INPS
- CIRCOLARE N. 153 DEL 31 LUGLIO 2001
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL
REDDITO
DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E
TELECOMUNICAZIONI
Al Vice
Direttore Generale
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Al
Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori
generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore
generale Medico legale e Dirigenti
Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri
di Amministrazione
Al Presidente
e ai Membri del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato
della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai Presidenti
dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente
della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti
dei Comitati regionali
Ai Presidenti
dei Comitati provinciali
Roma,
31 luglio 2001
Circolare
n. 153
OGGETTO:
Banca dati ISEE. Primi chiarimenti ed istruzioni.
SOMMARIO: E’ stata affidata all’INPS la gestione di una Banca dati relativa
al calcolo annuale dell’indicatore della situazione economica equivalente dei
nuclei familiari i cui componenti richiedano una prestazione sociale agevolata.
Sulle Gazzette Ufficiali n.146 del 26 giugno 2001 e
n.155 del 6 luglio 2001 sono stati pubblicati due decreti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri propedeutici alla realizzazione della banca-dati relativa
al calcolo annuale dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
dei nuclei familiari i cui componenti richiedano una prestazione sociale
agevolata, la cui gestione è stata, com’è noto, affidata all’INPS dal
decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000.
Con
la presente circolare si intende tracciare un quadro sintetico della normativa
di riferimento e fornire le primi istruzioni applicative in merito alla nuova
disciplina.
ISE e ISEE
Il
sistema unificato di valutazione della situazione economica per la richiesta di
prestazioni assistenziali legate al reddito è stato introdotto, in via
sperimentale, dal decreto legislativo n.
109 del 31 marzo 1998. Tale decreto ha previsto, all’art.2, che la
valutazione della situazione economica del richiedente (ISE)
sia determinata con riferimento al nucleo familiare e definita dalla somma dei
redditi, combinata con l’indicatore della situazione patrimoniale.
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
viene invece definito come rapporto tra l’ISE ed il parametro desunto dalla
scala di equivalenza.
Tale
decreto fissava, altresì, i criteri di composizione del nucleo e definiva il
concetto di reddito, patrimonio e scala di equivalenza.
Con
il decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000 sono state fornite
alcune precisazioni circa la composizione del nucleo familiare e sono stati
modificati alcuni criteri per la determinazione dell’ISE e dell’ISEE; con D.P.C.M.
n. 242 del 4 aprile 2001 sono stati ulteriormente precisati i criteri di
composizione del nucleo familiare per situazioni particolari (ad esempio:
soggetti a carico di più persone a fini IRPEF; coniugi non legalmente ed
effettivamente separati che non hanno la stessa residenza; figli minori in
affidamento temporaneo o preadottivo), e quelli per il calcolo dell’ISE e
dell’ISEE, con riferimento ai redditi, al patrimonio e alla scala di
equivalenza.
Pertanto, allo stato attuale
della normativa, il nucleo risulta composto, in linea generale, dal
dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui
conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF: sono però previste
diverse particolarità ed eccezioni; il reddito è definito dal reddito
complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con
una detrazione in caso di residenza del nucleo in un’abitazione in locazione;
il patrimonio è definito dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con
l’applicazione di una franchigia, legata alla presenza di debiti residui per
mutuo o alla residenza in un’abitazione di proprietà: esso va sommato al
reddito per il venti per cento del suo valore; la scala di equivalenza
prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune
maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali l’assenza del coniuge,
la presenza di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di
attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc.
Particolarità
ed eccezioni sui quattro parametri di cui al paragrafo precedente sono
illustrate nelle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
sostitutiva unica”, reperibili sui siti Internet e Intranet dell’Istituto.
Dichiarazione
sostitutiva unica
Con
il citato decreto legislativo n.130/00 è stato concesso agli Enti erogatori di
differire l’attuazione della disciplina entro 180 giorni dall’entrata in
vigore di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisse
i criteri di individuazione del nucleo familiare. Entro la stessa data è
previsto che l’INPS renda operativo il sistema informativo per la gestione del
nuovo prodotto.
