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Regolamento
ISEE |
La CGIL e lo SPI, unitariamente con Cisl e Uil, hanno sottoscritto con il Comune di Clusone un importante accordo sul regolamento applicativo dell'ISEE.
Il Regolamento approvato dal Comune di Clusone è il frutto di un serrato confronto con il sindacato e tiene conto dell'esperienza sperimentale dei testi precedentemente in vigore; il Regolamento prevede anche che le successive eventuali modifiche saranno frutto, anch'esse, di confronto (art. 10). Il percorso che ha portato all'attuale testo ha visto anche momenti di confronto pubblici con i cittadini e con gli ospiti e i parenti della Casa di Riposo.
Le
caratteristiche più rilevanti del Regolamento possono essere così riassunte:
1. La fascia dei servizi per l'accesso ai quali ci si avvale dell'ISEE è
molto ampia (art. 3).
2. Come previsto dalla normativa nazionale è
possibile stabilire "ulteriori criteri di selezione dei beneficiari".
Il Regolamento (art. 5) stabilisce che gli ultra65enni e i portatori di handicap
possano formare nucleo familiare a sé. In questo modo la loro pensione non
viene conteggiata nell'Isee del nucleo familiare anagrafico in cui sono inseriti
(ciò favorisce la domiciliarità) e, analogamente, i redditi dei familiari che,
eventualmente, li ospitano non contano nel calcolo del loro Isee.
3. Sempre tra gli ulteriori criteri di selezione (art. 5) viene prevista la
possibilità, per il Comune, di richiedere separatamente i redditi non soggetti
a ritenute IRPEF (redditi esteri, venditori porta a porta, compensi erogati da
società sportive dilettantistiche).
4. L'art. 10 del Regolamento prevede la possibilità di ridurre il valore dell'ISEE
(ovviamente solo ai fini della collocazione in una fascia; il valore dell'ISEE
è calcolato in modo standard in tutta Italia) se l'utente deve sostenere costi
elevati per altri servizi come rette di RSA o asili nido o altro servizio
riconosciuto dal Comune. La spesa sostenuta va rapportata al parametro della
scala di equivalenza.
5. Le fasce di contribuzione ai costi sono 7 e vanno da un minimo del 5% di
partecipazione al costo (per Isee da 0 a 4.900 €) al 100% per Isee
superiori ai 17.000 €. Come organizzazioni sindacali avevamo richiesto una
partecipazione dello 0% per le fasce Isee inferiori ai minimi pensionistici, ma
l'Amministrazione ha preferito adottare la percentuale del 5% in quanto, in quei
casi, eroga anche dei contributo.
6. L'innovazione, forse, più interessante del Regolamento è quella relativa
alle modalità di calcolo della retta per case di riposo, sia per gli ospiti che
per l'integrazione dovuta dai parenti.
La retta viene calcolata con una formula che tiene conto dell'Isee, dell'assegno
di accompagnamento, della quota di pensione lasciata in disponibilità
all'ospite (1032 €) e di un valore di costo deciso dalla RSA.
Per la partecipazione dei parenti obbligati è prevista una percentuale
progressiva, dal 10 al 20% dell'ISEE del nucleo familiare del parente. In questo
modo un parente, al massimo, contribuisce alla retta nella misura del 20% del
proprio Isee. Si tratta di una norma sociale di tutela contro i rischi
(tutt'altro che ipotetici) di impoverimento rapido dovuto alla necessità di
contribuire alla retta per il ricovero di un parente in RSA.
7. La medesima quota di reddito (1032 €) lasciata in disponibilità al
ricoverato in RSA per favorirne l'autonomia, viene erogata sotto forma di
servizi gratuiti per il non autosufficiente ospitato in un nucleo familiare.
Bergamo, 22 maggio 2002
(Or. Amb.)