sindacale firmataria dell’accordo con il criterio del silenzio assenso e ripetibile ogni anno. A tal proposito raccogliamo le rimostranze di una lavoratrice bergamasca che ha inviato a una delle aziende che applica il nuovo accordo e a CGIL, CISL, UIL Bergamo una lettera in cui si contesta tale meccanismo, che non rientra negli usi del sindacato confederale. 
L’accordo contiene altri punti “decisamente discutibili”: uno di questi è l’istituzione di un Ente bilaterale che possa certificare la genuinità di tali contratti para-subordinati (cioè a progetto). “La nostra organizzazione sindacale da sempre contesta la pratica della certificazione dei contratti di lavoro a causa soprattutto della mancanza di terzietà e indipendenza”. 
NIDIL-CGIL e FILCAMS-CGIL hanno già, per iscritto, avvisato l’ANASFIM dell’intenzione di agire legalmente.

Bergamo, giovedì 14 maggio 2009

Certificazioni della Commissione istituita presso l’università di Modeona: “UN CATTIVO ESEMPIO DI USO DEGLI STRUMENTI ‘ATIPICI’,  PROPRIO LÀ DOVE SONO NATI”
La vicenda di due lavoratori, Adjei Clement e Qouanini Johan Appiah, assunti con un contratto a progetto per consegnare giornali alle edicole è degna di essere raccontata. Come tantissimi altri contratti a progetto è facile chiedersi che tipo di autonomia della prestazione e quale tipo di progetto stanno dietro ad un’attività di trasporto e consegna di prodotti editoriali. Il problema ancor più grave è che a dare il via libera all’inquadramento a progetto dei due lavoratori, cioè a certificare la genuinità dei contratti, è stata la Commissione istituita presso la Fondazione Marco Biagi all’Università di Modena e Reggio Emilia. Dunque, il presunto cattivo uso degli strumenti “atipici” forniti dal legislatore è stato realizzato proprio là dove questi strumenti sono stati messi a punto.
I due lavoratori, entrambi immigrati, alla scadenza del loro contratto a progetto dopo 11 mesi di lavoro presso la Cooperativa Isonzo Multiservices di Azzano San Paolo (Bergamo), si sono rivolti all’Ufficio Vertenze CGIL provinciale per chiedere tutela.
La cooperativa non si è presentata alla convocazione presso la Direzione provinciale del lavoro (Dpl) per il tentativo di conciliazione. Ha, invece, risposto inviando il documento di certificazione rilasciatole dalla Commissione istituita presso la Fondazione Marco Biagi, presieduta dal professor Michele Tiraboschi, allievo di Marco Biagi.
“Ci sembra irragionevole che una Commissione di Certificazione composta da ben 9 membri, apparentemente tutti super qualificati,  possa certificare un’attività di trasporto e consegna di giornali quale contratto di lavoro autonomo con esistenza di un progetto di lavoro” commentano Mauro Rossi segretario generale provinciale di NIDIL-CGIL, Carmelo Ilardo dell’Ufficio vertenze CGIL e Cesare Beretta segretario generale provinciale FILT-CGIL, i tre soggetti sindacali che stanno lavorando alla vertenza già avviata. Dal sindacato di via Garibaldi a Bergamo è partita il 10 aprile una lettera in cui si spiegano i termini del caso e che è stata indirizzata alla Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi di Modena e ai Servizi Ispettivi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo.
“Davvero non capiamo quale progettualità esista in una simile attività, che coincide tra l’altro con l’attività ordinaria dell’azienda, e quale autonomia di orario e organizzazione del lavoro possa avere un lavoratore che, con il furgone dell’azienda, deve consegnare i giornali nelle edicole di una prestabilita zona della provincia di Bergamo” continuano i tre sindacalisti della CGIL. “Riteniamo grave tale provvedimento di certificazione che va addirittura al di là della pur contestata Legge 30/2003. Ci sembra veramente curioso che rinomati professori che hanno difeso dal primo giorno i contenuti di quella legge (sostenendo che l’introduzione dei contratti a progetto avrebbe contribuito a smascherare le false Co.Co.Co.) certifichino come veri contratti a progetto che, invece, sono stipulati per il trasporto di giornali”.
A dimostrazione degli enormi dubbi legati all’utilizzo del contratto a progetto per attività quali quelle esercitate dai due lavoratori della Isonzo Multiservices si ricorda anche la vicenda dell’accordo sindacale regionale firmato da Legacoop e dalla sola Clacs-CISL: si tratta di un accordo del 2007 che regolamentava l’utilizzo dei contratti a progetto nel settore dell’autotrasporto e per il quale Legacoop ha ritirato la firma nel gennaio del 2008, anche a seguito delle numerose segnalazioni sindacali della CGIL.

