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La
Cassa Integrazione Agricola, di
seguito denominata CISOA è regolata
dall’articolo 61 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti vigente,
dall’articolo 18 del CPL Operai Agricoli e Florovivaisti vigente e dalla
legge 8 Agosto 1972, n° 457.
La CISOA, prevista per i soli operai a tempo indeterminato (OTI), è
utilizzata per lo più nel settore florovivaistico, per impedimenti di
natura meteorologici, intemperie e maltempo, ma può essere attivata anche
per crisi aziendali.
Per quanto riguarda la gestione delle interruzioni di lavoro e per il
recupero delle ore perse per maltempo, il citato articolo 18 del CPL
Operai Agricoli e Florovivaisti vigente recita:
“Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 61 del CCNL Operai
Agricoli e Florovivaisti vigente, nel caso in cui la prestazione d’opera
sia pregiudicata da eventi meteorologici particolarmente avversi, con
l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori, le parti concordano
che non siano effettuate prestazioni lavorative.
In caso d’interruzione della prestazione lavorativa, per venti di forza
maggiore e per maltempo, l’azienda provvederà a retribuire le ore
effettivamente prestate, nonché le interruzioni dovute a forza maggiore e
per maltempo, nel limite di 1 ora giornaliera.
Quest’ultima opzione si attiva esclusivamente nel caso in cui
l’azienda comandi i lavoratori interessati a rimanere a disposizione.
Nel caso in cui l’interruzione dell’attività lavorativa si protragga
oltre tale limite, le parti concordano la seguente disciplina:
OPERAI
A TEMPO INDETERMINATO (OTI)
Nel caso in cui l’interruzione lavorativa interessi
completamente una o più giornate, si fa riferimento all’articolo 61 del
CCNL vigente (quota del 10% a carico aziendale, anticipo dell’80% a
titolo di anticipo quota INPS).
In tali casi l’azienda è tenuta entro 15 giorni dalla sospensione, a
presentare domanda di integrazione salariale presso gli uffici competenti.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione
Provinciale dell’INPS, le quote anticipate rimangono a carico
dell’azienda.
Per le aziende non ammesse all’integrazione salariale prevista dalle
norme di legge vigenti, le parti confermano che le giornate di assenza per
eventi meteorologici particolarmente avversi sono a carico dell’azienda
stessa, nell’entità giornaliera prevista per i dipendenti delle aziende
aventi diritto alla suddetta integrazione (90%).
Nel caso in cui l’interruzione lavorativa interessi parzialmente la
giornata, ai fini del raggiungimento delle 39 ore settimanali, le ore
perse per maltempo possono essere compensate da eventuali prestazioni
orarie straordinarie, effettuate nell’arco del mese in cui si verifica
l’evento, con il riconoscimento della maggiorazione contrattualmente
prevista.
OPERAI
A TEMPO DETERMINATO
(OTD)
Nel caso in cui l’interruzione lavorativa interessi completamente una o
più giornate, non è previsto alcun riconoscimento economico (interviene
in tal senso la disciplina della disoccupazione agricola).
Nel caso in cui l’interruzione lavorativa interessi parzialmente la
giornata, ai fini del raggiungimento delle 39 ore settimanali, le ore
perse per maltempo possono essere compensate da eventuali prestazioni
orarie straordinarie, effettuate nell’arco del mese in cui si verifica
l’evento, con il riconoscimento della maggiorazione contrattualmente
prevista.
La Commissione Provinciale per l’esame delle richieste di Cassa
Integrazione Salariale si riunisce presso la sede INPS di Bergamo, ogni
ultimo giovedì del mese alle ore 11.00.
Di
seguito evidenziamo le richieste di Cassa Integrazione Salariale
analizzate nell’ultima seduta della Commissione Provinciale dell’INPS.
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