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Nello
scorso mese di giugno Cgil Cisl Uil hanno sottoscritto con il Comune di
Bergamo (Assessorato ai Servizi Sociali e Assessorato al Bilancio) un
importante accordo che prevede l’applicazione di un tetto massimo alla
contribuzione dei parenti per il pagamento delle rette di ricovero in
strutture residenziali (ne abbiamo dato notizia in un nostro comunicato
del 23 giugno, comunicato adesso disponibile sulle pagine
web del Dipartimento Welfare Cgil Bergamo). L’accordo
prevedeva (e prevedrà quando sarà tradotto in delibera approvata dal
Consiglio Comunale dopo l’iter di rito) che il tetto di sopportabilità
della contribuzione fosse stabilito da una percentuale progressiva
calcolata sull’ISEE del nucleo familiare dei parenti. Chi può di più
paga di più, chi ha meno possibilità ha una percentuale di contribuzione
più bassa. L’ISEE tiene conto non solo del reddito ma anche del
patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle condizioni familiari (numero
dei componenti, presenza di disabili, presenza di figli minori....). Un
principio di equità, dunque, ma anche un principio di solidarietà perché
è la rete di parentela ad essere responsabilizzata nella contribuzione e,
dopo di questa, la collettività, per la parte che eccede il “tetto di
sopportabilità”.
L’accordo è stato oggetto di ripetute contestazioni da parte del
“Comitato ospiti e parenti” della RSA del Gleno fatte proprie da
Rifondazione Comunista, gruppo politico cui il Comitato è omogeneo (v. in
calce comunicato Comitato e comunicato consigliere comunale M. Morgano).
In sintesi le argomentazioni portate contro l’accordo possono essere così
riassunte:
- La normativa (D. Lgs. 130/2000) prevede che sia il solo ospite di
struttura residenziale a sostenere il costo della retta, con esclusione
dei parenti. Non è quindi legittimo chiedere la compartecipazione della
spesa ai familiari.
- Il costo della retta è eccessivo perché copre in realtà non solo le
spese assistenziali ma anche quelle di natura sanitaria che dovrebbero
essere a carico della Regione.
Sulla base di queste argomentazioni il Comitato si è fatto promotore di
proteste e di iniziative legali tra i parenti degli ospiti ed ora contesta
l’accordo Sindacati-Comune perché, seppur con tetto massimo, prevede
comunque la partecipazione alla spesa.
a) Motivazioni di diritto
Per quanto riguarda le argomentazioni di tipo normativo, il
Comitato e Rifondazione (per inciso, fino a che punto sia utile ai parenti
degli ospiti una così forte integrazione tra il Comitato e un partito
politico è lecito dubitare) fanno riferimento al Decreto Legislativo 3
Maggio 2000 n. 130 che, modificando in più punti il precedente Decreto
Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, stabilisce:
”6.
Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa
ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art.
433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso
dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’art.
438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo
familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata” (art. 2)
I due articoli richiamati del codice civile dicono:
”Art.
433 (Persone obbligate). - All’obbligo di prestare gli alimenti sono
tenuti, nell’ordine:
1) il coniuge
2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche
naturali; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei
germani sugli unilaterali.”
”Art. 438 (Misura degli alimenti). - Gli alimenti possono essere
chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di
provvedere al proprio mantenimento.”
Il Decreto Legislativo 130/2000 si occupa della materia anche all’art.
3:
”2-ter.
Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito
di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a
domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo,
rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertato ai sensi
dell’articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra
sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata
accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del
presente decreto si applicano nei
limiti stabiliti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su
proposta dei ministri per la Solidarietà sociale e della Sanità. Il
suddetto decreto emanato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di
favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di
appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo sussistito,
anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della
prestazione, e sulla base
delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.“
Secondo
il 130, quindi:
a) la RSA non può chiedere ai parenti gli alimenti
b) per i ricoverati totalmente disabili o ultra65enni si fa riferimento ad
un successivo decreto nel quale l’ISEE da prendere in considerazione sia
quello del solo ricoverato (Decreto mai arrivato).
