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IINCA
INDENNITA'
DI MALATTIA
CERTIFICATO
MEDICO DI MALATTIA: INVIO TELEMATICO ALL'INPS
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L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni
di calendario:
- alla quasi totalità
degli operai del settore privato e agli impiegati del settore
Terziario e Servizi (ex commercio);
- ai disoccupati e sospesi
dal lavoro (appartenenti alle categorie sopra indicate) purché il
rapporto di lavoro sia cessato o sospeso da non più di 60 giorni
prima dell'inizio della malattia.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto
all'indennità di malattia cessa in
concomitanza con la
cessazione del rapporto di lavoro.
Prestazioni di
malattia agli apprendisti
A decorrere dal 1° gennaio 2007, la
legge finanziaria 2007 ha esteso anche agli apprendisti la tutela
previdenziale relativa alla malattia prevista per i
lavoratori dipendenti. Anche a tali lavoratori, pertanto, spetta
l'indennità giornaliera e il riconoscimento della contribuzione
figurativa secondo le regole previste per la generalità dei
lavoratori subordinati e sono loro applicate le disposizioni in
materia di certificazione della malattia e di fasce orarie di
reperibilità e di controllo dello stato di malattia.
COME
SI OTTIENE
Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato
di malattia redatto in due copie ed entro 2 giorni , dalla
compilazione da parte del medico, deve inviare la prima copia alla
propria Sede dell'Inps (quella di residenza abituale) e la seconda
copia al datore di lavoro.
I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per
la compilazione, attenersi alle istruzioni riportate sul certificato
stesso.
L'Inps ha predisposto una procedura per la trasmissione telematica dei
certificati medici. Sarà il medico curante a inviare direttamente il
certificato all'Istituto evitando la mediazione del lavoratore.
Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per
eventuali controlli effettuati dai medici dell'Inps, nelle seguenti fasce
orarie:
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i
giorni festivi.
Motivi
che giustificano l'assenza al controllo
- Necessità di eseguire
visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non
possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per
le fasce orarie;
- situazioni in cui è
necessaria la presenza del
lavoratore fuori di casa per evitare di arrecare gravi danni a sé
o ad un familiare, ad esempio: partecipazione ad esami pubblici,
ricoveri ospedalieri o gravi infortuni, convocazione da parte di
autorità pubbliche. Necessità di effettuare accertamenti
specialistici durante le fasce orarie
L'IMPORTO
L'indennitàè pari, per la
maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione media
globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al
66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta.
L'indennitàè pagata in genere dal datore di lavoro, il quale
procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.
L'indennità viene pagata invece direttamente dall'Inps:
- ai disoccupati e
sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di
integrazione salariale) per i quali l'indennitàè ridotta;
- agli operai agricoli;
- ai lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato per lavori stagionali
Controlli
sanitari
E' data facoltà al datore di
lavoro che intenda verificare l'effettiva incompatibilità della
malattia del lavoratore con le ferie, di chiedere il controllo, da
parte dei medici iscritti alle liste dell'Inps o della Azienda
Sanitaria Locale (ASL), specificando che si tratta di lavoratore
ammalatosi durante le ferie.
L'idoneità della malattia ai fini della sospensione deve essere
valutata in relazione a quello che viene definito "danno
biologico". Di conseguenza, l'interruzione del periodo feriale si
verifica solo quando la malattia sopravvenuta, incida sulla sfera
biologica del lavoratore in modo sostanziale pregiudicando il recupero
delle energie psicofisiche, principale scopo delle ferie.
L'indennità
non spetta
- per i giorni di ritardo
nell'invio del certificato;
- quando il lavoratore è
assente ingiustificato alla visita di controllo disposta dall'Inps
o dalla ASL: in tal caso è prevista la perdita totale
dell'indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda
assenza non giustificata la riduzione dell'indennitàè del 50%
per il restante periodo di malattia.
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