Bergamo, martedì 14 aprile 2009

La pesante crisi economica si sta riversando soprattutto sui lavoratori precari, che non si vedono rinnovare i contratti alla scadenza
Manca ancora un adeguato sistema di ammortizzatori sociali per i precari e il governo è ancora colpevolmente assente in un rapido intervento  in materia.
Intanto vogliamo informare i lavoratori somministrati (interinali) dei diritti già oggi esistenti: il volantino di NIdiL CGIL Bergamo

Bergamo, 6 febbraio 2009

lavoratori somministrati: attenti ai vostri diritti!
Ci sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni lavoratori in merito a tentativi di elusione del contratto nazionale dei lavoratori somministrati, messi in campo da alcune filiali di agenzie per il lavoro (per esempio: invito a firmare lettere di dimissioni, richieste di ferie da parte del lavoratore o richieste di variazioni dell’orario di lavoro).
Ricordiamo ai lavoratori somministrati coinvolti nelle crisi aziendali che fino alla scadenza del contratto è prevista una tutela contrattuale che prevede la salvaguardia dello stipendio (l’agenzia è tenuta a ricollocare il lavoratore nello stesso ambito professionale o a fargli fare corsi di formazione - in ogni caso è prevista la salvaguardia della retribuzione).
Invitiamo i lavoratori somministrati a non firmare mai dimissioni, richieste di ferie o variazioni di orario se richieste dalle agenzie, senza volontà del lavoratore. Invitiamo inoltre i lavoratori a segnalarci (anche tramite i delegati CGIL in fabbrica) simili comportamenti da parte delle agenzie e a venire al sindacato per le opportune tutele da mettere in campo.

Bergamo, 15 dicembre 2008

La pesante crisi economica si sta riversando soprattutto sui lavoratori precari, che non si vedono rinnovare i contratti alla scadenza
NIdiL CGIL ha messo come tema centrale della settimana contro la precarietà 2008 (17-22 novembre) l’assenza di un adeguato sistema di ammortizzatori sociali per i precari e la necessità di un rapido intervento del governo in materia (purtroppo ancora colpevolmente assente).
Intanto vogliamo informare i lavoratori somministrati (interinali) dei diritti già oggi esistenti: il volantino di NIdiL CGIL Bergamo

Bergamo, 15 dicembre 2008

Alcune agenzie per il lavoro hanno firmato un contratto nazionale alternativo con la Confsal: a rischio molti diritti e tutele contrattuali
La nuova associazione datoriale alleanza lavoro (che raggruppa alcune agenzie per il lavoro uscite la scorsa estate da Assolavoro) ha firmato recentemente un nuovo contratto nazionale con il “sindacato” Confsal (senza CGIL, CISL, UIL).
in provincia di Bergamo tra le agenzie aderenti ad alleanza lavoro ci sono filiali di Temporary, Lavorint, Tempor, Yous, Eurolavoro2000 e Dimensione del lavoro.
Il contratto alternativo Confsal – alleanza lavoro non contiene i limiti di 36/42 mesi oltre i quali i lavoratori possono rivendicare l’assunzione a tempo indeterminato dall’agenzia e soprattutto rischia di far perdere tutte le prestazioni sociali fornite da Ebitemp, l’ente bilaterale contrattuale costituito tra Assolavoro, NIDIL-CGIL, ALAI-CISL e CPO-UIL (ricordiamo che le tutele di Ebitemp sono ampie: assicurazione infortuni, prestiti personali, sostegno al reddito, tutela sanitaria, sostegno per spese asilo nido, tutela maternità).
I lavoratori somministrati dipendenti di tali agenzie rischiano pertanto un peggioramento della loro situazione.
Stiamo verificando la possibilità di azioni di contrasto (anche legali) all’utilizzo del Ccnl Confsal-Alleanza Lavoro.

Bergamo, 15 dicembre 2008

Incidente mortale in Tenaris Dalmine: muore di lavoro un giovane lavoratore somministrato di 20 anni
NIDIL-CGIL, ALAI-CISL e CPO-UIL di Bergamo aderiscono allo sciopero di 8 ore indetto oggi dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie di Tenaris Dalmine, dopo l’infortunio mortale, questa notte, che è costato la vita ad un lavoratore ventenne nell’area FAS-Expander, all’interno degli stabilimenti della Tenaris.
Il lavoratore, residente a Spirano, era stato inserito in azienda da circa 12 mesi e da poco tempo il suo contratto di lavoro era stato prorogato per altri 6 mesi, sempre come lavoratore interinale.
Negli stabilimenti Tenaris si trovano due filiali interne di altrettante agenzie di somministrazione (ex interinali), attraverso cui sono impiegati fino a 200 lavoratori (nei picchi massimi) con contratto di somministrazione a tempo determinato (cioè, dipendenti delle agenzie mandati in missione nei vari reparti della Tenaris).
“In tutta la nostra provincia, chi lavora tramite agenzia corre spesso il rischio di essere mandato in produzione, magari in posti e con mansioni di volta in volta diversi, senza formazione o con una preparazione generica e superficiale. Certo, il caso Tenaris, dove la formazione si fa e molto si investe in questo ambito, dimostra quanto si debba alzare la guardia, anche  là dove è già alta ” hanno commentato i tre segretari provinciali dei sindacati degli atipici  Mauro Rossi di NIDIL-CGIL, Giovanni Magni di ALAI-CISL e Amerigo Cortinovis di CPO-UIL. “Qualche passo nella direzione giusta, però, lo stiamo facendo: ad esempio siamo riusciti a far inserire nell’ultimo rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori somministrati, in vigore dallo scorso luglio, l’obbligatorietà di seguire 4 ore di formazione sulla sicurezza a carico dell’agenzia a cui si aggiungono altre 2 ore dedicate all’informazione sui rischi specifici, formazione in questo caso a carico dell’azienda utilizzatrice”.