In
sostanza la nuova disciplina prevede:
-
la presentazione, da parte del cittadino, di un’unica dichiarazione sostitutiva, avente validità annuale,
contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi di tale
nucleo. Tale dichiarazione può essere presentata direttamente agli Enti
erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza
Fiscale (CAF), all’INPS;
-
la possibilità di presentare, nel periodo di validità della
dichiarazione, una nuova dichiarazione sostitutiva per far rilevare i mutamenti
delle condizioni familiari ed economiche;
-
il rilascio al dichiarante, da parte dei soggetti che hanno ricevuto la
dichiarazione sostitutiva (quindi Enti erogatori, Comuni, CAF e INPS) di un’attestazione,
contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi
necessari per il calcolo dell’ISEE. Tale attestazione, così come la
dichiarazione sostitutiva, può essere usata, nel periodo di validità, da ogni
componente il nucleo per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate;
-
il rilascio, da parte dell’INPS, agli Enti erogatori, ai Comuni, ai CAF
e alle proprie sedi territoriali, di un tracciato standard e di una procedura
informatica, concordati con l’AIPA e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per raccogliere e trasmettere le informazioni e per calcolare e
rendere disponibile l’ISEE;
-
la trasmissione, da parte dell’Ente che riceve la dichiarazione, delle
informazioni in essa contenute alla banca dati istituita presso l’INPS;
-
il calcolo dell’indicatore
della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE),
che, come detto, scaturisce dal rapporto tra l’ISE e il parametro desunto
dalla scala di equivalenza. Gli indicatori sono resi disponibili dall’INPS ai
componenti il nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e
agli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate;
-
il rilascio, da parte dell’INPS, agli Enti erogatori e al dichiarante
- anche ai fini di una sua utilizzazione da parte dei singoli componenti
del nucleo - di una seconda attestazione,
contenente le informazioni relative a:
-
nucleo familiare del dichiarante
-
indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con
descrizione delle modalità del calcolo
-
valore della scala di equivalenza applicato
-
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun
soggetto
-
attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione
sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi
dall’Ente presso il quale la dichiarazione è stata presentata
-
data di trasmissione dei dati da parte dell’Ente
-
denominazione dell’Ente
-
data dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva unica
-
data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica
-
la richiesta all’INPS, da parte dell’Ente erogatore, dell’ISEE, se
il richiedente o un altro componente il nucleo ha già presentato la
dichiarazione, nonché di informazioni
analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva per le eventuali
integrazioni e variazioni e per i controlli;
-
il rilascio, da parte dell’INPS, dell’ISEE e delle informazioni
analitiche agli Enti presso i quali è stata presentata la domanda;
-
la possibilità, per gli Enti erogatori, di fissare ulteriori
criteri ed un diverso nucleo familiare ai fini dell’erogazione delle
prestazioni sociali agevolate;
-
i controlli formali sulla
veridicità dei dati, a cura degli Enti erogatori, anche tramite i controlli
incrociati con il Ministero delle Finanze, mentre l’INPS è tenuto ad
effettuare controlli sui propri archivi e su quelli delle Amministrazioni
collegate e a segnalare eventuali incongruenze agli Enti erogatori. Sono
previsti anche controlli da effettuare direttamente presso gli Istituti di
credito o altri intermediari finanziari, mentre alla Guardia di Finanza spettano
i controlli di tipo sostanziale su redditi e patrimonio.
Si evidenzia, in primo luogo, che i criteri unificati di valutazione
della situazione economica riguardano soltanto coloro che richiedono prestazioni
o servizi sociali o assistenziali o servizi di pubblica utilità non
destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati a determinate
situazioni economiche. Restano quindi escluse le prestazioni previdenziali,
nonché, per esplicita previsione normativa, alcune prestazioni sociali, come
l’integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l’assegno
e la pensione sociale, la pensione e l’assegno di invalidità civile, le
indennità di accompagnamento e assimilate.
In secondo luogo si osserva che la pratica
attuazione della disciplina era subordinata all’emanazione di un Regolamento
che stabilisse i criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni
particolari (ad esempio soggetti a carico di più persone a fini IRPEF o coniugi
non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza) e
di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisse i
modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché
le relative istruzioni per la compilazione.
Gli attuali modelli, infatti, approvati con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 29 luglio 1999, si
riferiscono alla precedente normativa dell’ISE, regolata dal decreto
legislativo n.109 del 31 marzo 1998 e oggi superata dal citato decreto
legislativo n.130 del 3 maggio 2000.
