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Licenziamento durante il periodo di prova

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Durante il periodo di prova, che varia di durata in base al tipo di contratto collettivo nazionale applicato, datore di lavoro e lavoratore possono recedere dal rapporto di lavoro in qualunque momento. Ma davvero è sempre così, o ci sono dei limiti alla facoltà di licenziamento del datore di lavoro in questo periodo?

Il patto di prova risulta nel contratto?

Il periodo di prova deve essere espressamente indicato per iscritto nel contratto di lavoro, altrimenti è inesistente. Di conseguenza, il licenziamento per mancato superamento della prova non può essere valido.

Attenzione: il periodo di prova deve essere esplicitamente citato, non vale utilizzare formule generici come “Per tutto quanto non previsto si farà riferimento al ccnl applicato”.

Hai lavorato in nero prima dell’inizio del contratto?

 Il periodo di prova è possibile solo se è stipulato al momento dell’inizio del rapporto di lavoro, o prima di questo. Se, come a volte accade, il lavoratore ha iniziato a prestare la propria attività lavorativa prima della formale regolarizzazione del rapporto (se, cioè, ha lavorato qualche giorno in nero) la prova è illegittima.

L’onere della prova è però a carico del lavoratore: deve essere lui, quindi, a provare che aveva già iniziato a lavorare prima di aver firmato il contratto.

E’ il primo contratto tra il datore di lavoro e il lavoratore?

Il periodo di prova serve, ad entrambe le parti, a valutare la “convenienza” del rapporto di lavoro prima che diventi definitivo. Se un lavoratore ha già lavorato per lo stesso datore di lavoro e con le stesse mansioni per un congruo periodo di tempo (ad esempio con un contratto a tempo determinato), il patto di prova non è valido.

Le mansioni oggetto della prova sono sufficientemente dettagliate?

Il periodo di prova, oltre a dover essere esplicitamente scritto nel contratto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che il lavoratore dovrà svolgere.

Se sono citate solo mansioni generiche (“Impiegato quinto livello CCNL Multiservizi Industria”), il patto non è valido.

Il periodo di prova previsto dal contratto è in linea con quanto previsto dal ccnl?

Ad esclusione di mansioni particolarmente complesse, il periodo di prova non può superare quello previsto dal contratto collettivo nazionale per il settore in cui il lavoratore deve essere assunto. Se il datore di lavoro licenza il dipendente dopo il periodo di prova previsto dal CCNL, il licenziamento è illegittimo anche se il contratto tra le due parti prevede un tempo più lungo.

Hai effettivamente svolto le mansioni previste dal patto di prova?

Se il lavoratore viene assegnato a mansioni diverse da quelle esplicitamente previste dal patto di prova, il licenziamento è illegittimo.

Anche qui, l’onere della prova spetta al lavoratore, che dovrà dimostrare di aver svolto compiti diversi da quelli previsti.

La prova è durata per un periodo di tempo sufficiente?

Il datore di lavoro non è tenuto ad attendere sino alla fine del periodo di prova per licenziare il dipendente, ma deve comunque consentire al lavoratore di dimostrare la propria professionalità.

Quindi, se il datore di lavoro licenzia il dipendente dopo solo pochi giorni di lavoro (per esempio dopo una settimana, pur a fronte di un periodo di prova di due mesi), il licenziamento è illegittimo.

Sei stato licenziato durante il periodo di prova e ti ritrovi in una delle situazioni che abbiamo appena descritto?

Rivolgiti all’Ufficio Vertenze CGIL di Bergamo per contestare il tuo licenziamento. Riceviamo su appuntamento, ci trovi in via Garibaldi 3 a Bergamo o in diverse sedi della provincia. Scopri qui orari, indirizzi e numeri di telefono

Via Garibaldi, 3 - 24122 Bergamo (BG)

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