Bergamo, 9 dicembre 2009

Il 30 settembre 2008 si è chiuso il periodo per le stabilizzazioni dei contratti a progetto nel settore privato: l’attività di NIdiL Bergamo
Il 30 settembre 2008 si è chiuso il periodo previsto dalle normative introdotte dal Governo Prodi con la legge Finanziaria 2007 e col “Decreto Mille Proroghe” del febbraio 2008 per le procedure di stabilizzazione dei lavoratori con contratti a progetto “falsi” o comunque contestabili nel settore privato.
Dal marzo scorso i termini per mettersi in regola erano, infatti, stati riaperti fino al 30 settembre per favorire le stabilizzazioni dei collaboratori secondo il provvedimento che, per ora, l’attuale Governo non sembra avere intenzione di prorogare.
A Bergamo NIdiL CGIL aveva avviato in questo periodo alcune trattative, sia collettive che individuali. Per quanto riguarda le trattative collettive si è raggiunto un accordo nell’azienda Centro Posatori Orobici Srl di Curno. L’accordo, firmato il 26 settembre tra azienda, NIdiL CGIL e Fillea CGIL, prevede l’assunzione degli 11 collaboratori a progetto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo il contratto nazionale edili-industria a partire dal 1° ottobre. Questi lavoratori erano impiegati a progetto da periodi che andavano dai 14 ai 18 mesi e svolgevano attività edile. Secondo l’accordo, non si richiede che questi lavoratori trasformati a tempo indeterminato svolgano il periodo di prova previsto dal contratto nazionale. L’azienda, poi, pagherà a rate ai lavoratori una quota a copertura del periodo pregresso dell’ammontare di 5280 euro lordi per chi ha un’anzianità di collaborazione di 18 mesi e di 4020 euro lordi per chi ha un’anzianità di 14 mesi. Inoltre, i lavoratori si vedranno corrispondere, presso la gestione separata INPS, un contributo straordinario a titolo di trattamento previdenziale sulla base di quanto previsto dalla legge sulle stabilizzazioni.

Non si è raggiunto alcun accordo invece
con la Cooperativa Sociale Ramage di Bergamo (che ha in organico una decina di operatori socio-assistenziali con contratto a progetto) e con la  Cooperativa Aura di Pavia (che lavora all’interno della Cotifa di Lallio), la quale ha nel suddetto appalto una quarantina di collaboratori a progetto per l’attività di trasporto farmaci nelle farmacie della Provincia. Nella prima cooperativa si è discusso senza però arrivare ad un accordo. Ancora peggio è andata nella seconda, dove la cooperativa non ha acconsentito nemmeno a sedersi al tavolo della trattativa.

Oltre all’accordo collettivo raggiunto presso l’azienda Centro Posatori Orobici NIDIL ha sottoscritto inoltre tre accordi individuali (uno in un’azienda metalmeccanica e due in un’azienda dell’indotto dell’aeroporto di Orio).

Bergamo, 30 settembre 2008

FIRMATO IL RINNOVO DEL CCNL LAVORATORI SOMMINISTRATI
E’ stata firmata nella notte del 16 maggio l’ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. Lavoratori in somministrazione, contratto che regolamenta la parte normativa dei lavoratori somministrati.
L’ipotesi di accordo cambierà radicalmente l’attuale disciplina del lavoro somministrato e avrà una serie di importanti miglioramenti normativi.
Tra i più significativi, sul fronte del rapporto di lavoro tra lavoratore e agenzia, ci saranno il cambiamento delle norme sulla prorogabilità del contratto, la valorizzazione del contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e agenzia (da non confondere con l’abolito staff leasing e cioè il contratto a tempo indeterminato tra azienda e agenzia), l’introduzione di percorsi di stabilizzazione con l’agenzia mediante tetti temporali oltre i quali scatta l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia, la definizione di una regola universale per la corresponsione di premi di produzione e dei premi di risultato previsti dalla contrattazione aziendale, la revisione del periodo di prova, l’introduzione del periodo di preavviso per le dimissioni del lavoratore, meccanismi di disincentivo ai contratti troppo brevi, l’introduzione di corsi obbligatori sulla sicurezza all’avvio della missione con particolare riferimento ai rischi specifici.
Sul fronte della bilateralità
ci sarà un miglioramento e rafforzamento della formazione prevista dal fondo bilaterale Formatemp, il miglioramento di tutte le attuali prestazioni sociali erogate dall’ente bilaterale Ebitemp (indennità infortuni, accesso al credito per piccoli prestiti personali, tutela sanitaria integrativa) e l’introduzione di nuove e importanti tutele (allargamento dell’accesso al credito a prestiti di carattere sociale, indennità di maternità per i lavoratori che non hanno i requisiti della maternità Inps, l’introduzione di un sussidio di sostegno al reddito integrativo alle indennità di disoccupazione Inps, il miglioramento delle indennità di disponibilità per i lavoratori a tempo indeterminato con un contributo della bilateralità, prime norme in vista della futura attivazione del fondo di previdenza integrativa).
Il prossimo 27 maggio l’ipotesi di accordo passerà al vaglio dei direttivi unitari nazionali di NIDIL, ALAI e CPO. Successivamente si apriranno la campagne di informazione territoriali.

