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l'indice medio annuale FOI è stato invece del +3,2%.
Se, per esempio, si adottasse l'indice di Luglio (+4%), perché gli assegni sono
iniziati a luglio di uno degli anni precedenti, succederebbe che per alcuni mesi
la rivalutazione sarebbe doppia o quasi rispetto all'inflazione effettiva. Il
contrario avverrebbe se si adottasse uno degli indici più bassi, ad esempio
quello di dicembre (+2%). Nel primo caso sarebbe avvantaggiato chi riceve
l'assegno, nell'altro, chi lo paga. L'adozione del valore medio annuale, invece,
riduce al minimo le variazioni e rappresenta pertanto una soluzione più equa
per entrambi.
L'altra questione, strettamente connessa, riguarda il mese in cui effettuare la
rivalutazione: da gennaio oppure dal mese corrispondente, sempre che la scelta
non sia esplicitamente definita dalla sentenza.
Se si adotta il criterio della rivalutazione dal mese corrispondente, allora si
deve anche adottare l'indice mensile corrispondente. Se si adotta il criterio
della rivalutazione dall'1 gennaio, allora l'indice di riferimento è quello
medio annuale.
A nostro parere, lo ribadiamo, la soluzione più equa per entrambi è la
rivalutazione da gennaio, e l'esempio del 2008 è illuminante.
L'importante è comunque mantenere sempre la stessa regola: o sempre da gennaio
(come consigliamo) o sempre dal mese corrispondente. Ad esempio, l'INPS adotta,
quando deve trattenere su una pensione l'importo dell'assegno da versare al
coniuge, per ordine del giudice, l'adeguamento sempre dal primo gennaio con lo
stesso indice di rivalutazione delle pensioni. Poiché le pensioni vanno
rivalutate, per legge, da gennaio, l'INPS adotta, per rispettare tempi tecnici
di lavorazione, l'indice del mese di novembre
(quindi novembre su novembre), salvo poi effettuare un conguaglio se l'indice
del mese si discosta da quello annuale (così, dal 1° gennaio 2010 sulle
pensioni viene trattenuto un -0,1% in quanto l'indice di novembre 2008, il 3,3%,
si è rivelato superiore a quello effettivo, del 3,2%, come si è visto). Per
evitare conguagli e rettifiche, quindi, è meglio la soluzione più semplice e
cioè aspettare, a metà gennaio di ogni anno, la pubblicazione del tasso medio
e utilizzare quello.
Una soluzione, invece, assolutamente irragionevole, oltre che illegittima, è la
riduzione al 75% del valore dell'indice ISTAT in analogia a quanto previsto
(come possibilità e non come obbligo) dai contratti-tipo per gli affitti
convenzionati.
Per scaricare la tabella con gli indici ISTAT FOI:
indice medio annuale
2012
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