E su queste motivazioni il Comitato ha impostato la propria linea
d’azione, anche giudiziaria.
Nel frattempo, però, ci sono stati notevoli cambiamenti sul piano
normativo.
Uno dei decreti applicativi della L. 328, il cosiddetto Decreto di S.
Valentino (perché pubblicato il 14 febbraio) prevede:
Tabella
A - PRESTAZIONI E CRITERI DI FINANZIAMENTO -
(Tabella prevista dall'art.4, c.1 del DPCM 14 febbraio 2001 -
"Atto
di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie") Pubblicato
in G.U. n. 129 del 6 giugno 2001
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Anziani
e persone non auto-sufficienti con patologie cronico-degenerative
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1.
Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non
curabili a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo
continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo
alla famiglia
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Linee
Guida emanate dal Ministero della Sanità del 31/3/1994
L.
11/3/1988, n.67
L.
451/1998
D.L.vo
n. 229/1999
DPR
23/7/1998: Piano Sanitario 1998/2000
Leggi
e Piani regionali
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100%
SSN l'assistenza in fase intensiva e le prestazini ad elevata
integrazione nella fase estensiva.
Nelle
forme di lungoassistenza semiresidenziali e residenziali il 50%
del costo complessivo a carico del SSN, con riferimento ai costi
riconducibili al valore medio della retta relativa ai servizi in
possesso di standard regionali, o in alternativa il costo del
personale sanitario e il 30% dei costi per l'assistenza tutelare e
alberghiera,
il
restante 50% del costo complessivo a carico del Comune (fatta
salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla
disciplina regionale e comunale).
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Quindi
quanto stabilito dal 130 è superato perché si prevede una contribuzione
al 50% da parte del Comune con rimando alla regolamentazione regionale per
quanto riguarda la compartecipazione dell’utente.
Successivamente è intervenuta la riforma
del Titolo V della Costituzione; l’assistenza non è
citata (tranne quella propriamente sanitaria) né tra le materie di
legislazione esclusiva dello Stato, né tra quelle di legislazione
concorrente Stato-Regioni. È quindi materia di legislazione regionale (si
potrebbe dire purtroppo!, ma è così).
Ora, la Regione Lombardia ha più volte deliberato sulla materia, ed
esattamente:
Lombardia
L.R.
7-1-1986 n. 1
Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della
Regione Lombardia.
Pubblicata
nel B.U. Lombardia 8 gennaio 1986, n. 2, I S.O.
Art. 63
Concorso degli utenti al costo dei
servizi.
1. Gli utenti sono tenuti a concorrere, in rapporto alle proprie
condizioni economiche, al costo dei servizi erogati in gestione diretta o
per convenzione, dai Comuni e dagli E.R., secondo tariffe determinate in
base al reddito familiare di cui alla lett. a), terzo comma, del
precedente art. 12, in conformità ai criteri e alle disposizioni
contenuti nel piano regionale socio-assistenziale e nel regolamento di
zona.
2. In ogni caso va riservata alla disponibilità dell'interessato una
quota di reddito per esigenze personali la cui misura minima è
determinata dal piano regionale socio-assistenziale.
3. Il Comune su cui grava l'onere delle prestazioni ai sensi del
precedente art. 61 esercita l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti
obbligati.
Lombardia
L.R.
5-1-2000 n. 1
Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59) .
Pubblicata
nel B.U. Lombardia 10 gennaio 2000, n. 2, I S.O.
62.
In materia di servizi sociali la Regione determina:
h) gli indirizzi cui devono informarsi gli enti competenti nel determinare
i criteri di accesso alle prestazioni ed ai servizi ed i criteri di
partecipazione da parte degli utenti al relativo costo;
Lombardia
L.R.
11-7-1997 n. 31
Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione
con le attività dei servizi sociali.
