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La
circolare INCA e la nota del 10.06.2008 del Ministero
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Congedi
parentali per gravi motivi di famiglia
Tre giorni retribuiti all'anno. Due anni di congedo non retribuito.
Regolamento applicativo DPCM 278/2000
TRE
GIORNI (legge 53/200 art.4) Ogni lavoratore ha diritto ad
un permesso retribuito ( a carico del datore di lavoro) di tre
giorni lavorativi
all’anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge (anche legalmente separato) o di
un parente entro il secondo grado (anche non
convivente) o del convivente (purchè la stabile convivenza
risulti da
certificazione anagrafica). I giorni di permesso devono essere utilizzati
entro sette giorni dal
decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità
o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi
terapeutici.
Il dipendente è tenuto esclusivamente a comunicare al datore di
lavoro l’evento, precisando i giorni di permesso che di cui
intende usufruire.
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e
quelli non lavorativi.
In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore può concordare con il datore di lavoro diverse modalità
di espletamento dell’attività lavorativa. Dette modalità devono
comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente
non inferiore ai giorni di permesso
che vengono sostituiti.
Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge
104/92.
DUE
ANNI i
lavoratori dipendenti,
per gravi e documentati motivi familiari possono richiedere un
periodo (continuativo o frazionato) di congedo non superiore ai
due anni.
Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro,
non ha diritto alla retribuzione. Il limite dei due anni è
computato secondo il calendario e include i giorni festivi e quelli
non lavorativi compresi nel periodo.
Il regolamento applicativo elenca alcune casistiche che possono dar
luogo al congedo:
-
Situazioni
di grave disagio personale
-
Necessità
che derivano dal decesso di familiari (anche se il
lavoratore ha fruito, per lo stesso motivo, dei tre giorni di
permesso retribuito) oppure situazioni conseguenti al verificarsi
di determinate patologie a loro carico(familiari –anche
non conviventi- aventi diritto all’assistenza: membri famiglia
anagrafica, portatori di handicap, parenti e affini entro
il 3° grado, coniuge, figli, genitori, generi, nuore,
suoceri, fratelli e sorelle).
Il
congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini
previdenziali. Il periodo può essere riscattato o coperto con
versamenti volontari.
Modalità di richiesta, concessione, diniego (il datore di lavoro può
opporre “ragioni organizzative e produttive che non consentono la
sostituzione del dipendente”) e contraddittorio sono demandati ai
contratti collettivi.
Questo congedo non va confuso con quello retribuito previsto per
l’assistenza di figli portatori di handicap grave (art.80 comma 2
legge 388/2000.
I
gradi di parentela (codice civile)
Codice Civile.Libro Primo: Delle Persone e della famiglia.
Titolo V: Della parentela e dell’affinità
Linee
della parentela
Sono parenti in
-
linea
retta le persone di cui l’una discende dall’altra (padre,
figlio);
-
linea
collaterale quelle
che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una
dall’altra (fratelli)
Calcolo
dei gradi
Nella linea retta si calcolano altrettanti gradi quante
sono le generazioni, escluso lo stipite
Esempi:
Nella
linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da
uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo
all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Affinità: l’affinità è il vincolo tra un coniuge e i
parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno
è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.
Esempio: padre e figlio sono parenti di primo grado in linea retta;
la coniuge del figlio è affine in primo grado con il suocero.
Bergamo,
30 maggio 2002 |