L’emanazione di tali decreti era
propedeutica alla realizzazione del Data Base, del tracciato standard e della
procedura informatica, essendo indispensabile conoscere con esattezza le
informazioni necessarie per il calcolo dell’ISEE. Tali decreti sono stati
recentemente pubblicati:
a)
con D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile
2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2001, è stato
emanato il Regolamento contenente i criteri di composizione del nucleo familiare
per situazioni particolari (ad esempio: soggetti a carico di più persone a fini
IRPEF; coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa
residenza; figli minori in affidamento temporaneo o preadottivo), e le nuove
modalità per il calcolo dell’ISE e dell’ISEE, con riferimento ai rediti, al
patrimonio, alla scala di equivalenza. Tale Regolamento entra in vigore l’11
luglio 2001: da tale data decorrono i 180 giorni previsti dal decreto
legislativo n.130/00 per la realizzazione della banca-dati da parte dell’INPS
e che scadono quindi l’8 gennaio 2002;
b)
con D.P.C.M. del 18 maggio 2001,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.155 del 6 luglio 2001, sono stati
approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e
dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.
Adempimenti delle Strutture sul Territorio
Alla luce della su esposta normativa si
precisa quanto segue:
-
fermo restando che la domanda per ottenere le prestazioni sociali
agevolate deve essere presentata direttamente all’Ente erogatore e non
all’Istituto, le Sedi e le Agenzie sono tenute a ricevere la dichiarazione
sostitutiva unica eventualmente presentata dal cittadino;
-
la dichiarazione deve essere redatta esclusivamente secondo il tracciato
previsto dal modello-tipo;
-
la dichiarazione può essere presentata a qualunque Sede o Agenzia INPS
presente sul territorio:
o
consegnandola di persona all’addetto all’Ufficio e
sottoscrivendola in sua presenza;
o
trasmettendola all’Ufficio per posta, completa della
sottoscrizione autenticata o di una fotocopia del documento di riconoscimento;
o
rendendo la dichiarazione direttamente all’addetto
all’Ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare.
-
le Sedi e le Agenzie devono assicurare l’assistenza necessaria al
dichiarante per la compilazione della dichiarazione sostitutiva, anche
attraverso i propri Uffici di Relazioni con il pubblico o utilizzando le figure
professionali già edotte in materia fiscale;
-
la dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno,
ma deve contenere i dati sulla situazione reddituale relativa all’anno solare
precedente quello della presentazione;
-
gli operatori che ricevono la dichiarazione debbono verificarne la
completezza e correttezza formale;
-
effettuata la verifica formale, l’operatore effettua l’attestazione
della presentazione della dichiarazione stessa, riportata di seguito alla
sottoscrizione;
-
l’operatore trattiene una copia della dichiarazione e restituisce
l’originale, completo dell’attestazione, all’interessato.
Organizzazione
Per quanto concerne il riflesso che
l’impianto del sistema così delineato ha sul modello organizzativo, si
precisa che:
a)
Gestione
del Lavoro
1.
Le
attività inerenti l’ISEE sono da inquadrare nell’ambito del Processo
Primario “Gestione del soggetto richiedente le prestazioni a sostegno del
reddito”
2. Esse
vanno espletate in tempo reale, all’interno del punto di incontro
nell’ambito del quale, per la maggior parte dei casi, sarà possibile anche
rendere il servizio di consulenza per il rilascio della dichiarazione; sarà
demandata ad un’attività di back-office la conservazione e gestione
dell’archivio delle copie delle dichiarazioni ed anche l’attività di
controllo pertinente all’INPS sulla veridicità dei dati dichiarati.
b)
Identificazione
E’ necessario
identificare chiaramente presso il punto di incontro l’attività di ricezione
delle dichiarazioni e di rilascio delle attestazioni ISEE.
Comunicazione
Verrà a breve predisposto un apposito
piano di comunicazione per diffondere la conoscenza dell’ISEE presso il
cittadino, valorizzando il ruolo di servizio svolto dall’Istituto. Si rimanda
pertanto ad una successiva circolare per ulteriori dettagli in tal senso.
Si comunica inoltre che è in corso di
completamento il software che permetterà l'acquisizione via Internet delle
dichiarazioni sostitutive e la stampa dell'attestazione contenente il valore
ISEE standard, nonchè le informazioni analitiche utilizzate per la sua
determinazione. Si rimandano pertanto ad una successiva comunicazione le note
operative per l'utilizzo del software.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO