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La circolare INCA e la nota del 10.06.2008 del Ministero

Congedi parentali per gravi motivi di famiglia
Tre giorni retribuiti all'anno. Due anni di congedo non retribuito.
Regolamento applicativo DPCM 278/2000

TRE GIORNI (legge 53/200 art.4) Ogni lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito ( a carico del datore di lavoro) di tre giorni  lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente separato) o di un parente entro il secondo grado (anche non convivente) o del convivente (purchè la stabile convivenza risulti  da certificazione anagrafica). I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni  dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Il dipendente è tenuto esclusivamente a comunicare al datore di lavoro l’evento, precisando i giorni di permesso che di cui intende usufruire.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa. Dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso  che vengono sostituiti.
Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 104/92.

DUE ANNI i lavoratori  dipendenti, per gravi e documentati motivi familiari possono richiedere un periodo (continuativo o frazionato) di congedo non superiore ai due anni.
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione. Il limite dei due anni è computato secondo il calendario e include i giorni festivi e quelli non lavorativi compresi nel periodo.
Il regolamento applicativo elenca alcune casistiche che possono dar luogo al congedo:

  • Situazioni di grave disagio personale

  • Necessità che derivano dal decesso di familiari (anche se il lavoratore ha fruito, per lo stesso motivo, dei tre giorni di permesso retribuito) oppure situazioni conseguenti al verificarsi di determinate patologie a loro carico(familiari –anche non conviventi- aventi diritto all’assistenza: membri famiglia anagrafica, portatori di handicap, parenti e affini entro il 3° grado, coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle).

Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il periodo può essere riscattato o coperto con versamenti volontari.
Modalità di richiesta, concessione, diniego (il datore di lavoro può opporre “ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente”) e contraddittorio sono demandati ai contratti collettivi.
Questo congedo non va confuso con quello retribuito previsto per l’assistenza di figli portatori di handicap grave (art.80 comma 2 legge 388/2000.

I gradi di parentela (codice civile)
Codice Civile.Libro Primo: Delle Persone e della famiglia. Titolo V: Della parentela e dell’affinità

Linee della parentela
Sono parenti in

  • linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra (padre, figlio); 

  • linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (fratelli)

Calcolo dei gradi
Nella linea retta si calcolano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite

Esempi:

  • Padre - figlio            1° grado

  • nonno - nipote          2° grado

  • nonno - pronipote    3° grado

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Affinità: l’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.
Esempio: padre e figlio sono parenti di primo grado in linea retta; la coniuge del figlio è affine in primo grado con il suocero.

Bergamo, 30 maggio 2002