SPORTELLO GENITORI della CGIL di Bergamo
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Come si rivalutano gli assegni di mantenimento 
da versare nei casi di separazione o divorzio

risposta ai numerosi quesiti ricevuti per mail
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  In risposta ai numerosi quesiti che abbiamo ricevuto per posta elettronica (SportelloGenitoriBergamo@cgil.lombardia.it)  forniamo alcune informazioni circa le procedure per la rivalutazione annuale degli assegni di mantenimento.

Va detto, innanzitutto, che non sono definite dalle norme in modo preciso e rigoroso le modalità di aggiornamento e rivalutazione. La norma base è l'art. 5 comma 7 della Legge 898 del 1970 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio") così come modificato dalla Legge 6/03/1987 n. 74 ("Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio") :
L. 1-12-1970 n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1970, n. 306.
art. 5
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione


Ad essa va aggiunto anche, per il mantenimento dei figli, l'art. 155, 4° cpv, del Codice Civile:

Art. 155 4° cpv. "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi"


Numerose sentenze della Cassazione hanno confermato la regola, sia per l'assegno di mantenimento dei figli che per il coniuge. Le sentenze hanno anche precisato che la rivalutazione va riconosciuta anche "in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione, in misura almeno pari agli indici ISTAT, salvo i casi di palese iniquità, che richiedono, invece, specifica motivazione" (Cassaz. n. 15101 del 2004; n. 13610/1999; 13131/1995; 2051/1994).

Gli indici ISTAT da prendere in riferimento sono gli indici "FOI" (cioè gli "Indici dei prezzi al consumo per Famiglie di Operai e Impiegati") al netto dei tabacchi. L'ISTAT pubblica, però, due diverse articolazioni temporali degli indici FOI: la variazione mensile e la variazione media annuale. Quale dei due indici adottare? Se la sentenza del giudice lo precisa esplicitamente, non ci sono problemi, altrimenti possono sorgere diverse interpretazioni e conflitti, sia rispetto all'indice da adottare, sia rispetto al mese in cui effettuare l'aggiornamento (da gennaio oppure dal mese corrispondente all'inizio del versamento).
A nostro parere, la soluzione più equa sia per chi paga gli assegni, sia per chi li riceve, è l'adozione dell'indice medio annuale perché così l'adeguamento non risente delle variazioni mensili che possono avere effetti di distorsione. 
Ecco un esempio recente: nell'anno 2008 le variazioni (riferite quindi al 2007) sono state le seguenti:
 
 

 

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
+2,9% +2,9% +3,3% +3,3% +3,5% +3,8% +4,0% +3,9% +3,7% +3,4% +2,6% +2,0%

 

 

l'indice medio annuale FOI è stato invece del +3,2%.


Se, per esempio, si adottasse l'indice di Luglio (+4%), perché gli assegni sono iniziati a luglio di uno degli anni precedenti, succederebbe che per alcuni mesi la rivalutazione sarebbe doppia o quasi rispetto all'inflazione effettiva. Il contrario avverrebbe se si adottasse uno degli indici più bassi, ad esempio quello di dicembre (+2%). Nel primo caso sarebbe avvantaggiato chi riceve l'assegno, nell'altro, chi lo paga. L'adozione del valore medio annuale, invece, riduce al minimo le variazioni e rappresenta pertanto una soluzione più equa per entrambi.

L'altra questione, strettamente connessa, riguarda il mese in cui effettuare la rivalutazione: da gennaio oppure dal mese corrispondente, sempre che la scelta non sia esplicitamente definita dalla sentenza.
Se si adotta il criterio della rivalutazione dal mese corrispondente, allora si deve anche adottare l'indice mensile corrispondente. Se si adotta il criterio della rivalutazione dall'1 gennaio, allora l'indice di riferimento è quello medio annuale.
A nostro parere, lo ribadiamo, la soluzione più equa per entrambi è la rivalutazione da gennaio, e l'esempio del 2008 è illuminante.
L'importante è comunque mantenere sempre la stessa regola: o sempre da gennaio (come consigliamo) o sempre dal mese corrispondente. Ad esempio, l'INPS adotta, quando deve trattenere su una pensione l'importo dell'assegno da versare al coniuge, per ordine del giudice, l'adeguamento sempre dal primo gennaio con lo stesso indice di rivalutazione delle pensioni. Poiché le pensioni vanno rivalutate, per legge, da gennaio, l'INPS adotta, per rispettare tempi tecnici di lavorazione,  l'indice del mese di novembre (quindi novembre su novembre), salvo poi effettuare un conguaglio se l'indice del mese si discosta da quello annuale (così, dal 1° gennaio 2010 sulle pensioni viene trattenuto un -0,1% in quanto l'indice di novembre 2008, il 3,3%, si è rivelato superiore a quello effettivo, del 3,2%, come si è visto). Per evitare conguagli e rettifiche, quindi, è meglio la soluzione più semplice e cioè aspettare, a metà gennaio di ogni anno, la pubblicazione del tasso medio e utilizzare quello.
Una soluzione, invece, assolutamente irragionevole, oltre che illegittima, è la riduzione al 75% del valore dell'indice ISTAT in analogia a quanto previsto (come possibilità e non come obbligo) dai contratti-tipo per gli affitti convenzionati. 

Per scaricare la tabella con gli indici ISTAT FOI:

indice medio annuale 2012

 

 
     

 

(or amb: orazio.amboni@cgil.lombardia.it)
ultimo aggiornamento  16 GENNAIO 2012 2009.

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