Pubblicata
nel B.U. Lombardia 11 luglio 1997, n. 28, II S.O.
Art. 6
L'integrazione dei servizi socio-sanitari e le competenze degli enti
locali.
1. L'integrazione delle attività e delle funzioni sanitarie con quelle
dei servizi socio-assistenziali è perseguita come obiettivo prioritario e
qualificante della rete dei servizi ordinati alla tutela della salute dei
cittadini. Tale obiettivo si realizza attraverso la gestione integrata dei
servizi secondo le modalità indicate dalla presente legge.
2. Concorrono alla realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria i
soggetti pubblici e privati, secondo le specifiche competenze e peculiarità.
Esclusi i casi per i quali la legge prevede la gratuità del servizio, è
comunque previsto il concorso economico dell'utente, fatta salva la facoltà
da parte del Comune di rivalersi nei confronti dei soggetti tenuti agli
alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza di reddito
da parte dell'utente medesimo.
3. Il piano regionale socio-sanitario fornisce le indicazioni per la
determinazione della misura del concorso economico dell'utente.
In
questo contesto, continuare ad appellarsi alla norma del Decreto 130 è
inutile e, se si intraprendono azioni legali, come si è fatto, anche
dannoso e autolesionista.
b)
le motivazioni politiche e sociali
È vero, invece, che le rette sono molto costose e
difficilmente sostenibili da molte famiglie, specie quelle economicamente
meno avvantaggiate.
Ma sono costose perché è il servizio stesso ad essere costoso, richiede
molto personale, richiede presenza notturna, richiede intensità di
assistenza per alcune tipologie di assistiti con scarsa o nulla
autosufficienza.
La soluzione, allora, non sta nel continuare ad alimentare una generica
rivendicazione di gratuità che si tradurrebbe nel riversare tutto sui
Comuni, evidentemente non in grado di sostenere la spesa, ma sta nel
prevedere, in primo luogo, un rifinanziamento nazionale per l’assistenza
alle persone non autosufficienti. È quello che i sindacati dei pensionati
di Cgil Cisl Uil stanno facendo in questi giorni con la proposta di legge
di istituzione di uno specifico fondo.
Nel frattempo è possibile chiedere alle Regioni di aumentare la quota a
loro carico, come Cgil Cisl Uil hanno fatto riuscendo, nel tempo, ad
accrescere il finanziamento regionale. È giusto anche chiedere alla
Regione più trasparenza nella distinzione tra quota sanitaria e quota
sociale; si potrebbe guadagnare ancora qualche riduzione, ma in un
contesto di costi che restano comunque elevati.
È necessario anche prevedere un sistema di solidarietà per limitare la
partecipazione all’effettiva sopportabilità della spesa. È questo il
contenuto del Regolamento concordato dalle organizzazioni sindacali con il
Comune di Bergamo. La collettività si fa carico della spesa per chi da
solo non ce la fa; chi ha risorse è giusto che non scarichi sugli altri
la propria responsabilità parentale.
È quello che viene chiamato l’universalismo selettivo: la prestazione
è universale (come per la sanità) ma la gratuità è subordinata alla
“prova dei mezzi”.
Se ci fossero risorse per estendere l’universalismo incondizionato dalla
sanità anche all’assistenza, il problema non si porrebbe. Ma poiché si
pone ecco che è necessario discriminare e prevedere soglie di
compartecipazione.
Il regolamento concordato con il Comune può essere considerato una buona
soluzione perché:
- riguarda tutte le strutture residenziali e non solo le case di riposo;
- si basa su un criterio di progressività nella contribuzione;
- prevede un tetto massimo, oggi non presente;
- a differenza di quel che oggi accade in molte case di riposo, non
prevede alcuna forma di esproprio della eventuale residenza di proprietà
dell’ospite (la casa, se occupata dal coniuge e/o da fratelli e sorelle
e/o figli disabili);
- utilizza lo strumento dell’ISEE che riduce i margini di manovra agli
evasori fiscali:
- è sperimentale e può essere modificato sulla base dei risultati della
prima applicazione.
