Un altro contratto rivelatosi “fittizio”
GRUPPO HERTZ ALL’AEROPORTO DI ORIO: LA CGIL DI BERGAMO VINCE LA CAUSA. REINTEGRO PER LAVORATRICE CHE IMPUGNÒ IL CONTRATTO A TERMINE
Ilardo: “Una ragione in più per non far scadere il termine del 22 gennaio utile per impugnare i contratti a termine già chiusi”


Un altro contratto a termine impugnato e rivelatosi “fittizio”: l’Ufficio Vertenze CGIL di Bergamo ha ottenuto una nuova sentenza favorevole, questa volta in una causa contro Hertz spa discussa in udienza il 15 dicembre scorso al Tribunale del Lavoro di Bergamo.
La vicenda riguarda V. P., una lavoratrice immigrata dalla Bulgaria, assunta da Hertz con un contratto a tempo determinato nella sede dell’aeroporto di Orio al Serio per svolgere la funzione di Customer Service Representative dal novembre 2007 al novembre 2008.
Il contratto riportava la causale seguente: “Esigenze di carattere organizzativo e produttivo connesse all’adempimento di obblighi derivanti dal contratto intercorrente con la Ryanair Limited”. Cioè: un contratto a tempo determinato per esigenze legate a Ryanair?
All’Ufficio Vertenze CGIL non sembrava affatto giustificabile, così, con l’assistenza dell’avvocato Pierluigi Boiocchi, il 27 marzo 2009 è stato depositato un ricorso. Ora arriva la sentenza, fra le cui motivazioni si legge: "…dalla semplice lettura delle prove testimoniali si ricava la fittizietà della causale apposta. A svolgere quella specifica funzione di Custumer Service Rep, impegnati nel back office e nei contratti, erano addetti quasi esclusivamente dipendenti assunti con contratto a tempo determinato (…), e successivi simili contratti la società aveva continuato a stipulare anche dopo la cessazione del contratto con la dipendente, come dimostravano i persistenti annunci per la ricerca del personale”.
“Il contratto” continua la sentenza, “deve perciò dirsi nullo nella parte che prevede l’apposizione del termine. Dal primo momento della prestazione il lavoratore deve ritenersi assunto con contratto a tempo indeterminato, ovvero deve ritenersi la ricorrente alle dipendenze della spa convenuta sin dal primo giorno di lavoro del 19 novembre 2007”.
Dunque, reintegro nel posto di lavoro, contratto a tempo indeterminato a cui si aggiunge un risarcimento del danno.

“Non è il primo episodio di questo genere: siamo a quota 5 casi di lavoratrici e lavoratori di Hertz che si sono rivolti a noi e che hanno avuto, tutti, un esito positivo” spiega Carmelo Ilardo, responsabile dell’Ufficio Vertenze della CGIL di Bergamo. “Nei primi 4 casi, tutto si è risolto con una transazione economica con Hertz per scelta degli interessati: la società ha sborsato oltre 100.000 euro. Nel quinto caso, insieme alla lavoratrice, abbiamo provato la gioia della sentenza a nostro favore aspettandola nei corridoi del Tribunale. La lavoratrice ha dimostrato, sin dall’inizio, grande determinazione, non accettando di scendere a compromessi economici con Hertz. Oltre al reintegro, il giudice ha condannato la società a pagare 4 mensilità e mezzo: su questo punto resta il rammarico per l'applicazione restrittiva della recente legge 183 (il cosiddetto Collegato lavoro) che ha ridotto la possibilità del risarcimento del danno. Questa nuova vittoria ci dà l’occasione per invitare, di nuovo, tutti coloro che hanno contratti a termine dimenticati nei cassetti di tirarli fuori e farli valutare presso di noi. Il Collegato lavoro lascia tempo, prima di dare un colpo di spugna, solo fino al 22 gennaio”.

Bergamo, venerdì 17 dicembre 2010