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L'indicatore della
situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente
del nucleo familiare:
a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione
presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche,
al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate
dall'articolo 2135 Codice civile svolte, anche in forma associata,
dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati
alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'lva. In caso di
esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti
dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per
ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la
dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in
cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai
redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere
presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere
presentata la dichiarazione dei redditi o non e' possibile acquisire
la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve
farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla
certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito
dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al
nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla
dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in
tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli
enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e
successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva
presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della
certificazione sostitutiva;
b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri
Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma
associata. per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della
dichiarazione Iva, a tal fine va assunta la base imponibile
determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a
qualunque titolo utilizzato;
d il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato
applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali
del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare
individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4. |
| 1
bis
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Qualora
il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei
suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di
locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L.
10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli
estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del
canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente
comma:
a) l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale
risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il
contratto di locazione e' registrato in capo ad almeno uno dei
componenti;
b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei
criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più
abitazioni per le quali il contratto di locazione e' registrato in
capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra
le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella
dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione
risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la
detrazione si applica per detta quota. |
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2
|
Ai
fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere
considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
a) depositi e conti correnti bancari e postali. per i quali va
assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli
interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
b) titoli di Stato, obbligazioni certificati di deposito e credito,
buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore
nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a)
c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di
risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il
valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di
gestione alla data di cui alla lettera a);
e) partecipazioni azionane in società non quotate in mercati
regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le
quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto,
determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio
approvato anteriormente alla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero in caso di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla
somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni
ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli
altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non
relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai
sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va
assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo
rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal
gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera
a);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il
valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti
di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali
va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale
ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per
tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del
premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista
sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il
diritto di riscatto;
h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del
patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla
precedente lettera e). |
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3
|
Per
i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione
cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari
diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di
spettanza. |
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4
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Il
modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6,
del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore
della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo
familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare
del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo
pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva
consistenza del patrimonio stesso. |
Articolo
4
Indicatore della situazione patrimoniale
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1
|
L'indicatore
della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun
componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli,
intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai
fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6,
indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta
considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o
terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale
debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti
per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma
dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla
detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a
concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra
definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione
della detrazione del presente comma:
1. l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale
risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei
criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più
abitazioni la cui proprietà e' di alcuno dei componenti stessi, la
detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata
dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
3. se l'immobile
risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del
nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di
cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a
concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia
non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d). |
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2
|
I
valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano
in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o
reali di godimento. |
Articolo
5
Scala di equivalenza
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1
|
Ai
fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella
Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli
invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle
categorie dalla 1° alla 5° si intendono equiparati agli invalidi
con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%. |
|
2
|
Ai
fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella
predetta Tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa
le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o
assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere
a), g) e 1), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con Dpr 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si
applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette
attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui
fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La
maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto
da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività
di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno
riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. |
Articolo
6
Dichiarazione sostitutiva unica
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1
|
La
determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e
integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del Dpr 24 ottobre 1998, n.
403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del
richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i
componenti il nucleo familiare. |
|
2
|
Nella
dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla
determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo
3, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 4 e
le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e
delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici
identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti
con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione,
deposito e gestione. |
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3
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Nella
predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere
conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono
essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso
gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di
accertare la veridicità delle informazioni fornite. |
|
4
|
La
dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello-tipo di
cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n 109 del 1998,
è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla
sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente
all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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5
|
La
dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti
nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i
componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1-bis, ha validità
di un anno a decorrere dalla data in cui e' stata effettuata
l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua
l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione
e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante
la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo. |
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6
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Quando
la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti
nell'anno precedente, l'ente erogatore può richiedere la
presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce
integralmente quella precedente. |
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7
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Quando
un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova
dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la
nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i
componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e
per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le
prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE
precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente
alla disciplina delle prestazioni la possibilità di stabilire la
decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei
soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato. |
Articolo
7
Revoca dei benefici concessi
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1
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Nell'ambito
dei controlli di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto
legislativo n 109 del 1998 le convenzioni da stipulare assicurano
che in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi gli enti
erogatori conseguano idonea notizia per i provvedimenti di
competenza ai fini dell'eventuale revoca dei benefici concessi. |
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