Bergamo,
25 novembre 2005.
(or. amb.)
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IL
NUOVO REGOLAMENTO ISEE SULLE CASE DI RICOVERO: UN ESEMPIO PRATICO
Spett.
le Redazione,
nell’immediato futuro verrà discusso in Consiglio Comunale a Bergamo il
recente regolamento per la compartecipazione, da parte del Comune, al
pagamento delle rette nelle RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali).
Il Comitato Ospiti e Parenti della Casa di Ricovero di via Gleno rimarca
la sua contrarietà a tale regolamento, frutto di un accordo fra Comune e
sindacati confederali che penalizza gli ammalati e i loro congiunti.
Intendiamo con questa lettera, per meglio facilitare la comprensione da
parte della cittadinanza, fare un esempio concreto e dettagliato che
mostri come le fasce ISEE individuate e i nuovi criteri di allargamento
della rete familiare, obbligata al pagamento, incidano pesantemente sulle
condizioni di vita di ceti sociali a reddito basso e medio-basso. Si
ricorda che l’ISEE è l’Indicatore di Situazione Economica
Equivalente, noto anche come Riccometro.
E’ forse un esempio un po’ lungo, ma riteniamo che valga la pena di
seguirlo fino in fondo con attenzione.
La sig.ra Maria, non autosufficiente totale, ha una pensione di €
850/mese e un accompagnamento d’invalidità di circa € 400. Essendo
non autosufficiente totale, la sig.ra Maria paga circa € 1600/mese di
retta alla RSA di via Gleno, Bergamo. Rimangono quindi € 350/mese da
pagare, che saranno in primo luogo a carico dei figli e dei loro coniugi,
dei fratelli e delle sorelle della signora.
La sig.ra Maria ha due figli: Alessandra e Giovanni. Alessandra è
casalinga ed ha un figlio; è coniugata con Giovanni, artigiano, che
guadagna € 16.000/anno (€ 1.330/mese) netti. Vivono in un’abitazione
in affitto (250 €/mese) e il loro ISEE è di € 6.372. Ciò significa
che devono partecipare alla spesa della retta per il 5% dell’ISEE, ossia
€ 319/anno (€26,55/mese).
Giovanni è impiegato e guadagna € 12.000/anno netti (€ 1.000/mese);
è coniugato con Lucia, che è insegnante e guadagna € 14.000/anno netti
(€ 1.167/mese). Hanno due figli a carico e una prima casa di proprietà,
su cui stanno pagando un mutuo. La casa ha un valore catastale di €
120.000; nell’ISEE è conteggiata per € 13.670. Il loro ISEE è dunque
€ 16.126. Possono quindi partecipare alla spesa della retta per il 15%
dell’ISEE, quindi per € 2.418/anno (€ 201/ mese). Mancano ancora €
122,45 per pagare la retta, quindi vengono ora coinvolti i fratelli.
Maria ha due fratelli viventi, molto anziani pure loro, Paolo e
Giuseppina.
Paolo era un operaio metalmeccanico; adesso è in pensione e vive con sua
moglie casalinga. La sua pensione è di € 9.600/anno (€ 800/ mese); ha
una prima casa di proprietà che ha un valore catastale di € 70.000 e
che ai fini ISEE è computata per € 3.680. Il suo ISEE è dunque di €
8.458. Può partecipare alle spese per € 634/ anno (€ 52,80/ mese).
Paolo è vecchio e malato; oltretutto ha la moglie a carico.
Giuseppina è pensionata ed è sposata con Alfonso. Hanno due pensioni che
ammontano a € 15.000/ anno (€ 1.250/ mese), ma quella di Alfonso non
è conteggiata ai fini ISEE; quella di Giuseppina è di € 6.000/ anno
(€ 500/mese). Hanno una casa di proprietà da € 85.000. Il loro ISEE
è di € 7.180 e devono pagare il 7,5% dell’ISEE: € 538,50/anno (€
44,87/ mese).
