Regolamento ISEE
Sottoscritto importante accordo con il Comune di Clusone

La CGIL e lo SPI, unitariamente con Cisl e Uil, hanno sottoscritto con il Comune di Clusone un importante accordo sul regolamento applicativo dell'ISEE.

Il Regolamento approvato dal Comune di Clusone è il frutto di un serrato confronto con il sindacato e tiene conto dell'esperienza sperimentale dei testi precedentemente in vigore; il Regolamento prevede anche che le successive eventuali modifiche saranno frutto, anch'esse, di confronto (art. 10). Il percorso che ha portato all'attuale testo ha visto anche momenti di confronto pubblici con i cittadini e con gli ospiti e i parenti della Casa di Riposo.

Le caratteristiche più rilevanti del Regolamento possono essere così riassunte:

1.  La fascia dei servizi per l'accesso ai quali ci si avvale dell'ISEE è molto ampia (art. 3).

2. Come previsto dalla normativa nazionale è possibile stabilire "ulteriori criteri di selezione dei beneficiari". Il Regolamento (art. 5) stabilisce che gli ultra65enni e i portatori di handicap possano formare nucleo familiare a sé. In questo modo la loro pensione non viene conteggiata nell'Isee del nucleo familiare anagrafico in cui sono inseriti (ciò favorisce la domiciliarità) e, analogamente, i redditi dei familiari che, eventualmente, li ospitano non contano nel calcolo del loro Isee.

3. Sempre tra gli ulteriori criteri di selezione (art. 5) viene prevista la possibilità, per il Comune, di richiedere separatamente i redditi non soggetti a ritenute IRPEF (redditi esteri, venditori porta a porta, compensi erogati da società sportive dilettantistiche).

4. L'art. 10 del Regolamento prevede la possibilità di ridurre il valore dell'ISEE (ovviamente solo ai fini della collocazione in una fascia; il valore dell'ISEE è calcolato in modo standard in tutta Italia) se l'utente deve sostenere costi elevati per altri servizi come rette di RSA o asili nido o altro servizio riconosciuto dal Comune. La spesa sostenuta va rapportata al parametro della scala di equivalenza.

5. Le fasce di contribuzione ai costi sono 7 e vanno da un minimo del 5% di partecipazione al costo (per Isee da 0 a 4.900 €)  al 100% per Isee superiori ai 17.000 €. Come organizzazioni sindacali avevamo richiesto una partecipazione dello 0% per le fasce Isee inferiori ai minimi pensionistici, ma l'Amministrazione ha preferito adottare la percentuale del 5% in quanto, in quei casi, eroga anche dei contributo.

6. L'innovazione, forse, più interessante del Regolamento è quella relativa alle modalità di calcolo della retta per case di riposo, sia per gli ospiti che per l'integrazione dovuta dai parenti.
La retta viene calcolata con una formula che tiene conto dell'Isee, dell'assegno di accompagnamento, della quota di pensione lasciata in disponibilità all'ospite (1032 €) e di un valore di costo deciso dalla RSA.
Per la partecipazione dei parenti obbligati è prevista una percentuale progressiva, dal 10 al 20% dell'ISEE del nucleo familiare del parente. In questo modo un parente, al massimo, contribuisce alla retta nella misura del 20% del proprio Isee. Si tratta di una norma sociale di tutela contro i rischi (tutt'altro che ipotetici) di impoverimento rapido dovuto alla necessità di contribuire alla retta per il ricovero di un parente in RSA.

7. La medesima quota di reddito (1032 €) lasciata in disponibilità al ricoverato in RSA per favorirne l'autonomia, viene erogata sotto forma di servizi gratuiti per il non autosufficiente ospitato in un nucleo familiare.

Bergamo, 22 maggio 2002

(Or. Amb.)


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