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ANCHE PER I SOCI LAVORATORI DI
UNA COOPERATIVA NON
È LEGITTIMO ESSERE SOSPESI DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE
Il Tribunale
del Lavoro di Bergamo dà ragione al ricorso dell’Ufficio Vertenze
CGIL
A casa per mesi,
senza percepire la retribuzione, in attesa che la propria
cooperativa trovasse una nuova attività in cui impiegarlo: è la
vicenda di M. A., trentaduenne di nazionalità marocchina, che ha
lavorato come operaio facchino/pulitore dall’ottobre 2006 al marzo
2009 in un’azienda di Vertova, per conto della cooperativa
Nordica Servizi di Bergamo, che lo aveva assunto a tempo
indeterminato. Solo che, a fine settembre del 2008, l’azienda presso
cui l’operaio lavorava ha comunicato che, per mancanza di lavoro,
avrebbe fatto a meno della cooperativa.
Con una sentenza a lui favorevole, pronunciata il 22 settembre
scorso dal giudice Giuseppina Finazzi del Tribunale di Bergamo,
viene aperta una breccia nella “cattiva” consuetudine di molte
cooperative.
Il lavoratore, rimasto senza lavoro, si era rivolto all’Ufficio
Vertenze CGIL di Bergamo. Il ricorso era stato depositato il 30
giugno 2009.
Secondo quanto ricostruito e riferito nella sentenza, “la
cooperativa disse al ricorrente ‘…di stare a casa in attesa di
lavoro’. Il ricorrente ha sollecitato più volte il rientro, ma non è
mai stato richiamato”.
Durante quest’attesa, però, la cooperativa ha assunto altre persone
da inviare a lavorare in un’altra ditta.
Ora, il giudice sottolinea che “dal punto di vista del diritto”, “la
legittimità o meno delle sospensioni dal lavoro unilateralmente
disposte dall’imprenditore, inerendo ad un rapporto con prestazioni
corrispettive, deve essere valutata alla stregua delle norme in tema
di sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione
lavorativa e soltanto quando quest’ultima sia divenuta
inutilizzabile, non nell’aspetto economico o per deficienze di
programmazione, di previsione o di organizzazione aziendale, bensì
per un fatto sopravvenuto non prevedibile, il datore di lavoro non
incorre in responsabilità per l’unilaterale sospensione da lui
disposta e non è tenuto al pagamento delle retribuzioni per il
periodo di sospensione (…). È appena il caso di chiarire che
questi principi operano con riferimento a qualsiasi rapporto di
lavoro di natura subordinata, anche nel caso in cui, come in quello
in specie, il lavoratore sia socio di una cooperativa (si tratta,
infatti, di principi inderogabili).
“Dunque, anche per i soci lavoratori di cooperativa non è
legittimo essere sospesi dal lavoro senza retribuzione” spiega
Carmelo Ilardo, responsabile dell’Ufficio Vertenze della CGIL di
Bergamo. “È comune sentire ed è ritenuto pacifico da molti che
un socio di cooperativa possa essere lasciato a casa senza stipendio
in attesa di tempi migliori. Questa sentenza dice che è consuetudine
sbagliata. Da tempo come Ufficio Vertenze abbiamo deciso di
smascherare le false cooperative nell’ambito della lotta al
precariato ed al lavoro nero. Ma anche nei casi in cui non si entri
nel merito della bontà o meno dell’utilizzo della formula
cooperativistica, come in questa sentenza, troviamo casi di cattive
consuetudini che vogliamo cominciare a sradicare”.
In questa vicenda, il giudice ha previsto “il diritto del
ricorrente alla retribuzione per l’intero periodo di sospensione del
rapporto di lavoro sino alla data di interruzione dello stesso”
(il lavoratore dopo mesi, infatti, si era dimesso, stanco di
aspettare).
Bergamo, venerdì 14 ottobre 2011
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