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Un altro contratto
rivelatosi “fittizio”
GRUPPO HERTZ ALL’AEROPORTO DI ORIO:
LA CGIL DI BERGAMO VINCE LA CAUSA.
REINTEGRO PER LAVORATRICE CHE IMPUGNÒ IL CONTRATTO A TERMINE
Ilardo: “Una ragione in più per non far scadere il termine del 22
gennaio utile per impugnare i contratti a termine già chiusi”
Un altro contratto a
termine impugnato e rivelatosi “fittizio”: l’Ufficio Vertenze CGIL di
Bergamo ha ottenuto una nuova sentenza favorevole, questa volta in una
causa contro Hertz spa discussa in
udienza il 15 dicembre scorso
al Tribunale del Lavoro di Bergamo.
La vicenda riguarda V.
P., una lavoratrice immigrata dalla Bulgaria, assunta da
Hertz con un contratto a tempo determinato nella sede dell’aeroporto
di Orio al Serio per svolgere la funzione di Customer
Service Representative dal novembre 2007 al novembre 2008.
Il contratto riportava la causale seguente: “Esigenze di carattere
organizzativo e produttivo connesse all’adempimento di obblighi
derivanti dal contratto intercorrente con la Ryanair Limited”.
Cioè: un contratto a tempo determinato
per esigenze legate a Ryanair?
All’Ufficio Vertenze CGIL non sembrava affatto
giustificabile, così, con l’assistenza dell’avvocato Pierluigi
Boiocchi, il 27 marzo 2009 è stato depositato un ricorso. Ora arriva
la sentenza, fra le cui motivazioni si legge: "…dalla
semplice lettura delle prove testimoniali si ricava la fittizietà
della causale apposta. A svolgere quella specifica funzione di
Custumer Service Rep, impegnati nel back office e nei contratti, erano
addetti quasi esclusivamente dipendenti assunti con contratto a tempo
determinato (…), e successivi simili contratti la società aveva
continuato a stipulare anche dopo la cessazione del contratto con la
dipendente, come dimostravano i persistenti annunci per la ricerca del
personale”.
“Il contratto”
continua la sentenza,
“deve perciò dirsi nullo
nella parte che prevede
l’apposizione del termine. Dal primo momento della
prestazione il lavoratore deve ritenersi assunto con contratto a tempo
indeterminato, ovvero deve ritenersi la ricorrente alle dipendenze
della spa convenuta sin dal primo giorno di lavoro del 19 novembre
2007”.
Dunque,
reintegro nel posto di lavoro, contratto a tempo indeterminato a cui
si aggiunge un risarcimento del danno.
“Non è il primo episodio
di questo genere: siamo a quota 5 casi di lavoratrici e lavoratori di
Hertz che si sono rivolti a noi e che hanno avuto, tutti, un esito
positivo” spiega Carmelo Ilardo,
responsabile dell’Ufficio Vertenze della CGIL di Bergamo.
“Nei primi 4 casi, tutto si è risolto con una transazione economica
con Hertz per scelta degli interessati: la società ha sborsato
oltre 100.000 euro. Nel
quinto caso, insieme alla lavoratrice, abbiamo provato la gioia della
sentenza a nostro favore aspettandola nei corridoi del Tribunale. La
lavoratrice ha dimostrato, sin dall’inizio, grande determinazione, non
accettando di scendere a compromessi economici con Hertz. Oltre al
reintegro, il giudice ha condannato la società a pagare 4 mensilità e
mezzo: su questo punto resta il rammarico per l'applicazione
restrittiva della recente legge 183 (il cosiddetto Collegato lavoro)
che ha ridotto la possibilità del risarcimento del danno. Questa nuova
vittoria ci dà l’occasione per invitare, di nuovo, tutti coloro che
hanno contratti a termine dimenticati nei cassetti di tirarli fuori e
farli valutare presso di noi. Il Collegato lavoro lascia tempo, prima
di dare un colpo di spugna, solo fino al 22 gennaio”.
Bergamo,
venerdì 17 dicembre 2010
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