Istituto Nazionale Previdenza Social
Circolare del 16 giugno 2009, n. 82
Chiarimenti sull'indennità di malattia durante periodi di integrazione salariale
Sommario:
1. Cassa Integrazione Straordinaria e indennità di malattia.
2. Cassa Integrazione Ordinaria e indennità di malattia.
Con la presente circolare si intende fornire un riassunto dei criteri, derivanti
dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali, che regolano il concorso tra
indennità di malattia e integrazioni salariali.
Sull'argomento le circolari emanate in passato dall'Istituto - la n. 50943 del
8.2.1973 (punto C), la n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980, la n. 134368 AGO-14 del
28.1.1981 - appaiono superate in alcuni punti da una costante giurisprudenza.
1) Cassa Integrazione Straordinaria e indennità di malattia
Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie si confermano le
istruzioni già dettate al punto C della circ. 50943 del 8.2.1973, recentemente
riprese nel messaggio n. 28449 del 23.12.2008.
L'art. 3 della legge n. 464/1972 prevede che la CIGS "sostituisce in caso di
malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell'assicurazione
contro le malattie". Tale disposizione si applica ai lavoratori, operai o
impiegati, sospesi dal lavoro.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo
stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni
salariali straordinarie: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa e
non vi è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi
nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni
salariali.
Qualora lo stato di malattia sia antecedente all'inizio della sospensione
dell'attività lavorativa per CIGS si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili
cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in
malattia entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in
forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il
lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se
prevista dalla vigente legislazione.
Si ricorda inoltre che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
danno diritto alle relative indennità a carico dei relativi enti assicuratori ed
esulano pertanto dal concetto di malattia di cui alla presente trattazione.
2) Cassa Integrazione Ordinaria e indennità di malattia
Per quanto riguarda invece la CIGO, le circolari n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980
e 134368 AGO-14 del 28.1.1981, stabilivano che in caso di malattia coincidente
con un periodo di cassa integrazione ordinaria, sia ai lavoratori sospesi che ai
lavoranti ad orario ridotto spetta esclusivamente l'indennità di malattia. Tale
criterio si fondava sull'art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 788/45 secondo cui
"l'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto per le
festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione".
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza in numerose e concordi sentenze (v.
Cass. nn. 917/1984, 4937/1984, 91/1986, 5219/1987), "le indiscutibili differenze
tra cassa integrazione straordinaria e ordinaria non escludono infatti, che
quando la attività produttiva è già totalmente sospesa per intervento della
cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria, ed il lavoratore usufruisce
del relativo trattamento, la malattia non può determinare quella sospensione del
rapporto (art. 2110 cod. civ.) cui la indennità di malattia è correlata; mentre,
nel caso inverso, e cioè in quello di malattia in atto alla data d'intervento
della cassa integrazione (se ovviamente richiesta anche per il lavoratore
ammalato), la sostituzione dell'integrazione salariale alla indennità
giornaliera contrattualmente integrata è pienamente giustificata dal principio
che, a norma dell'art. 2110 cod. civ., non può competere al lavoratore ammalato
più di quanto è riconosciuto al lavoratore in servizio" (v. sent. 23 aprile
1982, n. 2522).
Nonostante l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 464 (che, come sopra
accennato, dispone che il trattamento di integrazione salariale sostituisce la
indennità giornaliera di malattia) si riferisca esplicitamente alla sola cassa
integrazione straordinaria, la costante giurisprudenza della Suprema Corte ha
evidenziato che "quando l'intervento ordinario della cassa sia relativo alla
sospensione della attività produttiva (non già alla mera contrazione della
stessa attività), sussiste una piena identità di ratio, che consente di
estendere a questa ultima ipotesi la regola stabilita per la cassa integrazione
straordinaria e cioè quella che il trattamento di integrazione salariale
sostituisce l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale
integrazione contrattualmente prevista" (Cass. civ. sez. lav. n. 5219 del
13.6.1987).
Pertanto si applicheranno, anche in caso di malattia durante un periodo di Cassa
integrazione ordinaria, gli stessi criteri descritti al punto 1 della presente
circolare, che di seguito si riepilogano.
Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo
stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni
salariali ordinarie: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è
obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno
comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni
salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione
dell'attività lavorativa per CIGO si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili
cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in
malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa;
- qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in
forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il
lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se
prevista dalla vigente legislazione.