Dopo che quattro famiglie di poveretti si sono così dovute dissanguare,
al Comune non resta da sborsare che la misera somma di € 24,78 al mese.
Retta totale: circa € 1600
Maria: € 1250
Alessandra e famiglia: € 26,55
Giovanni e famiglia: € 201
Paolo e famiglia: € 52,80
Giuseppina e famiglia: € 44,87
Comune: circa € 24,78
Tutto questo meccanismo, tra l’altro, è contrario alla legge; infatti
il decreto 130/2000, per quanto costantemente inapplicato, stabilisce che
i parenti di persone non-autosufficienti totali e ultra-sessantacinquenni
non debbano in alcun modo partecipare al pagamento della retta dei loro
congiunti ricoverati nelle RSA. Inoltre il fatto che i malati e i loro
familiari siano costretti a pagare spese sanitarie è contrario al diritto
alla salute garantito dall’art. 32 della Costituzione.
Si parla molto, e con ragione, delle nuove povertà che avanzano nel
nostro paese; è evidente che una situazione come quella che abbiamo
descritto, frutto di precise scelte politiche, non può che rendere ancora
più fosco questo panorama, specie in una società in via di rapido e
continuo invecchiamento.
Infine non possiamo non lamentare il fatto che i sindacati abbiano steso
questa bozza di regolamento senza sentire il dovere di consultarsi con i
diretti interessati e con la base che dovrebbero rappresentare.
Per parte nostra, siamo sempre più che disponibili a un confronto con
loro e speriamo che l’assemblea pubblica che terremo su questi temi
entro la fine del mese corrente possa essere un’utile occasione in tal
senso.
Carlo Barbera. Presidente del Comitato Ospiti e Parenti – RSA via Gleno
Maria Pia Trevisani Bruni. Vice Presidente Comitato Ospiti e Parenti –
RSA via Gleno
Da Nuovo Giornale di Bergamo
Gleno:
cambiare!... con saggezza, ma cambiare!
La
vicenda della casa di ricovero di via Gleno, è di quelle che, se
raccontate, si stenta a crederci.
Ci vorrebbe un racconto a puntate per narrare tutto,tralascio qui, quindi,
la storia recente degli ultimi 5 anni di amministrazione Veneziani,
ricordando solo il malgoverno, l’esternalizzazione del servizio mensa e
lavanderia e i super stipendi di quei manager che hanno condotto
l’istituto da una situazione
di bilancio sano ad uno spaventoso buco di oltre 5 milioni di
debiti pregressi ed un debito strutturale di circa 1 milione di Euro.
Parto da considerazioni oggettive:
. “La
salute è un diritto” recita la nostra costituzione, ed i malati hanno
il diritto di essere curati dalle nostre strutture sanitarie.
La casa di ricovero di via Gleno è una struttura che ospita circa 500
pazienti ultra sessantacinquenni malati gravi non autosufficienti, nella
quale ben oltre l’80% delle spese hanno natura sanitaria, ed è di fatto
un ospedale geriatrico.
L’art 438 del codice civile, nonché il decreto 130 del 2000
stabiliscano che i parenti sono tenuti a pagare il solo costo degli
alimenti e non le spese sanitarie, e debbano essere richieste al solo
malato o a chi ne fa le veci ed è esclusa la facoltà degli enti
erogatori di richiedere ai parenti il pagamento delle rette di ricovero.
Si continua, invece, ad ignorare che la parte sanitaria delle rette
debba essere pagata dalla Regione per intero. Ma al Gleno succede,
addirittura, che per coprire gli aumentati costi dovuti ad anni di
malgoverno, le rette a carico dei pazienti sono aumentate in tre anni del
40%!
Succede che i pazienti non autosufficienti ed i loro familiari si trovino
a pagare rette
annuali che oscillano tra i 18.549 Euro ed i 23. 853 Euro!
Succede che se non hai i soldi per pagare, vanno da tua moglie, poi dai
tuoi figli e anche dai tuoi nipoti e così via.
Durante la campagna elettorale i pazienti del Gleno hanno riposto grande
speranza nella possibilità che una amministrazione progressista potesse
dare una risposta positiva ai diritti finora negati.
Hanno creduto alle nostre promesse ed in particolare a quelle del
candidato Bruni, quando diceva che non si sarebbero più aumentate le
rette, e si sarebbe dovuto rivedere la scelta sciagurata dell’
amministrazione Veneziani di trasformare il Gleno in una fondazione
privata, e recuperarla invece al pubblico.
Ad un anno dalle elezioni, l’idea di rivedere la scelta della fondazione
privata non è stata nemmeno perseguita, e se è vero che l’ingresso di
soci privati che hanno versato una quota per entrare nel CDA, ha permesso
una riduzione del debito, gli stessi soci non hanno alcuna strategia e
alcun progetto, se non quello di tagliare personale e servizi.
Rispetto poi alla vicenda delle rette, rischiamo di trovarci di fronte
alla Beffa!
Innanzi tutto le rette sono aumentate anche quest’anno del 10%, ma
soprattutto la proposta di regolamento per la compartecipazione dei
familiari al pagamento delle rette, rischia di non recepire nessuna delle
richieste del comitato ospiti e parenti del Gleno.
Sì perché dovete sapere che da un lato la regione rimborsa soltanto il
50% del costo di ogni paziente anziché l’80% che si riferisce alle
spese sanitarie, e dall’altro la casa di ricovero, con una prassi molto
discutibile ed al limite della legalità, fa firmare ai parenti (nipoti
compresi) una impegnativa di pagamento prima di accettare un
paziente!
Per determinare il reddito del malato e conseguentemente stabilire quanti
soggetti sono coinvolti nel pagamento. vengono assommati i redditi di più
nuclei familiari: quello del malato, ma anche quelli del coniuge, dei
figli (anche se non conviventi e con una altra famiglia sulle spalle) e
dei nipoti. Secondo l’ISTAT quasi un milione di famiglie, negli ultimi 5
anni, si sono ridotte in semi povertà per pagare le rette di degenza del
proprio congiunto malato cronico.
Abbiamo
fatto dell’ idea della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini
il nostro elemento vincente di diversità, ma, così come è, questa bozza
di regolamento vede la totale contrarietà non tanto e non solo di
rifondazione comunista , quanto dei pazienti e dei parenti del Gleno che
avevano creduto di iniziare ad avere voce in capitolo nelle future scelte
di gestione.
Crediamo che debba essere dato un segnale non soltanto di ascolto,
ma di igiene della politica, cominciando a tagliare significativamente i
compensi enormi dei manager ed intraprendendo una vertenza con la Regione
Lombardia affinché ottemperi al suo dovere di rimborsare per intero le
spese sanitarie.
Crediamo
sia necessaria la costituzione di una commissione consiliare che abbia il
compito di fare chiarezza sul passato e sulle responsabilità che hanno
portato all’attuale dissesto finanziario.
Crediamo sia necessario che il comune intervenga rispetto all’aumento
del 10% delle rette di quest’anno, per dimostrare che le promesse fatte
in campagna elettorale vengono mantenute.
Quello che è imprescindibile è che si riveda completamente la bozza
d’accordo di pagamento delle rette partendo dalla centralità dei
diritti del malato e dal principio della progressività.
Il buco di bilancio non è patrimonio dei malati, ma dovrebbe
ricadere sui responsabili della mala gestione,
ma fino ad ora gli unici che hanno pagato sono anche gli unici
incolpevoli di tutta questa vicenda, ossia i malati ed i loro familiari.
Fare pagare i responsabili e garantire il diritto alla salute, questo a
mio modo di vedere significa “Cambiare con saggezza”.
Maurizio Morgano
Consigliere comunale di Bergamo
Gruppo consiliare Rifondazione Comunista / Sinistra Europea
(12 ottobre 2005)
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