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CGIL:
“Altro che soci, lavoratori usa-e-getta”
DUE SENTENZE SUL MONDO DELLE
COOPERATIVE
Lasciare a casa un “socio” fingendo mancanza di lavoro
è una consuetudine illegale. Lo
dice il Tribunale di Bergamo che condanna al pagamento delle mensilità
mancanti
In
tre anni, lasciata a casa quattro volte e ripresa al lavoro nella
stessa cooperativa per altre tre, per un totale di 23 mesi di attività
e 9 senza occupazione: “I soci lavoratori con contratto a tempo
indeterminato spesso, di fatto, sono precari”. Così Carmelo
Ilardo, responsabile dell’Ufficio Vertenze della CGIL di Bergamo,
descrive la situazione in due cooperative (ma lo stesso trattamento è
subito da centinaia di ”soci” di cooperative "fittizie",
"spurie", "simulate", "fraudolente")
dove due lavoratori hanno perduto per mesi lo
stipendio con la motivazione, non provata, del calo di lavoro.
Se per un dipendente di un’azienda vengono attivati ammortizzatori
sociali o si procede a licenziarlo per giustificato motivo, per i soci
di cooperativa si apre un limbo di incertezza senza fine e senza
diritti.
In quest’occasione, il Tribunale del Lavoro di Bergamo ha dato,
invece, ragione ai soci-lavoratori, con due sentenze, la prima del 13
maggio e la seconda del 10 giugno, a seguito di ricorsi presentati
dalla CGIL e rispettivamente depositati il 31 marzo 2009 e 13 ottobre
2008. Le due cooperative sono state condannate al pagamento delle
mensilità mancanti (da cinque mensilità per la prima fino a 9
mensilità per la seconda).
“La crisi
che stiamo vivendo ha messo in luce ancor più drammaticamente questa
situazione” così Fulvia
Colombini della segreteria regionale della CGIL Lombardia
motiva la necessità di agire anche in giudizio per ottenere risultati
concreti. “Sul territorio lombardo le imprese cooperative si stanno
moltiplicando come forma di impresa ‘più leggera’ ma spesso
questo si accompagna a meno tutele per lavoratrici e lavoratori”.
Uno dei due casi
riguarda la Coopolis scarl con sede
legale a Milano e con filiali su tutto il territorio nazionale: la
lavoratrice che ha presentato ricorso assistita dall’ufficio
Vertenze CGIL, dopo essere diventata socia dal giugno 2007, è stata
lasciata senza occupazione nel febbraio 2008 con la motivazione di un
calo di lavoro. Il periodo di inattività era considerato da non
retribuire.
L’Ufficio Vertenze ha chiesto una convocazione alla cooperativa la
quale non si è resa disponibile a ricollocare la lavoratrice in altre
attività secondo il principio dell’equo guadagno previsto dal
regolamento della cooperativa stessa tra tutti i soci. Inoltre, dai
giornali locali la CGIL è venuta a conoscenza del fatto che la stessa
cooperativa stesse cercando nuovo personale da impiegare.
“Il mondo del lavoro cooperativistico è composto da cooperative
vere (pochissime) e da cooperative fittizie, in cui i soci in realtà
svolgono lavoro subordinato” continua Ilardo. “Inoltre, quelle
fittizie spesso non si iscrivono neppure alle associazioni di
categoria, per essere più libere e senza vincoli” precisa
Colombini.
"Proprio perché una parte del mondo del lavoro si muove su
questo scenario in cui molti diritti non sono garantiti, riteniamo di
grande soddisfazione l’esito dei due ricorsi” dice Luigi
Bresciani, segretario generale provinciale della CGIL di Bergamo.
“Abbiamo difeso due lavoratori e contemporaneamente avviato con
successo due cause pilota che eserciteranno il loro peso in futuro, in
un settore, quello delle cooperative, che ha bisogno di essere
controllato”.
Sono quattro, ad oggi, le cause
pilota che la CGIL di Bergamo e quella Regionale hanno
attivato, tramite l’Ufficio Vertenze, per smascherare le pratiche
irregolari di sfruttamento. Il
Tribunale del Lavoro di Bergamo con queste prime sentenze ha
sancito che non si può lasciare a casa un socio-lavoratore di una
cooperativa se non sussiste un giustificato motivo
oggettivo (al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati).
“Nella sentenza Coopolis il Giudice ha sancito che non si può,
ingiustificatamente, lasciare a casa un socio-lavoratore se di fatto
il lavoratore riesce a dimostrare che il rapporto di lavoro era di
fatto subordinato” spiega nel dettaglio Ilardo. “Nell'altra
sentenza, relativa ad una cooperativa più piccola della provincia di
Bergamo, pur non mettendo in
discussione la natura giuridica di socio, il Tribunale ha ritenuto
illegittima la sospensione dal lavoro senza stipendio. Le
cooperative di "comodo" dovranno tenere conto di queste
sentenze e delle iniziative che la CGIL prenderà ogni qualvolta si
ravvisino situazioni analoghe”.
Bergamo,
martedì 29 giugno 2010
In allegato, i testi delle sentenze: sentenza
1 - sentenza
2
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