Bergamo, 18 maggio 2008

DECRETO MILLEPROROGHE E CIRCOLARE MINISTERIALE SU CALL CENTER OUT BOUND: ALTRE NOVITÀ DAL MINISTERO PER FAVORIRE L’EMERSIONE DEI FALSI COLLABORATORI A PROGETTO
Per riconoscere e distinguere i contratti a progetto “genuini” dalle illecite coperture di rapporti di lavoro dipendenti, il Ministero del Lavoro alla fine di gennaio aveva emanato una circolare che costituiva uno degli interventi attuativi degli impegni contenuti nel Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007 in materia di contrasto all’elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato. 
Fermo restando le disposizioni previste in quella circolare, nelle ultime settimane sono state introdotte ulteriori misure aggiuntive per favorire l’emersione dei falsi collaboratori a progetto. Si tratta di disposizioni contenute nel cosiddetto “decreto milleproroghe” convertito in legge il 28 febbraio scorso e nella circolare emanata dal Ministero del Lavoro il 31 marzo. 
Con il “decreto milleproroghe” è stata riaperta fino al 30 settembre prossimo la scadenza per favorire le stabilizzazioni dei collaboratori a progetto “falsi” o “a rischio”. Si può, tramite accordi sindacali aziendali, trasformare i contratti di collaborazione a progetto in lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno 24 mesi (questi ultimi se in presenza di comprovate ragioni tecniche-organizzative-sostitutive). L’accordo deve prevedere le transazioni per sanare economicamente eventuali differenze retributive sul periodo pregresso. La legge stabilisce, poi, che l’azienda versi un contributo straordinario alla gestione separata INPS ai fini pensionistici del lavoratore.

Nella circolare del 31 marzo, poi, il Ministero ha meglio specificato i casi in cui le attività di call center out bound (cioè quando l’attività lavorativa dell’operatore consiste non nella ricezione di telefonate, ma della realizzazione di chiamate in uscita) non possano essere svolte con un contratto di collaborazione a progetto”. Le collaborazioni a progetto utilizzate da call center out bound sono fittizie se, oltre al mancato rispetto delle linee guida della circolare di gennaio, si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

  • il progetto o programma non individua una specifica campagna promozionale a cui l’operatore dovrebbe essere, invece, assegnato; 

  • il lavoro riguarda anche parzialmente attività in bound (cioè servizio di ricezione delle telefonate);

  • la prestazione lavorativa è vincolata a programmi informatici che non consentono l’auto-determinaizone dei ritmi di lavoro;

  • se l’attività non viene svolta in una fascia oraria con possibilità del collaboratore di gestirsi la quantità e la collocazione temporale del lavoro.

Bergamo, martedì 8 aprile 2008

Le novità del CCNL metalmeccanici per i lavoratori somministrati del settore metalmeccanico industria
Con il recente rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria si sono fatti passi importanti sul fronte della lotta alla precarietà del lavoro. Di seguito le principali novità introdotte di interesse per i lavoratori somministrati (ex interinali):

  • Anche ai lavoratori somministrati in forza tra il 20 gennaio 2008 e il 29 febbraio 2008 sarà riconosciuta con la prima retribuzione utile corrisposta nel mese di marzo la Una Tantum di 267 euro (a copertura del periodo 1 luglio 2007 – 31 dicembre 2007). La Una Tantum, come per il resto dei lavoratori, sarà riproporzionata in quote mensili, sulla base dei mesi di lavoro (anche se con diversi contratti di somministrazione). La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata mese intero.

  • E' stato introdotto un tetto alla reiterazione dei mix di contratti di lavoro somministrato e tempo determinato nella stessa azienda, problema diffusissimo nelle aziende metalmeccaniche. Infatti un lavoratore che presta la sua attività lavorativa nella medesima azienda (stesse mansioni) con contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato non può superare il tetto di 44 mesi (anche non continuativi). Oltre tale tetto (comprensivo anche della ulteriore proroga prevista dalla nuova legge sul welfare per i contratti a tempo determinato reiterati oltre i 36 mesi) scatta l'assunzione a tempo indeterminato.
    Nota: ricordiamo che in ogni caso il lavoro in somministrazione deve avere un “motivo tecnico-organizzativo-produttivo specifico” per poter essere utilizzato (essendo un contratto a termine). Se tale motivo è palesemente contraddittorio (esempio: un lavoratore somministrato assunto per picco produttivo per 11 mesi l'anno per 3 anni) in caso di non rinnovo del contratto ad un lavoratore, anche se il tetto dei 44 mesi non è stato superato, si possono valutare con il nostro ufficio vertenze, azioni legali nei confronti delle aziende utilizzatrici in caso di non conferma del lavoratore alla scadenza.

  • Al lavoratore somministrato successivamente confermato dall'azienda utilizzatrice a tempo indeterminato non sarà apposto, in sede di assunzione, il periodo di prova.

Bergamo, 8 febbraio 2008

EMANATA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO CON LE INDICAZIONI PER INTERPRETARE LA GENUINITA’ DEI CONTRATTI A PROGETTO
Con la circolare n. 4 del 29 gennaio 2008 la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato le indicazioni operative ai servizi ispettivi per interpretare la genuinità dei contratti di collaborazione a progetto.
La circolare era molto attesa ed è uno degli interventi attuativi degli impegni contenuti del Protocollo su welfare del 23 luglio 2007 in materia di contrasto all’elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato.
Oltre che sottolineare le caratteristiche dei contratti a progetto già previste dalla legge (ad esempio la forma scritta del contratto e l’obbligatorietà del progetto allegato) la circolare contiene indicazioni importanti che vanno a contrastare il problema delle false collaborazioni (i contratti a progetto che mascherano rapporti di lavoro subordinato classico e cioè la maggioranza delle collaborazioni a progetto esistenti). Tra le indicazioni più significative ci sono:

  • il progetto non può coincidere con l’attività principale o accessoria dell’azienda, non può descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva e non può consistere nella semplice elencazione delle mansioni affidate al collaboratore;

  • le prestazioni non devono essere elementari, ripetitive e predeterminate in quanto incompatibili con l’attività progettuale;

  • le modalità esecutive di svolgimento della prestazione devono avere ampia autonomia di scelta da parte del collaboratore;

  • non può essere attuato potere disciplinare, anche in forma sanzionatoria, da parte del committente;

  • il compenso del collaboratore non può essere esclusivamente legato al tempo della prestazione ma deve essere riferibile anche al risultato enunciato nel progetto;

  • occorre valutare attentamente le proroghe e i rinnovi dei contratti a progetto: il rinnovo di un contratto con progetto identico è indizio particolarmente incisivo di non genuinità del contratto;

  • tra gli elementi presi a valutazione dagli ispettori per il disconoscimento dei contratti a progetto occorrerà prestare particolare attenzione alla “mono-committentenza”, di per sé compatibile con la forma di contratto a progetto ma, se presente, occorrerà valutare più attentamente tutti gli altri indici di subordinazione: è tra i collaboratori monocommittenti infatti che si annida maggiormente il problema delle false collaborazioni).

La circolare, infine, inserisce un primo elenco non esaustivo di attività che non possono essere svolte con modalità di collaborazione a progetto: addetti alla distribuzione di bollette e giornali, autisti e autotrasportatori, babysitter e badanti, baristi e camerieri, addetti delle agenzie ippiche, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, parrucchieri ed estetisti, facchini, letturisti di contatori, manutentori, istruttori di autoscuola, muratori e qualifiche operaie dell’edilizia, piloti e assistenti di volo, addetti alle attività di segreteria e terminalisti, prestatori di manodopera nel settore agricolo.

bergamo, 4 febbraio 2008

Lavoro somministrato e indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (con le novita’ della nuova legge sul welfare)
Entro il 31 marzo 2008 anche i lavoratori somministrati (ex interinali) possono chiedere l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti
DOVE? I lavoratori possono compilare la domanda presso il patronato INCA, che darà assistenza nella compilazione.
PERCH
è è IMPORTANTE FARE DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ALL’INPS?
Perché si riceve un’indennità di disoccupazione pari al 35% della retribuzione media percepita nel 2007 (per i primi 120 giorni) e pari al 40% della retribuzione (dal 121° al 180° giorno). L'indennità viene erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 2007 (fino ad un massimo di 180 giornate). Ad esempio: se nel 2007 ho lavorato per 100 giornate, l'INPS eroga l'indennità di disoccupazione per massimo 100 giorni. Oltre all’indennità saranno riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini pensionistici anche per i giorni non lavorati nel 2007, contributi calcolati sulla retribuzione presa a riferimento per il calcolo del sussidio.
CHI NE HA DIRITTO?
Coloro che possono far valere almeno 78 giornate di attività lavorativa subordinata prestate nel 2007, per le quale siano stati versati i contributi (valgono anche i giorni di malattia, infortunio, ferie e maternità). Il criterio di rilevazione di tali giornate è quello di calendario, inclusi sabati e domeniche. Occorre inoltre aver versato all’INPS almeno un contributo settimanale come lavoratore subordinato prima del biennio precedente la domanda. Quindi, entro il 31/03/2008 si fa domanda per i periodi non lavorati nel 2007, bisogna avere almeno 78 giornate di attività lavorativa subordinata nel 2007 e almeno un contributo settimanale sempre come dipendente prima del 01/01/2006.
Attenzione: per valutare i requisiti non vale il lavoro prestato con contratti di collaborazione. I collaboratori a progetto e co.co.co. che comunque hanno avuto almeno 78 giornate di attività lavorativa da dipendente possono coprire i periodi di disoccupazione non coincidenti con l’attività di lavoro parasubordinato.

Bergamo, 28 gennaio 2008

atipici e tutela della maternità: finalmente il decreto attutativo della legge finanziaria 2007
A più di dieci mesi dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre il decreto attuativo sulla maternità a rischio delle lavoratrici parasubordinate (cioè collaboratrici a progetto, co.co.co., collaboratrici occasionali che guadagnano oltre 5000 euro annui e associate in partecipazione) e delle partite Iva individuali.
“Il decreto interviene sulla tutela complessiva della maternità delle lavoratrici parasubordinate, in particolare prevedendo che la lavoratrice non lavori obbligatoriamente per i 5 mesi di maternità obbligatoria e nei casi di maternità a rischio e prevedendo l’erogazione dell’indennità di maternità e il riconoscimento del diritto alla contribuzione figurativa” ha spiegato questa mattina Mauro Rossi, segretario generale NIDIL-CGIL di Bergamo. “Tuttavia, il decreto lascia irrisolti problemi di adeguamento della normativa, in particolare rispetto alla sospensione e alla relativa proroga del rapporto di lavoro per le lavoratrici a progetto, proroga che secondo noi dovrebbe intervenire per l’intero periodo tutelato (attualmente, invece, è limitata a 180 giorni). Va inoltre sottolineata criticamente la scelta del Governo di aumentare ulteriormente i contributi di un ulteriore 0,22% da versare dalla lavoratrice e da parte dell’azienda alla gestione separata E’ una strana scelta unilaterale e non concertata (l’aumento dello 0,22% non era infatti prevista dalla Legge Finanziaria 2007) e soprattutto non necessaria (il fondo prestazioni sociali della gestione separata, finanziato con il 0,5% del totale contributi e che ora passerà allo 0,72%, è già ampiamente in attivo)”.
Di seguito, in sintesi, le principali novità del decreto:

  1. estensione dell’applicazione del divieto di impiegare le donne nel periodo compreso tra i 2 mesi prima della data presunta del parto e i 3 mesi successivi alla data del parto anche ai committenti di lavoratrici a progetto e altre categorie assimilate iscritte alla gestione separata;

  2. allargamento alle collaboratrici del divieto di prestare attività lavorativa anche prima dei 2 mesi dal parto nei casi previsti dall’art. 17 del D. Lgs. 151/2001 (mansioni a rischio, complicanze durante la gravidanza, condizioni di lavoro pregiudizievoli). Per associati in partecipazione e partite Iva individuali il divieto di lavoro per maternità a rischio si applica soltanto per complicanze durante al gravidanza;

  3. allargamento del pagamento dell’indennità di maternità (80% del compenso percepito) a tutto il periodo di astensione per maternità (quindi non solo per il periodo di maternità obbligatoria ma anche per maternità anticipata). Rimangono invariati i requisiti per il pagamento dell’indennità: avere almeno 3 mesi di contribuzione alla gestione separata nell’anno precedente il periodo indennizzabile, non essere titolari di pensione, non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

  4. accredito dei contributi figurativi ai fini della pensione per tutti i periodi di astensione dal lavoro indennizzati;

  5. aumento della contribuzione pari allo 0,22% per tutti gli iscritti alla gestione separata (ad eccezione dei lavoratori iscritti anche ad altre casse previdenziali e ai titolari di pensione). Pertanto l’aliquota totale passerà dal 23,5% al 23,72% (di cui lo 0,72% per la copertura delle prestazioni sociali). 1/3 dei contributi rimane a carico dei lavoratori mentre 2/3 è a carico dei committenti. 

Bergamo, lunedì 29 ottobre 2007

PROTOCOLLO SUL WELFARE
Cosa cambia per i lavoratori somministrati (ex interinali) e per i lavoratori parasubordinati (collaborazioni a progetto, co.co.co., associati in  partecipazione).
Il volantino di Nidil CGIL Bergamo

Bergamo, martedì 25 settembre 2007

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI PC PER I COLLABORATORI
Lo scorso 18 giugno è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale applicativo di una norma prevista dalla scorsa legge Finanziaria in merito all’acquisto di pc da parte di giovani collaboratori a progetto e co.co.co.
E’ previsto un contributo di 200 euro a persona per l’acquisto di un personal computer presso i rivenditori convenzionati. Per quanto concerne i destinatari del contributo è stato tolto il limite dell’età (dalla prima versione del decreto potevano accedere solo giovani cittadini italiani fino a 25 anni di età.
Il Dipartimento del Tesoro provvederà a mettere on-line una pagina web collegata al portale www.tesoro.it, che riporterà i rivenditori autorizzati a praticare lo sconto di 200 euro.
Nel mese di settembre si terranno nuovi incontri con il Ministero per monitorare l’andamento delle domande e valutare le opportune iniziative da intraprendere per diffondere la prestazione.
“La misura prevista, anche se positiva, non contribuisce a risolvere i tanti problemi dei collaboratori a progetto” commenta Mauro Rossi, segretario generale provinciale di NIDIL-CGIL di Bergamo. “Probabilmente sarebbe stato più fruttuoso utilizzare lo stanziamento per altre misure, per esempio concentrando i fondi sull’indennità di malattia per i parasubordinati (introdotta dalla scorsa Finanziaria per malattie di durata oltre i 4 giorni ma con un ammontare dell’indennità giornaliera decisamente bassa: 9,55 euro – 14,33 euro – 19,11 euro, a seconda della contribuzione versata). Inoltre, siamo ancora in attesa del decreto ministeriale applicativo di un’altra norma introdotta dall’ultima legge Finanziaria, decisamente più urgente ma purtroppo ancora inesigibile: la tutela della maternità a rischio per le lavoratrici parasubordinate”.

Bergamo, martedì 3 luglio 2007 (aggiornato il 25/10/07)

SINTESI DELLA PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CCNL LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE
E’ stata delineata la proposta di piattaforma unitaria per il rinnovo del CCNL dei Lavoratori Somministrati, scaduto dal settembre 2006.
Le linee guida
  della piattaforma sono:

  • ampliamento diritti

  • uso delle missioni teso a valorizzarne la professionalità

  • rafforzamento relazioni sindacali

Ecco le principali proposte

Inquadramento
Si chiede che il lavoratore sia inquadrato sulla base di quanto previsto dal CCNL dell’impresa utilizzatrice, con l’esclusione dei livelli considerati di primo accesso e aventi carattere transitorio
Trattamento economico

All’atto dell’assunzione nell’indicazione del trattamento economico deve essere compreso anche esplicito riferimento agli eventuali premi di produzione o risultato, nonché deve essere consegnata copia dell’accordo aziendale di riferimento
Ferie

Si chiede di rendere fruibili le ferie maturate negli stessi periodi di fruizione dei dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Si chiede inoltre che i periodi, anche nel caso di missioni reiterate, siano cumulabili ai fini del computo dei sei mesi stabilito per la fruizione delle stesse
Proroghe

Massimo 2 proroghe per durata complessiva di 24 mesi.
Preavviso
A fronte di dimissioni del lavoratore: dopo il primo mese di missione, un giorno di preavviso ogni 30 giorni e per un massimo di 5
Maternità

Per le lavoratrici in gravidanza, la cui missione cessi nell’arco dei primi 5 mesi si chiede una tantum di 1000 euro
Salute e sicurezza

Esigere maggiore responsabilizzazione delle Agenzie per il Lavoro
Previdenza integrativa
Come da intesa 21 Febbraio 2007 costituzione fondo di settore alimentato da Agenzie e Enti Bilaterali
Quota collettiva su Ebitemp a carico Agenzie per il Lavoro dello 0.30% per ogni missione
Quota individuale fino a massimo 1%
Sostegno al reddito

Introdurre un assegno di sostegno al reddito per chi ha almeno 6 mesi di lavoro nel settore e una disoccupazione superiore a 45 giorni
Ente Bilaterale

Si propone di rivedere le prestazioni, aumentandole, riguardanti : accesso al credito, assicurazione infortuni, tutela sanitaria

Comunicato Stampa NIDIL CGIL e INCA CGIL
Malattia a ricorso domiciliare per i lavoratori parasubordinati
L’INPS ha emesso l’attesa circolare per normare l’erogazione dell’indennità giornaliera di malattia per i collaboratori a progetto, importante novità introdotta dall’ultima Legge Finanziaria.
L’indennità di malattia a ricorso domiciliare per i collaboratori a progetto e per le altre categorie assimilate iscritte alla gestione separata INPS (escluse le partite Iva individuali) viene erogata per le malattie di durata superiore ai quattro giorni, entro un numero massimo di giornate pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giornate nel corso dell’anno solare.
Per usufruire della prestazione occorre non essere titolari di pensione e occorre non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Per la prestazione vengono presi come riferimento i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità giornaliera di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (che già esisteva), nella misura del 50% dell’indennità corrisposta a questi ultimi. Quindi, l’indennità per il 2007 sarà pari a 9,55 euro giornaliere se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano da 3 a 4 mensilità di contribuzione, 14,33 euro giornaliere se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano da 5 a 8 mensilità di contribuzione e 19,11 euro se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Il certificato di malattia del medico curante va inviato entro 2 giorni all’INPS e al committente; inoltre, il collaboratore deve presentare domanda all’INPS (modulo predisposto scaricabile anche dal sito internet dell’INPS), corredato da copia del/i contratto/i di lavoro.
Le fasce di reperibilità al domicilio del lavoratore (10-12 e 17-19) valgono anche per i collaboratori. INPS in queste fasce può inviare visita di controllo per verificare la presenza al domicilio dell’interessato e la presenza dello stato di malattia. In caso di assenza dal domicilio si incorre in sanzioni che prevedono la perdita di alcuni o di tutti i giorni di malattia.
Per altre informazioni puoi rivolgerti al patronato INCA CGIL o a NIDIL CGIL.

Bergamo, 19 aprile 2007

Lavoro somministrato e indennità di disoccupazione a requisiti ridotti
Entro il 31 marzo 2007 anche i lavoratori temporanei (in somministrazione o interinali) possono chiedere l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti
DOVE? I lavoratori possono compilare la domanda presso il patronato INCA, che provvederà ad inoltrarla all’INPS.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE FARE DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE ALL’INPS? Perché si riceve un’indennità di disoccupazione pari al 30% della retribuzione media percepita nel 2006 che viene erogata per i giorni non lavorati nell’anno 2006 e indennizza un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 2006 (fino ad un massimo di 156 giornate). Oltre all’indennità saranno riconosciuti i contributi figurativi utili ai fini pensionistici anche per i giorni non lavorati nel 2006.
CHI NE HA DIRITTO?
Coloro che possono far valere almeno 78 giornate di attività lavorativa subordinata prestate nel 2006, per le quale siano stati versati i contributi (valgono anche i giorni di malattia, infortunio, ferie e maternità). Il criterio di rilevazione di tali giornate è quello di calendario, inclusi sabati e domeniche. Occorre inoltre aver versato all’INPS almeno un contributo settimanale come lavoratore subordinato prima del biennio precedente la domanda. Quindi, entro il 31/03/2007 si fa domanda per i periodi non lavorati nel 2006 e bisogna avere almeno 78 giornate di attività lavorativa subordinata nel 2006 e almeno un contributo settimanale sempre come dipendente prima del 01/01/2005.
Attenzione: per valutare i requisiti non vale il lavoro prestato con contratti di apprendistato e con contratti di collaborazione. I collaboratori a progetto e co.co.co. che comunque hanno avuto almeno 78 giornate di attività lavorativa da dipendente possono coprire i periodi di disoccupazione non coincidenti con l’attività di lavoro parasubordinato.

