DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(18
maggio
2001)
Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni perla compilazione, a norma dell’ad. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. (GU n. 155 del 6-7-2001)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
-
Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal
decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, concernente criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate;
- Visto,
in particolare, l’art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo n. 109 del
1998, concernente l’approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione
sostitutiva unica, dell’attestazione e delle istruzioni per la compilazione;
- Sentiti
l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e l’istituto
nazionale per la previdenza sociale;
- Sentito
il Garante per la protezione dei dati personali;
- Sulla
proposta dei Ministri per la solidarietà, di concerto con i Ministri delle
finanze e per la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1.
1.
Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sono
approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e
dell’attestazione nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui
all’allegato A al presente decreto.
2. il rendimento medio annuo dei titoli
decennali del Tesoro, da applicare al patrimonio mobiliare nell’anno di
riferimento della dichiarazione sostitutiva unica, e’ reso noto con
comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 2.
1.
La dichiarazione sostitutiva unica e’ redatta conformemente a
quanto
previsto nel modello-tipo e nelle relative istruzioni.
2. L’attestazione della
presentazione della dichiarazione sostitutiva unica è rilasciata al dichiarante
dai soggetti di cui all’art.
4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato
dal decreto legislativo n. 130 del 2000, previa verifica della
completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.
3. Effettuata l’attestazione
della presentazione, l’ente che riceve la
dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro i successivi dieci
giorni
i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’I.N.P.S., secondo
la procedura di cui all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo
n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n.130
del 2000. L’I.N.P.S., ricevuti i dati, effettua il calcolo dell’indicatore
della situazione economica (ISE) e dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), secondo la procedura prevista
nell’allegato A al presente decreto e rende disponibili detti
indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche a fine
dell’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, secondo il
modello di attestazione ivi previsto. La trasmissione dei dati avviene in
osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 109
del 1998, come modificato dal decreto legislativo
n. 130 del 2000.
Art. 3.
1.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109
del
1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, i richiedenti
prestazioni sociali agevolate, per l’erogazione delle quali gli enti
erogatori
abbiano previsto, nella disciplina di propria
competenza, accanto all’indicatore della situazione economica equivalente,
criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, non sono tenuti a presentare
ulteriori dichiarazioni se l’applicazione di detti criteri può essere
effettuata dagli enti erogatori sulla base dei dati contenuti nella
dichiarazione sostitutiva unica.
2.
I comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S. presso i quali e
presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l’assistenza
necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della
dichiarazione sostitutiva unica, anche attraverso i propri uffici per le
relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri
di assistenza fiscale di cui all’art. 32 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 18 maggio 2001
| Il
Presidente del Consiglio dei Ministri Amato |
Il
Ministro per la Solidarietà Sociale Turco |
Il
Ministro delle Finanze Del Turco |
Il Ministro per la Funzione Pubblica Bassanini |