Lavoro in somministrazione a tempo determinato e riforma del TFR
Anche i lavoratori somministrati (ex interinali), entro 6 mesi dalla data di assunzione o entro il 30 giugno 2007 (se in forza al 1 gennaio 2007), devono scegliere la destinazione del loro TFR (trattamento di fine rapporto) maturando. Si parla di TFR maturando e pertanto è escluso, per coloro che sono in forza al 1 gennaio 2007, il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006.
Sono esclusi dalla riforma del TFR i contratti con durata inferiore ai 3 mesi (per stabilire la durata del contratto si tiene conto sia del periodo iniziale sia delle eventuali proroghe).
Per i contratti con durata superiore ai 3 mesi, il lavoratore può scegliere di conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare scelta (fondi pensione negoziali o fondi pensione aperti) oppure mantenere il TFR maturando presso l’agenzia per il lavoro, con liquidazione dello stesso alla scadenza del contratto di somministrazione.
E’ importante sapere che la scelta deve essere espressa attraverso dichiarazione scritta (utilizzando gli appositi moduli predisposti dal ministero del Lavoro). In caso di mancata dichiarazione, vale il principio del silenzio assenso e l’agenzia, vista l’assenza di un fondo pensione di categoria, trasferirà il TFR futuro al fondo pensione residuale istituito presso l’INPS (FONDINPS).
Come anticipato nel paragrafo precedente i lavoratori somministrati non hanno ancora un fondo pensione negoziale di categoria ed è ancora in corso il confronto per l’istituzione di un fondo intercategoriale presso EBITEMP (Ente Bilaterale Lavoratori Temporanei).
Nel frattempo consigliamo tutti i lavoratori somministrati di optare affinché il TFR venga liquidato al termine di ogni rapporto lavorativo.
Tale opzione non inficia il lavoratore somministrato di optare successivamente per la destinazione del TFR ad un fondo.

Bergamo, 25 gennaio 2007

I collaboratori non perderanno i contributi già versati, una vittoria di NIdil CGIL
Una nota di Nidil-CGIL a proposito di una importante novità per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, cioè per collaboratori a progetto, collaboratori co.co.co. e liberi professionisti con iscrizione all'INPS
“Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del cosiddetto decreto Bersani è diventata operativa la proroga del termine di prescrizione per la contribuzione riferita all'anno 1996  per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS. Tutti coloro ai quali nel corso del 1996 non sono stati accreditati i contributi previdenziali di legge, avranno tempo fino al 31 dicembre 2007 per sporgere denuncia e recuperare il dovuto.
NidiL-CGIL nazionale aveva sollecitato questo intervento legislativo
dopo l'emissione degli estratti contributivi INPS, che riportavano gravi anomalie in particolare per l'anno 1996.  In virtù di tempi insufficienti per interrompere il termine prescrizionale - la legge n.335/95 prevedeva un massimo di dieci anni entro il quale denunciare all'INPS il mancato pagamento dei contributi - molti collaboratori rischiavano di perdere i versamenti ai fini pensionistici. Il provvedimento del Governo concede quindi un anno in più per la verifica e la denuncia dei contributi mancanti.
Anche NidiL-CGIL di Bergamo
, come quella nazionale, esprime soddisfazione per questa misura e auspica che il Governo intraprenda ulteriori e adeguati provvedimenti tesi a contrastare il fenomeno della precarietà nel lavoro. In particolare chiede di introdurre lo stesso automatismo previsto oggi per i dipendenti che, in caso di mancati versamenti da parte del datore di lavoro, garantisce al lavoratore di usufruire ugualmente dei diritti previdenziali. Inoltre NIdiL sostiene l’estensione delle prestazioni sociali per i lavoratori atipici. Se non fossero intraprese altre e organiche misure, infatti, ancora una volta si offrirebbero a questi lavoratori diritti ben inferiori di quelli dei lavoratori dipendenti”.

Bergamo, 4 settembre 2006

Estratto contributivo INPS per lavoratori parasubordinati
L’INPS sta provvedendo in queste settimane ad inviare gli estratti contributivi dei lavoratori iscritti alla gestione separata.
L’estratto contributivo è un documento fondamentale per ricostruire la propria situazione contributiva. Molti lavoratori parasubordinati (o che hanno avuto nell’ultimo decennio almeno un periodo come lavoratore parasubordinato) troppo spesso non sanno quanti contributi hanno e non sempre hanno la certezza che i committenti abbiano effettivamente versato i contributi.
L’estratto conto INPS ha una duplice funzione: da un lato indica ai lavoratori la consistenza dei contributi versati; dall’altro consente di smascherare i committenti evasori che hanno fatto finta di pagare i contributi.
Per far visionare l’estratto contributivo e per assistenza e informazioni riguardo alla gestione separata puoi rivolgerti alle sedi del patronato INCA CGIL. Per informazioni e problematiche inerenti i lavoratori para- subordinati (co.co.co., collaborazioni a progetto, associati in partecipazione, partite IVA individuali) puoi rivolgerti a NIDIL CGIL (Nuove Identità di Lavoro).

Bergamo, 8 maggio 2006